Facendo seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 07/02/2017 depositata in data 24/02/2017 con la quale la Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente al riferimento alla lettera «b)» dell’art. 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004 e alle parole «e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente».”
SI COMUNICA CHE
in tutto il territorio comunale tutti gli edifici anche con altezza inferiore a 2,50 mt (indipendentemente dalla loro destinazione d’uso) dovranno rispettare le distanze di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, in particolare:
- distanza tra fabbricati: 10,00 metri
- distanza tra fabbricati e confini di proprietà: 5.00 metri
Distanze inferiori possono essere ammesse solo in caso di “gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche”.
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