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P.A.T. - Norme Tecniche

creato da gdarinUltima modifica 12/12/2007 11:11

Norme Tecniche Piano di Assetto del Territorio

INDICE
Art 1.       Caratteri e finalità delle Norme
Art 2.       Elaborati del P.A.T. e loro articolazione
Art 3.       Gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei): individuazione e contenuti
Art 4.       Vincoli e norme della pianificazione territoriale
Art 5.       Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali
Art 6.       Controllo di dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica
Art 7.       Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Art 8.       Tutela a fini naturalistici
Art 9.       Tutela di valori geologici, geomorfologici e idrogeologici
Art 10.     Boschi e pascoli: disposizioni comuni
Art 11.     Tutela e riqualificazione dei boschi
Art 12.     Pascoli
Art 13.     Tutela e valorizzazione del paesaggio collinare
Art 14.     Riqualificazione dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole
Art 15.     Ambiti agro-silvo-pastorali montani 
Art 16.     Tutela e potenziamento delle colture di particolare interesse  e colture caratteristiche
Art 17.     Segni di valore paesaggistico del territorio agricolo
Art 18.     Tutela delle aziende agricole e dell’assetto fondiario
Art 19.     Edificabilità nel territorio agricolo. Disposizioni comuni
Art 20.     Consolidamento dei nuclei abitati in territorio agricolo
Art 21.     Presenze archeologiche nel territorio
Art 22.     Ville, chiese e complessi monumentali
Art 23.     Ambiti di tutela delle ville e dei complessi monumentali
Art 24.     Tutela e recupero di edifici di interesse storico-ambientale
Art 25.     Tutela dei manufatti minori di interesse ambientale-testimoniale
Art 26.     Tutela e recupero dei centri  storici
Art 27.     Ambiti di progettazione puntuale
Art 28.     Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti
Art 29.     Utilizzazione controllata delle aree libere all’interno delle urbanizzazioni esistenti
Art 30.     Definizione dei margini urbani
Art 31.     Nuove centralità nei quartieri urbani
Art 32.     Individuazione dei limiti fisici della nuova edificazione
Art 33.     Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Art 34.     Attrezzature e servizi di interesse pubblico
Art 35.     Realizzazione dei parchi cittadini
Art 36.     Individuazione delle aree strategiche del capoluogo
Art 37.     Sistema degli accessi alla Cittadella
Art 38.     Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive esistenti e nuove aree
Art 39.     Riqualificazione delle grandi strutture commerciali esistenti
Art 40.     Riqualificazione morfologica e funzionale degli insediamenti lungo le strade di accesso al capoluogo
Art 41.     Tutela della percezione paesaggistica lungo le strade di accesso al capoluogo
Art 42.     Interventi a favore del  turismo e del tempo libero
Art 43.     Le reti per la mobilità
Art 44.     Norme a favore del contenimento dei consumi energetici e dell’edilizia sostenibile
Art 45.     Attuazione del PAT
Art 46.     Norme transitorie
 
Art 1.             Caratteri e finalità delle Norme
Le presenti norme del Piano di Assetto del Territorio (d’ora in poi PAT), in osservanza al dettato della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, costituiscono le disposizioni strutturali della pianificazione urbanistica comunale e indirizzano i contenuti del Piano degli Interventi (d’ora in poi PI), individuando a tal fine le relative misure di tutela e di salvaguardia.
Gli articoli seguenti individuano il loro specifico oggetto con riferimento a quanto  descritto nelle cartografie di piano.
La Relazione di Progetto costituisce strumento primario di interpretazione delle presenti norme di attuazione in quanto essa contiene ed illustra le motivazioni e gli obiettivi delle scelte pianificatorie. L’applicazione del P.A.T. e la redazione del P.I. dovranno sempre considerare dette motivazioni e detti obbiettivi esplicitati nelle relazione la quale –in tali termini- integra le Norme Tecniche per quanto dalle stesse esplicitamente richiamato.
Il presente P.A.T., in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3 e 13 della L.R. 11/04, costituisce strumento di valorizzazione ambientale del territorio in quanto:
individua e tutela le risorse naturalistiche ambientali presenti sul territorio comunale;
formula direttive, prescrizioni e vincoli a cui dovrà attenersi la pianificazione urbanistica successiva (P.I. e P.U.A.);
è elaborato anche sulla base delle indicazioni emergenti dagli studi prodotti in occasione del progetto pilota redatto, di concerto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno e il Comune di Feltre.

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Art 2.             Elaborati del P.A.T. e loro articolazione
Costituiscono parte integrante e  sostanziale del P.A.T. ed hanno quindi specifica valenza urbanistica i seguenti documenti:
1.             Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:
  •             tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
  •             tav. 2 – Carta dei valori individuati dal P.A.T. (le invarianti);
  •             tav. 3 – Carta della fragilità territoriale;
  •             tav. 4/a – Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO);
  •             tav. 4/b – Carta delle azioni di piano (la trasformabilità);
  •             tav. 4/c – Carta delle reti per la mobilità;
  •             tav. 4/d – Carta delle compatibilità del P.A.T. con il PRG vigente.
2.             Relazione di Progetto e allegati
3.             Relazione Tecnica
4.             Norme Tecniche
5.             Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo
6.             VAS

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Art 3.            Gli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei): individuazione e contenuti
Il P.A.T. individua nel territorio comunale sedici Ambiti Territoriali Omogenei (d’ora in poi per denominati ATO), identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi. La perimetrazione degli ATO è contenuta nella tav. 4/a di cui all’articolo precedente.
La Relazione di Progetto specifica per ciascun ATO il quadro normativo, così come previsto negli appositi Atti di Indirizzo della L.R. 11/04, e ciò in funzione sia della elaborazione del successivo P.I., sia della individuazione delle misure di salvaguardia cui attenersi.
In particolare nell’ambito del quadro citato vengono definiti:
a.     l’indicazione dei dati identificativi (denominazione, limiti, superficie territoriale, popolazione);
b.     una sintetica descrizione morfologica, ambientale ed insediativa;
c.     gli obiettivi e le strategie da perseguire con riferimento a specifici siti/elementi ricadenti nell’ATO, nonché eventuali misure di salvaguardia;
d.     le indicazioni quantitative circa i carichi insediativi relativi alle diverse destinazioni d’uso e la dotazione di aree per i servizi (standard).

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Art 4.             Vincoli e norme della pianificazione territoriale
Gli ambiti del territorio comunale interessati da vincoli derivanti da apposite leggi di settore e da norme e strumenti della pianificazione territoriale sovraordinata sono individuati nella tav. 1 come segue:
·         Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – D.M. 22 giugno 1998;
·         Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d’acqua;
·         Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – Viale di Cart;
·         Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – zone boscate;
·         Vincolo Monumentale D.lgs 42/2004;
·         Vincolo Idrogeologico-forestale R.D. n° 3267/1923;
·         Vincolo Sismico O.P.C.M. n° 3274/2003;
·         Siti di Interesse Comunitario (SIC);
·         Zone  di Protezione Speciale (ZPS);
·         Ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e a tutela paesaggistica (artt. 27, 30, 33, 34, e 35 P.T.R.C.)
·         Piani d’Area o di Settore vigenti o adottati : P.A.M.A.G. (Piano di Area del Massiccio del Grappa)
·         Piani d’Area o di Settore vigenti o adottati : Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
·         Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 P.T.R.C.)
·         Zone Umide (art. 21 P.T.R.C.)
·         Centri Storici (L.R. 80/1980)
·         Aree a rischio geologico (P.A.I.)
·         Idrografia / Fasce di rispetto
·         Cave / Fasce di rispetto
·         Depuratori / Fasce di rispetto
·         Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo/ Fasce di rispetto
·         Ferrovia / Fasce di rispetto
·         Viabilità: classificazione delle strade come previsto da D.P.R. 495/92
·         Zone Militari / Servitù o Fasce di rispetto
·         Elettrodotti / Fasce di rispetto
·         Cimiteri / Fasce di rispetto
·         Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Servitù o Fasce di rispetto
Per i contenuti dei vincoli e delle tutele il  P.A.T. rimanda alle specifiche normative di riferimento.
Con l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico previsto dal D. lgs 42/2004, il P.A.T. vi adeguerà i propri elaborati, recependone i contenuti aventi carattere prescrittivo.
Per quanto concerne le aree boscate, le risultanze delle tav. 2 e 4/b indicate come “Aree boscate” e “Aree boscate su versanti ripidi” nel primo caso, sostituiscono ad ogni effetto i perimetri indicati come “Vincolo Paesaggistico D.lgs 42/2004 – zone boscate” sulla tav. 1 di P.A.T.

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Art 5.             Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali
Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, alla tav. 3 il P.A.T. classifica i terreni secondo 3 classi di compatibilità geologica ai fini edificatori così suddivise:
CLASSE di compatibilità I        - Terreni idonei
CLASSE di compatibilità II       - Terreni idonei a condizione
CLASSE di compatibilità III     - Terreni non idonei
Per i terreni di classe II , ogni intervento edificatorio dovrà essere corredato da un’indagine puntuale comprendente almeno uno scavo esplorativo con profondità superiore di almeno un metro rispetto al piano di fondazione di progetto. Nel caso di edifici con carichi concentrati superiori a 2 kg/cmq dovrà essere prevista l’esecuzione di indagini specifiche con sondaggio e prove geotecniche appropriate ( SPT- CPT ecc….).
Gli indirizzi e le direttive per l’applicazione delle presenti disposizioni sono contenuti nell’allegato A della Relazione di Progetto.
Il P.I. definirà in maniera specifica le condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole zone.

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Art 6.             Controllo di dissesto idrogeologico e della compatibilità idraulica
Il P.A.T., al fine di limitare il dissesto idrogeologico derivante dalla compromissione del territorio individua, nella tav. 3, le aree soggette a fenomeni di esondazione, di periodico ristagno idrico, di potenziale impermeabilizzazione.
A tale fine il P.A.T. definisce:
·         le prescrizioni generali da adottarsi per l’intero territorio comunale;
·         gli specifici accorgimenti da adottarsi per gli interventi edificatori nelle aree soggette a fenomeni di esondazione e di periodico ristagno idrico;
·         gli specifici accorgimenti da adottarsi per gli interventi di trasformazione nelle aree soggette a potenziale impermeabilizzazione.
Il P.I. dovrà definire in maniera più dettagliata le indicazioni di cui sopra nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenute nell’allegato L della Relazione di Progetto.

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Art 7.             Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Il P.A.T. considera il territorio del Parco, in tutta la sua estensione, come singolo ATO, perimetrandolo come tale nella tav. 4/a.
Nel condividere la struttura della pianificazione del Parco e nel riportarne l’articolazione per zone nell’ambito della tav. 4/b, il PAT ne recepisce integralmente la specifica normativa.

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Art 8.             Tutela a fini naturalistici

Il P.A.T. nella tav. 2 individua ambiti di tutela a fini naturalistici, intendendosi per tali i territori ed elementi naturali o trasformati dall’opera dell’uomo, caratterizzati da elevati livelli di naturalità e biodiversità ovvero dalla presenza di singolarità o di eccellenze floristiche, vegetazionali, faunistiche e di coltura agraria, associati spesso a valori paesaggistici.
La tutela è finalizzata ad arrestare processi degenerativi in corso orientando l’evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio, concependo la valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche ambientali.
Gli ambiti di tutela individuati dal P.A.T. in cartografia sono numerati in apposito elenco, raggruppati secondo la seguente articolazione.
·         Boschi
·         Corsi d’acqua
·         Ambienti agrari
·         Zone umide
·         Zone aride
Il P.A.T. inoltre segnala particolari aree già ricomprese nei SIC, SIN e ZPS alle quali attribuisce specifiche tutele, e tali sono:
·         la Torbiera di Lipoi;
·         le sorgenti del rio Celarda in località Fontane.
I perimetri di tali ambiti possono essere precisati dal P.I. , in ragione della scala, sulla base della verifica di limiti fisici o catastali, e modificati per :
a.    accertata alterazione per cause naturali dello stato di fatto;
b.    realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo;
c.    altre destinazioni di pubblico interesse.
La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme, e degli appositi indirizzi e direttive allegati alla Relazione di Progetto che vanno tradotti in indicazioni progettuali e normative dal PI.
Per tutti gli ambiti  il P.A.T. prescrive il divieto di quelle particolari attività e interventi che vi distruggono le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali cave, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d’acqua; scavi e movimenti di terra in genere; allevamenti zootecnici intensivi; nuove strade, ad esclusione di quelle di servizio all’attività silvopastorale e rurale, agli edifici esistenti e alle nuove edificazioni eventualmente previste.
Gli interventi di nuova edificazione consentiti dovranno essere definiti dal P.I. mediante specifici prontuari. Nell’ambito agrario delle Campose e nel biotopo di Collesei non potrà essere edificata alcuna costruzione se non di carattere precario (barch, ecc) e realizzata secondo i prontuari di P.I.
Direttive comuni per tali aree sono:
·         conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e biodiversità;
·         promozione della conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata;
·         conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche colturali tradizionali.

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Art 9.             Tutela di valori geologici, geomorfologici e idrogeologici

Il P.A.T. individua nella tav. 2 e riporta in apposito elenco siti ed elementi per i quali il motivo di interesse è prevalentemente di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica, considerandoli come eccellenze da tutelare e da valorizzare.
Per ognuno di essi il P.I. stabilirà ambiti o fasce di rispetto, allo scopo di tutelare il bene  in se stesso, o attraverso il suo intorno, e  ne definirà le modalità di valorizzazione, individuando percorsi pedonali e ciclabili che li toccano, opportuna segnaletica, posti di sosta nella vicinanza.
Valori di natura geologica: si tratta per lo più di sezioni stratigrafiche visibili su pareti rocciose, o di ambiti o di elementi isolati che presentano uno spiccato interesse scientifico e didattico; vi si eviteranno interventi che distruggano o compromettano gli elementi tutelati, ammettendo soltanto quelli dovuti per la sicurezza del territorio.
Sono così individuati, nella tav. n. 2:
(1)   passaggio della linea di faglia Valsugana sud;
(5)   formazione del Flysch di Belluno;
(7)   vallone sopra Villabruna;
(12)  sezione stratigrafica: lo Stien;
(13)  sezione stratigrafica dei termini più recenti della Molassa Bellunese;
(14)  sezione stratigrafica in un’area di transizione;
(15) sezione stratigrafica: dal complesso Arenaceo Glauconico al Flysch di Belluno;
(16) sezione stratigrafica: tra il Flysch di Belluno e la Scaglia Rossa;
(17) sezione stratigrafica: dal calcare del Vajont al Biancone;
(18) sezione stratigrafica: dai Calcari Grigi al calcare del Vajont;
(19) sezione stratigrafica: dalla Scaglia Rossa ai Calcari Grigi;
Valori di natura geomorfologica: paleoalvei , conoidi, accumuli di frane: si tratta di elementi ai quali il P.A.T. riconosce anche valori paesaggistici e naturalistici, e che tutela quindi anche con altre finalità. Vi sono ammessi soltanto interventi che non modifichino la geomorfologia dei siti (evitando quindi scavi, rinterri, scarpate artificiali, terrazzamenti, etc.); sono altresì da evitarvi canalizzazioni dei corsi d’acqua, apertura di nuove strade, se non lungo i loro margini.
L’eventuale edificazione, ove ammessa, potrà essere collocata agli estremi margini degli ambiti, seguendo l’andamento di elementi fisici rilevanti (curve di livello del conoide o del paleoalveo, etc.).
Sono così individuate, nella tav. n. 2:
(3-4) paleoalveo del torrente Stien;
(6)   conoide di Villabruna;
(8)   conoide di Nemeggio;
(9)   paleoalveo del Sonna a Tomo;
(10) frana del Collesei e formazione della zona umida sottostante con deviazione antica del corso del Piave;
Valori di natura idrogeologica: il P.A.T. demanda al P.I. il compito di delimitare le aree di protezione di tali elementi al fine di evitare ogni alterazione o inquinamento o infiltrazione di prodotti nocivi. Fino all’entrata in vigore del P.I. le aree di protezione sono costituite da una superficie avente il raggio di mt 100 a monte e a lato della sorgente.
E vietato ogni intervento che distrugga o comprometta il bene.
Sono così individuate, nella tav. n. 2:
(2)   risorgive a Maserai;
(20) sorgente con terreni travertinizzati a Lasen;
(21) sorgente perenne con area di risorgiva a Villaga.

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Art 10.        Boschi e pascoli: disposizioni comuni
Le aree interessate dalla presenza del bosco e del pascolo sono individuate nelle tavv. 2 e 4/b, e definite ciascuna nei successivi articoli nelle presenti Norme.
In tali aree non è ammessa l’apertura di nuove strade, che non siano strade agro-silvo-pastorali, e di accesso agli edifici esistenti. Il P.A.T. demanda al P.I. il compito di stabilire le modalità di intervento. Il progetto dovrà prevedere in ogni caso idonee misure di inserimento nell’ambiente, evitando comunque scavi e movimenti di terra rilevanti.
Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade agro-silvo-pastorali o di collegamento con i nuclei rurali, saranno salvaguardati, compatibilmente con le esigenze tecniche, eventuali muri di sostegno esistenti in sassi e pietrame. Per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si dovrà comunque fare ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, con le modalità che saranno specificate dal P.I. in un apposito prontuario. Gli interventi di nuova costruzione ammessi saranno realizzati con le tipologie e le caratteristiche costruttive contenute nell’allegato C della Relazione di Progetto.

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Art 11.        Tutela e riqualificazione dei boschi
Sono aree boscate quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, destinate alla loro coltiva­zione e alla protezione del territorio. Comprendono boschi di versante, boschi su rupi e versanti ripidi, boschi collinari, boschi lungo  le valli e i corsi d’acqua, e boschi ripariali .
Le aree boscate sono perimetrate nelle tavv. 2 e 4/b del P.A.T..
·         I perimetri riportati in cartografia possono essere modificati  dal P.I. solo per:
·         attuare piani diretti al recupero e alla valorizzazione della silvicoltura, approvati ai sensi delle leggi vigenti;
·         realizzare parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo, o altre funzioni di pubblico interesse;
·         accertata alterazione per cause naturali dello stato di fatto.
Nelle aree boscate è vietata la riconversione colturale che preveda l’eliminazione e la sostituzione del bosco, qualora esse siano interessate da una delle seguenti categorie geologico - paesaggistiche,:
a.    boschi su scarpata e versanti di forte pendenza (v. tavv. 2 e 4/b del P.A.T.);
b.    boschi ricompresi negli ambiti di interesse naturalistico  (v. tav. 2 del P.A.T.);
c.    tutti i casi in cui venga compromessa l’integrità del bosco.
Nelle aree non boscate intercluse su terreni con pendenza superiori al 40% va previsto il rimboschimento.
Sono comunque sempre possibili gli interventi di difesa idrogeologica e quelli di miglioramento del bosco.
Nelle aree boscate, la riconversione colturale in vigneto e/o frutteto è possibile ai sensi del R.D. 3267/23, dell’art. 15 della L.R. 52/78 e dell’art. 53 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, a condizione che gli interventi di rimboschimento compensativo o di miglioramento boschivo vengano effettuati all’interno dell’ambito montano feltrino, nei limiti di cui al presente articolo, favorendo la ricostituzione del bosco originario. Su tali aree è comunque vietata la riconversione colturale in seminativo.
Per le aree a bosco valgono le prescrizioni contenute nell’articolo 10 delle presenti Norme, con le ulteriori specificazioni qui di seguito riportate:
·        sono consentite le operazioni di taglio colturale, forestazione e riforestazione, le opere edilizie e gli interventi previsti dai piani generali forestali, nonché i lavori di sistemazione geotecnica e idraulica programmati dagli Enti a ciò preposti;
·         sono ammessi le opere straordinarie e gli interventi necessari a far fronte a situazioni di emergenza, quali incendi, incidenti, schianti, attacchi parassitari e altri analoghi accadimenti.;
·       la nuova edificazione di annessi e fabbricati inerenti all’attività agro-silvo-pastorale, ove ammessa per destinazione di zona, è generalmente vietata su porzioni di terreno con pendenza maggiore al 30%, e che comunque non siano già servite da viabilità di accesso.

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Art 12.        Pascoli
Le aree interessate dalla presenza del pascolo da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnica sono individuate nelle tavv. n. 2 e 4/b del P.A.T.
Il P.I. può modificare i perime­tri di tali aree per:
·         attuare piani diretti al recupero e alla valorizzazione della zootecnia, approvati ai sensi delle leggi vigenti;
·         accertata alterazione per cause naturali dello stato di fatto.
Nell’ambito di tali aree sono ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici miranti alla realizzazione (o alla ristrutturazione) dei manufatti destinati ad attività zootecniche e all’alloggio degli addetti ovvero di strut­ture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. È altresì consentita la destinazione d’uso agrituristica.
Per le aree a pascolo valgono le prescrizioni contenute nel precedente art. 10 con le ulteriori specificazioni qui di seguito riportate:
·         è ammessa la riconversione a pascolo dei suoli tuttora accatastati in quanto tali, ma attualmente abbandonati o rimboscati in modo non irreversibile; sino a quando non siano ripristinate le primitive condizioni a pascolo, in queste aree vigono le disposizioni relative alle zone boscate;
·         è ammessa la nuova costruzione di annessi e fabbricati inerenti all’attività agro-silvo-pastorale, ma solo su porzioni di terreno con pendenza inferiore al 30%, già servite da viabilità di accesso;
·         è vietata l’alterazione della configurazione dei pascoli e del loro assetto vegetazionale, se non per ripristinare documentate situazioni precedenti mediante interventi di bonifica e recupero funzionale ed ambientale.

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Art 13.        Tutela e valorizzazione del paesaggio collinare
Nella tav. 4/b il P.A.T. individua ambiti di collina e di altopiano caratterizzati dalla prevalenza di prati, con macchie boscate e recenti propaggini di bosco; vi sono compresi ambiti ed elementi variamente tutelati, per i quali valgono, oltre alle presenti, le disposizioni specifiche di cui ai relativi articoli.
La finalità è la tutela dei caratteri del paesaggio antropizzato, incentivando il ripristino, l’utilizzazione e la valorizzazione dei prati, pur nella alternanza con macchie e boschetti.
Il P.I. potrà modificare le indicazioni cartografiche della tav. 4/b, in base a rilevamenti precisi e dettagliati, adeguandole allo stato di fatto. In particolare dovrà individuare le porzioni occupate da specie esotiche infestanti, e precisare le parti boscate, macchie e boschetti, da vincolare, anche come rifugio faunistico.
In tali ambiti va incentivata la conservazione e la manutenzione dei prati tradizionalmente sfalciati: vi è favorito quindi il taglio del bosco sulla base dei rilevamenti di cui sopra e in accordo con il settore forestale.
L’edificabilità è consentita ai soli fini di riqualificazione urbanistica e ambientale secondo modalità e termini che saranno stabiliti dal P.I.
In particolare per gli interventi nei nuclei abitati e sugli edifici di interesse testimoniale individuati dal P.A.T., che ne favorisce il recupero, il P.I. ne definirà l’esatto censimento e la specifica progettazione (art. 20 delle presenti norme).

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Art 14.        Riqualificazione dei caratteri agrari e riordino delle zone agricole
Nella tav. 4/b il P.A.T. individua ambiti pianeggianti caratterizzati dall’uso agricolo del territorio, ove perseguire la continuità produttiva anche con il riordino, laddove occorra, delle sue componenti insediative e colturali.
Fatte salve le norme specifiche per zone ed elementi particolari ricompresi in tali ambiti (zone umide, torbiere, corsi d’acqua, etc.), vi si applicano le disposizioni di cui all’art. 43 della L.R. 11/04, ad eccezione dei nuclei e degli edifici di interesse testimoniale individuati nella tav. 4/b del PAT.
In tali ambiti la manutenzione del territorio agricolo, anche per i risultati ambientali e paesaggistici che ne conseguono, va condotta con la conservazione e/o il ripristino di elementi caratteristici, come fossati, filari, alberature di confine, percorsi, muri di sostegno e simili.

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Art 15.        Ambiti agro-silvo-pastorali montani

Nella tav. 4/b il P.A.T. individua ambiti montani caratterizzati dall’uso agro-silvo-pastorale del territorio.
In tali ambiti si applicano le specifiche normative di settore, integrate dagli artt. 10, 11, 12 delle presenti Norme.

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Art 16.        Tutela e potenziamento delle colture di particolare interesse  e colture caratteristiche

Il P.A.T. individua nella tavola n. 4/b le aree di particolare interesse per colture speciali, come il vigneto, il frutteto, sia esistenti sia suscettibili di potenziamento.
L’obiettivo è di tutelarne la presenza a fini produttivi e paesaggistici, e di promuoverne e potenziarne l’utilizzo.
Il P.I. può modificare il perimetro di tali aree, in ragione di reali modificazioni dello stato dei luoghi.
Va favorita la riconversione di parti del bosco adiacente in funzione del potenziamento di queste colture, secondo quanto previsto dall’art. 11 delle presenti Norme.

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Art 17.        Segni di valore paesaggistico del territorio agricolo
Il P.A.T. individua nelle tavv. n. 2 e 4/b alcuni elementi del territorio agricolo che hanno interesse paesaggistico e testimoniale.
In particolare vengono evidenziati i corsi d’acqua alberati, le strade e i viali alberati.
L’obiettivo del P.A.T. è di tutelare tali elementi per la loro importanza paesaggistica e come testimonianza del tradizionale uso agrario del territorio. Vanno valorizzati dai P.I. come elementi per la riprogettazione del territorio, in quanto corridoi e canali di collegamento tra aree verdi, o cunei di verde inseriti negli insediamenti.
Il P.A.T. individua nella cartografia i principali di tali elementi: il PI, sulla base di analisi più dettagliate, individua e segnala la presenza di altri quali siepi e alberate, filari, vigneti , fossi alberati e no, muri in pietra a secco, strade a servizio del  fondo, etc. Il P.I. detta disposizioni affinché gli interventi ammessi nel territorio agricolo ne curino la tutela e la conservazione.
Per le parti alberate saranno eseguite soltanto le sostituzioni dovute per la cura.
Per i corsi d’acqua in genere  sarà evitata la canalizzazione e il tombinamento: eventuali arginature saranno realizzate con i metodi dell’ingegneria naturalistica

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Art 18.        Tutela delle aziende agricole e dell’assetto fondiario
Il P.I. dovrà dettare norme specifiche per gli ambiti di tutela delle aziende agricole individuate nella relazione agronomica con specifico riguardo ai miglioramenti fondiari; detterà inoltre norme specifiche per gli assetti fondiari maggiormente integri, dando disposizioni per la loro tutela.

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Art 19.        Edificabilità nel territorio agricolo. Disposizioni comuni
Per gli interventi edilizi nel territorio agricolo si applica l’art. 44 della L.R. 11/04, salvo le diverse disposizioni non in contrasto contenute nel P.A.T. per particolari ambiti (di cui all’art. 24 delle presenti Norme), per gli edifici esistenti di interesse storico-testimoniale e per i nuclei abitati.
Il P.A.T. definisce nell’allegato C alla Relazione di Progetto le direttive relative alle tipologie e alle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni. Individua inoltre, nell’art. 24 delle presenti Norme, le modalità di intervento praticabili per il recupero degli edifici esistenti di valore storico ambientale e le destinazioni d’uso compatibili.
Per gli altri edifici esistenti gli interventi devono essere effettuati nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui all’allegato D alla Relazione di Progetto.

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Art 20.        Consolidamento dei nuclei abitati in territorio agricolo
Il P.A.T. individua con un perimetro nella tav. 4/b, i nuclei rurali e sparsi, anche non aventi interesse ambientale, ma non in contrasto con l’uso agricolo del territorio, dei quali promuovere il recupero e/o l’eventuale potenziamento.
La finalità è di favorire il mantenimento dei nuclei rurali, spesso sede di centri aziendali, e comunque di nuclei abitati di una certa consistenza.
Il P.I. sulla base di analisi più approfondite, disciplina le seguenti tipologie:
·         nuclei di interesse storico, assimilabili ai centri storici;
·         nuclei con presenza di aziende agricole e annessi, o comunque rurali;
·         nuclei con carattere prevalentemente residenziale.
In ogni caso può precisarne i perimetri, e modificare l’individuazione, riportata dal PAT, sulla base dei criteri seguenti:
·         non contiguità con i centri abitati;
·         tipicità della distribuzione degli insediamenti ( zone di Tomo, Villaga, Zermen, Lasen , Lamen, etc…);
·         presenza di abitazioni stabili;
·         presenza di collegamenti viari sufficienti.
Tali modifiche non devono comportare l’alterazione dell’equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS.
All’interno dei perimetri comprendenti i centri rurali il P.I. può individuare limitati interventi puntuali di nuova edificazione, o ampliamento, seguendo i criteri e le direttive date dal P.A.T. in ordine alle  caratteristiche tipologiche e costruttive per l’edificabilità in aree agricole, di cui all’art. 18 delle presenti Norme.
Ai fini di limitare comunque l’edificazione sparsa in territorio agricolo, tali nuclei sono da considerarsi ambiti prioritari per l’edificazione consentita in tale territorio dalla legislazione vigente; al loro interno potrà applicarsi il credito edilizio volumetrico eventualmente maturato nel caso di interventi di eliminazione di situazioni di degrado nel territorio agricolo con le seguenti modalità:
-      50% del volume da rurale a residenziale con un massimo di 800 mc;
-      100% del volume da rurale a rurale secondo specifiche schede di P.I.;
-      100% del volume da residenziale a residenziale.
Nei nuclei abitati in territorio agricolo, gli interventi devono essere effettuati nel rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui all’allegato D alla Relazione di Progetto.
Fino all’approvazione del primo P.I. adeguato al P.A.T. quanto previsto dal presente articolo potrà essere attuato mediante apposito piano di recupero, che comprenda l’intero nucleo e gli eventuali ambiti di degrado che danno titolo a credito volumetrico.

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Art 21.        Presenze archeologiche nel territorio
Il P.A.T. impone la salvaguardia delle aree ritenute di potenziale interesse archeologico, e rinvia al P.I. gli interventi per la loro valorizzazione, restando ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili assoggettati alla legge
Per i Siti Archeologici  il P.I. dovrà  ricercare soluzioni per la tutela e la valorizzazione individuando le modalità richieste dalla diversità dei beni, tenendone in considerazione la natura e l'estensione, lo stato di conservazione e la possibilità di fruizione da parte del pubblico.

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Art 22.        Ville, chiese e complessi monumentali
Il P.A.T. persegue la tutela delle ville, delle chiese e dei complessi monumentali presenti nel territorio comunale anche al di fuori dei Centri Storici, individuandoli planimetricamente nella tav. 4/b e ricomprendendoli nell’apposito elenco allegato alla Relazione di Progetto.
Il P.I. provvederà a stabilire, per ciascuno degli edifici esistenti, le categorie tipologiche di riferimento e le corrispondenti categorie di intervento, fra quelle indicate all’art. 26 delle presenti Norme, stabilendo se del caso le integrazioni volumetriche e/o edilizie ammesse per progetti di rifunzionalizzazione di eminente interesse pubblico. Stabilirà altresì i gradi di vincolo per le pertinenze scoperte – parchi, giardini, viali, etc. – e per i manufatti che le definiscono (recinzioni, cancelli, etc.).
I beni vincolati a sensi del D.lgs 42/2004 e localizzati al di fuori dei centri abitati sono schematicamente indicati nella tav. 1 del P.A.T. L’esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.

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Art 23.        Ambiti di tutela delle ville e dei complessi monumentali
Il P.A.T. individua nelle tavv. n. 2 e 4/b gli ambiti di interesse paesaggistico delle ville, e dei complessi monumentali, dovuto alla presenza di edifici o insiemi, di grande valore architettonico, dei percorsi che vi sono connessi, dell’organizzazione agraria e del paesaggio che questa ha generato.
La finalità è la tutela dei territori che vi sono compresi, con la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da diversi punti visuali.
Il P.I. potrà precisare – in ragione della sua scala grafica – i perimetri degli ambiti definiti dal P.A.T. attenendosi a criteri di delimitazione, da applicarsi secondo il seguente ordine:
·         uso di limiti fisici evidenti (strade e percorsi, corsi d’acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limite delle aree boscate, etc.) e coerenti con i caratteri dell’area considerata;
·         definizione di limiti prefissati (fasce di grandezza uniforme, curve di livello) in mancanza di limiti di cui alla precedente lettera a);
·         uso di limiti amministrativi o catastali, in mancanza di limiti di cui alla precedente lettera b).
All’interno degli ambiti non possono essere realizzate opere di modifica dei tracciati stradali esistenti, né interventi di nuova edificazione che non siano ricompresi fra quelli indicati al comma 2 del precedente articolo. Valgono in ogni caso per ciascun ambito le indicazioni aventi carattere normativo contenute nel capitolo riguardante gli A.T.O., in particolare per il Colle di Cart.
All’interno degli ambiti il P.I., alla luce di una schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi, provvederà alla specificazione per ciascuno di essi delle modalità di intervento così come definite nell’allegato D alla Relazione di Progetto.
Fino all’approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., sugli immobili ricadenti negli ambiti di tutela delle ville e dei complessi monumentali di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente  gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma 1 art. 3 D.P.R. 380/2001.
Interventi che vadano oltre quanto previsto dalle lettere a), b), e c) del comma 1 art. 3 D.P.R. 380/2001 potranno essere attuati mediante apposito piano di recupero, che comprenda l’intero nucleo e quantifichino l’eventuale nuovo volume realizzabile.

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Art 24.        Tutela e recupero di edifici di interesse storico-ambientale
Il P.A.T. individua planimetricamente nelle tavv. 2 e 4/b gli edifici di interesse storico-ambientale, esistenti al di fuori dei centri abitati.
Il P.I. dovrà, mediante una schedatura dei singoli manufatti, verificare e aggiornare l’individuazione degli edifici di cui al presente articolo, e provvedere alla definizione per ciascuno di essi delle modalità e dei criteri di intervento, all’interno di quelli di cui all’art. 26 delle presenti Norme.
Il P.I. dovrà inoltre stabilire le destinazioni d’uso ammesse per ciascuno di essi, finalizzate alla loro salvaguardia fisica e all’uso del territorio circostante.

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Art 25.        Tutela dei manufatti minori di interesse ambientale-testimoniale
Nelle tavv. n. 2 e 4/b del P.A.T. sono individuati altri manufatti di interesse ambientale e culturale, che testimoniano la cultura e le tradizioni del luogo (sono numerati, e riportati in un apposito elenco). Si tratta di capitelli e cappelline, fontane e abbeveratoi, muri in pietra e sasso, terrazzamenti in pietrame, recinzioni, cancellate, gradinate , roccoli, etc.
Essi sono assoggettati a tutela: sono vietati pertanto in generale tutti gli interventi e le attività che possono causarne la distruzione e il danneggiamento. Il P.I. definirà per ciascuno, o per gruppi, le modalità di intervento, che potranno essere di restauro, di risanamento, o di ripristino delle forme originarie
La norma si applica anche a manufatti di interesse storico ambientale analoghi, anche se non individuati nella cartografia e negli elenchi del P.A.T. Il P.I. può individuare infatti ulteriori manu­fatti e siti di rilevanza culturale sulla base di analisi più approfondite, e definire, in funzione delle complessive esigenze di assetto territoriale, i vincoli e le limitazioni d’uso che debbono essere osservati per la loro conservazione e la valoriz­zazione.
Resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela sugli immobili assoggettati al vincolo monumentale.

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Art 26.        Tutela e recupero dei centri  storici
Il P.A.T. individua nella tav. 2 e 4/b i centri storici maggiori e minori presenti nel territorio comunale, e li ricomprende in ambiti di progettazione puntuale di cui all’art. 27 delle presenti norme. L’obiettivo è la tutela dei tessuti storici, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione dell’insieme.
All’interno dei centri storici maggiori e minori Il P.A.T. individua planimetricamente gli edifici di maggior interesse architettonico (chiese, ville, etc.).
Il P.A.T. stabilisce, per gli edifici e le loro pertinenze, le seguenti categorie tipologiche e morfologiche, cui far corrispondere tutele e interventi di recupero e valorizzazione appropriati:
·         edifici di interesse monumentale (ville, palazzi, chiese, conventi, castelli, etc.);
·         ville minori e case padronali;
·         edifici minori, di elevato interesse architettonico-testimoniale presenti prevalentemente nei centri minori;
·         edifici del tessuto storico cittadino (palazzetti urbani, etc.);
·         edilizia storica diffusa, con evidenti legami con il mondo rurale;
·         edilizia otto-novecentesca (abitativa, per servizi, etc.);
·         edilizia priva di valore;
·         edilizia in contrasto.
Il P.I., nel definire gli interventi ammissibili per ciascuna delle categorie di cui al comma precedente, dovrà fare riferimento all’elenco che segue:
1.    manutenzione ordinaria;
2.    manutenzione straordinaria;
3.    restauro;
4.    risanamento conservativo;
5.    ristrutturazione parziale;
6.    ristrutturazione totale;
7.    ampliamento con sopraelevazione;
8.    ampliamento laterale o posteriore;
9. Nuova edificazione laterale o posteriore
10. Spazi scoperti di pertinenza e tipi di intervento.
I contenuti e le direttive per tali interventi sono definiti nell’apposito allegato D alla Relazione di Progetto.
Il PI, conformemente all’art. 40, comma 5 della L.R. 11/04, attribuirà a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal P.A.T. nel presente articolo; provvederà altresì, alla luce di una schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi, alla specificazione per ciascuno di essi delle modalità di intervento così come definite al punto precedente.
Il P.I. individua oltre a ciò gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale e in contrasto con gli obiettivi di tutela, e disciplina i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio, in accordo con i criteri previsti dalle presenti norme.
Il P.I. dovrà inoltre determinare il nuovo volume realizzabile per perseguire gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dell’insieme urbano, in accordo con i criteri suesposti.

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Art 27.        Ambiti di progettazione puntuale
Il P.A.T. individua nella tav. 4/b gli ambiti del territorio comunale comprendenti i centri storici maggiori e minori, comprensivi delle aree circostanti loro collegate per ragioni funzionali, morfologiche e ambientali.
Il P.I. definirà, per ciascuno di tali ambiti, una apposita soluzione progettuale, specificando sia le modalità di intervento negli edifici esistenti, sia le caratteristiche morfologiche e architettoniche dell’impianto urbanistico da adottarsi per le aree libere, da concepirsi in stretta correlazione con quelle edificate. Esso terrà conto altresì della salvaguardia dei manufatti minori da tutelare, rilevati nell’apposito studio di settore. Per tale progettazione la ricerca storica allegata al PAT costituisce base progettuale di riferimento.
Il P.I. potrà precisare i perimetri di tali ambiti, in base ad analisi più dettagliate riferite a limiti fisici e catastali.

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Art 28.        Consolidamento delle urbanizzazioni esistenti
Nella tav. 4/b il P.A.T. individua nell’abitato di Feltre e nelle frazioni gli ambiti caratterizzati dalla presenza di edifici, strade e infrastrutture aventi destinazione prevalentemente residenziale, con presenza di aree e lotti liberi.
La finalità di tale disposizione è la riqualificazione, ove possibile, delle aree periferiche urbanizzate, attraverso una utilizzazione più razionale dei lotti ancor liberi, il miglioramento della viabilità interna, la dotazione di servizi di quartiere e la rimozione di fattori di degrado.
Ove non specificatamente individuati dal PAT, gli elementi qualificanti presenti all’interno di tali aree, quali edifici di interesse storico architettonico e manufatti minori di interesse testimoniale, sono assoggettati attraverso il P.I. alle disposizioni di cui all’art. 26 delle presenti norme.
Il P.I. può prevedere limitate variazioni della definizione d’ambito, conseguenti al livello più dettagliato delle previsioni urbanistiche che gli sono proprie, sempre che dette modifiche non comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS.

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Art 29.        Utilizzazione controllata delle aree libere all’interno delle urbanizzazioni esistenti
All’interno degli ambiti di consolidamento delle urbanizzazioni esistenti definiti dal P.A.T. nella tav. 4/b, sono individuate le aree  per le quali il P.I. dovrà definire l’assetto urbanistico, assegnare il volume edificabile, e definire le modalità di acquisizione dello stesso.
Il P.I. definirà per le aree di cui al presente articolo, quali interventi di nuova costruzione o di ampliamento o di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso sono subordinati a P.U.A., o a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.
Nelle aree subordinate a P.U.A. il P.I. definirà inoltre gli ambiti minimi per la loro attuazione.
Il P.I., per effettuare le scelte progettuali più appropriate, dovrà analizzare il tessuto urbanistico edilizio esistente, le diverse tipologie, gli spazi verdi, e fornire indicazioni  che portino ad equilibrare e armonizzare le varie parti, riducendo i fattori di degrado.

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Art 30.        Definizione dei margini urbani
Il P.A.T. individua nella tav. 4/b le linee lungo le quali l’urbanizzazione deve arrestarsi, e l’edificazione assumere un carattere unitario, in rapporto alle aree libere che le fronteggiano. Le aree disposte lungo tali linee potranno essere utilizzate solo dopo che il P.I. avrà stabilito i caratteri e le modalità dell’edificazione.
Il P.I. sulla base di analisi del contesto insediativo e delle aree libere antistanti, indica specifiche direttive e schemi di intervento (schede progettuali) per ciascun ambito di ridefinizione, compresa la individuazione di eventuali comparti soggetti a PUA.

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Art 31.        Nuove centralità nei quartieri urbani
Nei quartieri urbani di Farra e Boscariz il P.A.T. individua nella tav. 4/b gli ambiti in corrispondenza dei quali realizzare, in concomitanza con interventi di consolidamento edilizio, spazi e luoghi di interesse comune, quali la realizzazione ex novo (o la riqualificazione) di strade di quartiere, di percorsi pedonali e ciclabili in sede sicura, di piazze e giardini pubblici.
Il P.I. preciserà gli ambiti di tali interventi, definendone il disegno urbanistico sulla base dei criteri sopra esposti: i tracciati stradali definiti dal P.A.T. al loro interno hanno valore indicativo.

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Art 32.        Individuazione dei limiti fisici della nuova edificazione
Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il P.A.T. individua nella tav. 4/b i limiti fisici degli insediamenti  oltre i quali nessuna nuova edificazione è consentita, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura.
In base al maggior dettaglio di scala delle previsioni urbanistiche, il P.I. può prevedere limitate variazioni della definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione, sempre che dette modifiche non comportino l’alterazione dell’equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di VAS.
All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T. sono ammesse esclusivamente le trasformazioni territoriali nel rispetto delle azioni attribuite a ciascun specifico ambito come previsto dalle presenti norme.
Sono ammesse altresì le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante a predetti strumenti.

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Art 33.        Linee preferenziali di sviluppo insediativo
Il P.A.T. indica in forma ideogrammatica nella tav. 4/b le linee preferenziali lungo le quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell’insediamento considerato (residenziale, produttivo, per servizi, etc.). L’estensione delle aree interessate dallo sviluppo insediativo, insieme con i parametri per l’edificazione, verranno stabiliti dal PI, desumendoli dal dimensionamento degli ATO
Nella definizione urbanistica delle aree di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:
a.    privilegino le aree più adatte all’urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I. stesso);
b.    riprendano i criteri insediativi tradizionali, legati ai percorsi, all’andamento delle curve di livello, all’esposizione;
c.    rispettino preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.

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Art 34.        Attrezzature e servizi di interesse pubblico
Il P.A.T. individua nella tav. 4/b le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza, e quelli comunque considerati strategici per le comunità, senza specificarne la destinazione. Li distingue in tre categorie: esistenti, da ampliare, di nuovo impianto. Tra questi ultimi indica in particolare la necessità della realizzazione di un centro polivalente di servizio nell’ A.T.O. 2 e un’area polivalente per iniziative temporanee ed esigenze di emergenza nell’A.T.O. 9 (indirizzi e direttive specifiche sono contenute nel capitolo 4 della Relazione di Progetto)
Le categorie e le localizzazioni individuate dal P.A.T., che in generale tengono conto delle preesistenze, o di criteri di buon posizionamento, sono peraltro orientative: il P.I. potrà variarle all’interno dei centri abitati e delle frazioni appartenenti ad un medesimo A.T.O. senza che ciò costituisca variante al P.A.T. ma comunque nel rispetto del dimensionamento previsto dalla legge e delle direttive contenute nella normativa degli A.T.O. stessi.
I servizi e le attrezzature minori, sia nel capoluogo, sia nei centri frazionali, non sono indicati espressamente dal P.A.T. Essi saranno individuati dal P.I., privilegiando ove possibile il riutilizzo di edifici esistenti (le ex scuole, i casei, ville abbandonate, etc.), per ospitarvi funzioni prioritarie, come i centri di aggregazione, sale riunioni, servizi polifunzionali, esercizi pubblici per la vendita di generi di prima necessità, etc.

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Art 35.        Realizzazione dei parchi cittadini
Il P.A.T. identifica nella tav. 4/b gli ambiti nei quali realizzare i sei parchi cittadini, distinguendoli nelle seguenti fattispecie:
·         parco urbano lungo il Rio Lorich in località Nassa, di connessione fra il terminal ferrovia-autocorriere, il Parco della Rimembranza e la nuovo Cittadella Universitaria;
·         parco urbano comprendente il “Bosco drio le Rive”;
·         parco urbano lungo il torrente Uniera e la nuova strada di gronda;
·         parco agricolo lungo il rio Ligont, di connessione con il centro scolastico e Foen;
·         parco urbano lungo il torrente Colmeda;
·         parco agricolo lungo il rio Musil.
Il P.I. provvederà a precisare i perimetri delle aree interessate, alla luce di una analisi dettagliata degli elementi fisici e/o catastali esistenti. Provvederà altresì a definire, per ciascuno dei sei ambiti, le caratteristiche morfologiche e funzionali, nonché le tipologie delle attrezzature da realizzarvi, seguendo i criteri e le direttive contenuti in allegato E alla Relazione di Progetto. Provvederà inoltre a definire gli interventi consentiti per gli edifici e le strutture esistenti all’interno dei parchi, e potrà individuare lungo i margini di tali aree piccoli parcheggi, che dovranno comunque essere piantumati.

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Art 36.        Individuazione delle aree strategiche del capoluogo

Vengono individuati dal P.A.T. i sei ambiti urbani nei quali sono previsti interventi di riconversione urbanistica e funzionale, considerati come strategici per l’assetto futuro della città.
Per ciascuno di tali ambiti il P.A.T. indica come preferenziali le seguenti funzioni:
·         Cittadella universitaria nell’ex Ospedale Psichiatrico;
·         attrezzature ricettive e culturali, e parziale utilizzo residenziale nell’ex Caserma Zannetelli;
·         funzioni produttive di eccellenza e terziario avanzato nell’area ALCOA e aree adiacenti lungo l’ex raccordo ferroviario;
·         terminal cittadino, apice del Parco urbano lineare, biblioteca e centro culturale, residenza nell’area Altanon, Stazione FFSS e Autocorriere;
·         aree sportive ed altre attrezzature in Pra del Moro – Pra del Vescovo.
·         testata urbana di accesso e sosta per il centro storico, con funzioni terziarie a Piazzale della Lana
Sarà compito del P.I. confermare o meno, per ciascuno di tali ambiti, le singole destinazioni d’uso e stabilire il programma degli interventi e le modalità di attuazione, precisando se del caso i perimetri indicati dal P.A.T. e le volumetrie all’interno di quelle proposte nel dimensionamento dell’A.T.O. n. 9.
Gli indirizzi e direttive per tali aree sono contenuti nell’allegato F alla Relazione di Progetto.

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Art 37.        Sistema degli accessi alla Cittadella
Al fine di rilanciare il ruolo residenziale, civile e turistico della Cittadella, integrandola con la città, il P.A.T. identifica il sistema dei percorsi pedonali di penetrazione, dei parcheggi, del terminal ferroviario e autoviario, e degli impianti meccanici di risalita.
Sarà compito del P.I. precisare progettualmente i tracciati, i sedimi e le caratteristiche architettoniche degli elementi che compongono tale sistema.

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Art 38.        Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive esistenti e nuove aree

Il P.A.T. individua nella tav. 4/b gli ambiti interessati dalla presenza di attività produttive, artigianali e industriali, comprensivi delle loro  possibili estensioni e delle funzioni commerciali loro connesse.
Al fine di consentire una migliore utilizzazione dell'area industriale di Villapaiera , individua con apposita simbologia le fasce lungo le strade principali nelle quali è possibile realizzare manufatti in ampliamento a quelli esistenti, destinabili preferibilmente alle funzioni terziarie e di commercializzazione connesse con le attività produttive vere e proprie, compatibili con gli accessi e le zone di sosta automobilistiche.
I caratteri architettonici di tali nuovi fronti urbani verranno definiti nell’ambito del P.I., unitamente al trattamento degli spazi scoperti.
Il P.A.T. individua inoltre una nuova area produttiva situata in continuità con l’area esistente oltre il confine comunale in località Busche.
Per tutte le aree produttive il P.I. dovrà definire le modalità di edificazione nel rispetto del dimensionamento previsto dal P.A.T. nella relazione di progetto.

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Art 39.        Riqualificazione delle grandi strutture commerciali esistenti
Il P.A.T. individua nella tav. 4/b le grandi strutture commerciali esistenti sul territorio, prescrivendo che non sia possibile alcun tipo di ampliamento della superficie commerciale.
Vi sono peraltro consentiti tutti gli interventi necessari per adeguarle alle esigenze produttive ad alle nome vigenti.
Il P.I. dovrà definire nel dettaglio quali siano gli interventi consentiti tenendo in considerazione l’ambito urbano nel quale le strutture sono inserite nonché le effettive esigenze produttive.

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Art 40.        Riqualificazione morfologica e funzionale degli insediamenti lungo le strade di accesso al capoluogo
Il P.A.T. individua nella tav. 4/b gli ambiti insediativi corrispondenti alle fasce lungo le principali strade di accesso al capoluogo, caratterizzati da una edificazione lineare e discontinua.
Per ciascuno di tali ambiti il P.A.T. indica obiettivi di riqualificazione, volti a diminuire il degrado ambientale, funzionale, e paesaggistico dei principali accessi alla città.
A questo fine, e prioritariamente per salvaguardare i tratti ancora liberi, il P.A.T. demanda al P.I. lo studio di un progetto specifico, che valuterà la consistenza delle singole unità insediative, proporrà eventuali diverse configurazioni dei fronti, degli spazi antistanti e interclusi e delle modalità di accesso, e indicherà se del caso soluzioni per una trasposizione volumetrica.
Il P.I. individua gli ambiti entro i quali la demolizione di elementi di degrado o la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana dà titolo all’acquisizione di credito edilizio, nonché individua le modalità per determinare entro ciascun ambito l’entità di tale credito.
Il P.I., tramite una analisi più dettagliata, potrà anche individuare i sedimi di nuove edificazioni laddove queste siano finalizzate alla riqualificazione secondo i criteri suesposti.

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Art 41.        Tutela della percezione paesaggistica lungo le strade di accesso al capoluogo
Nell’ambito dei progetti di cui all’articolo precedente relativi alla riqualificazione delle strade di accesso al capoluogo, dovrà essere particolarmente salvaguardata la percezione paesaggistica lungo le fasce indicate con apposita simbologia nella tav. 4/b  del PAT. In tali fasce, qualora riconfermate dai progetti specifici previsti all’art.40, è in ogni caso interdetta l’utilizzazione edilizia, è in ogni caso interdetta l’utilizzazione edilizia, per una profondità non minore di mt 100 dal ciglio stradale.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti nell’ambito di tutela si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 46 delle presenti norme.

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Art 42.        Interventi a favore del  turismo e del tempo libero
Nella tav. 4/b vengono individuati dal PAT, al di fuori dei centri abitati, gli ambiti nei quali è possibile realizzare attrezzature legate alla frequentazione turistica e sportiva del territorio.
Per tali ambiti i P.A.T. indica prioritariamente le seguenti destinazioni d’uso per le aree individuate:
·         campeggio a Tomo;
·         campo da golf nella ex Polveriera;
·         centro ippico a Nemeggio;
·         accesso al Parco Nazionale;
·         accesso alla riserva naturale del Vincheto di Celarda;
·         accoglienza alla “Fiera” ad Anzù;
·         valorizzazione del Castello.
La finalità del P.A.T. è di valorizzare le risorse di eccellenza del territorio feltrino, al contempo tutelandone i valori.
Il P.A.T. indica i criteri e le direttive che il P.I. dovrà seguire nel definire le modalità d’uso degli ambiti sopra indicati nell’apposito allegato. In ogni caso il P.I. potrà modificare, con motivazioni appropriate, le perimetrazioni delle aree individuate dal PAT, e, per il campeggio in particolare, anche la localizzazione, purché tali modifiche non compromettano le valutazioni di sostenibilità.
Per la ex Polveriera il P.I. dovrà in ogni caso individuare funzioni compatibili con la delicatezza dell’area adiacente (ambito individuato come Colle di Cart) vietandovi -come condizione per ogni intervento di riutilizzo dell’area- utilizzazioni improprie (cava, villaggio turistico, piste motocross, etc.). Il P.A.T. prescrive il recupero e la valorizzazione degli edifici di interesse architettonico e culturale esistenti, come da artt. 24 e 25 delle presenti Norme.
Gli indirizzi e le direttive sono contenuti nell’allegato G alla Relazione di Progetto.

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Art 43.        Le reti per la mobilità
Ai fini del completamento e del potenziamento dei collegamenti che interessano il territorio comunale, il P.A.T. prevede una serie di interventi, da definirsi specificamente all’interno del P.I. Nella tav. 4/c, e sinteticamente nella tav. 4/b, tali interventi sono così definiti:
a.    completamento della superstrada della val Belluna nel tratto San Paolo - Busche (con l’ipotesi di proseguimento in galleria a partire dalla località San Paolo) e nel tratto di collegamento con la ex SS348 in località Anzù;
b.    realizzazione della strada di gronda sul quadrante N-NE del capoluogo;
c.    miglioramento delle strade principali di accesso e di attraversamento urbano;
d.    realizzazione di strade e viali per la riqualificazione dei quartieri urbani di Farra e Boscariz;
e.    potenziamento delle strade principali di collegamento con e fra le frazioni;
f.     potenziamento della ferrovia esistente, con l’ipotesi di prolungamento ferroviario per Primolano;
g.    costruzione della rete dei percorsi ciclabili con funzioni turistiche;
h.    costruzione della rete dei percorsi ciclabili per la mobilità alternativa
i.     recupero e valorizzazione dei percorsi storici esistenti, con indicazione dei tratti panoramici.
I percorsi ciclabili e pedonali per la mobilità alternativa (punto h), saranno ridefiniti dal P.I. facendo in modo che i tracciati corrano in sede protetta e seguano, ove possibile, percorsi già esistenti.
Il P.A.T. promuove infine il recupero e la valorizzazione dei percorsi storici esistenti nel territorio comunale. Il P.I. vi favorirà gli interventi di manutenzione e recupero e ripristino, prescrivendo modalità che tutelino i tracciati e l’uso di materiali e tecniche tradizionali e comunque appropriati.

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Art 44.        Norme a favore del contenimento dei consumi energetici e dell’edilizia sostenibile
Il P.A.T., con l’obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale, promuove la realizzazione di interventi edilizi che riducano al minimo i consumi energetici e che, usando tecnologie ecocompatibili, favoriscano lo sviluppo sostenibile.
Il P.I. definirà modalità e procedure per l’attuazione e la verifica concreta del principio suesposto, anche prevedendo incentivi quali l’assegnazione di credito edilizio.
Gli indirizzi e le direttive sono contenuti nell’allegato I alla Relazione di Progetto.

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Art 45.         Attuazione del PAT
In osservanza a quanto disposto dalla L.R. 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
Il P.I. potrà essere redatto in unica soluzione oppure con atti progressivi, rispettando comunque una delle seguenti modalità:
a.    interessare tutto il territorio comunale;
b.    interessare interamente il territorio ricompreso in uno o più A.T.O.;
c.    affrontare una tematica specifica, nel qual caso il P.I dovrà occuparsi di tutti gli ambiti del territorio comunale interessati da tale tematica con le specificazioni che seguono.
Per tematica specifica si intende ciascuna delle voci di legenda della tavola 4/b. Il P.I. per ogni singola tematica dovrà:
·         definire le aree prese in considerazione e se non sono la totalità di quelle interessate dalla tematica specifica giustificare la esclusione di alcune;
·         definire i tempi per l’attuazione delle singole aree e un termine oltre il quale decade la pianificazione.
Come previsto dalla normativa vigente il P.I. dovrà assegnare ad ogni area la capacità edificatoria e le modalità di attuazione nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. indicato nella Relazione di Progetto conformemente a quanto contenuto nell’allegato H della stessa.

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Art 46.        Norme transitorie
Con l’approvazione del P.A.T. il previgente PRG assume il ruolo di P.I. per le parti compatibili.
La compatibilità, il contrasto e la compatibilità condizionata delle norme di P.R.G. con le norme del P.A.T. sono individuati sulla tav. 4/d – Carta delle compatibilità del PAT con il PRG vigente.
Il rapporto tra il P.R.G. ed il P.A.T. è così definito:
·         Compatibilità: quando le norme di zona del vigente P.R.G. sono compatibili con il P.A.T. sia perché attuano quanto previsto sia perché in ogni caso non ne impediscono la futura attuazione.
·         Compatibilità condizionata: quando le norme di zona del vigente P.R.G. sono compatibili con il P.A.T. ma l’attuazione degli interventi deve essere preceduta da una progettazione urbanistica di dettaglio mediante P.I. e P.U.A. che consenta un’esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali. Fino all’approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., sugli immobili ricadenti in ambiti a compatibilità condizionata sono ammessi esclusivamente  gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001. Per gli immobili ricadenti negli ambiti di cui agli artt. 33 e 36 delle presenti norme e soggetti a compatibilità condizionata sono ammessi anche  gli interventi di cui alla lettera d), comma1 art. 3 DPR 380/2001.
·         Contrasto: quando le norme di zona del vigente P.R.G. sono incompatibili con il P.A.T.  per il tipo di zona o perché la loro attuazione senza le previsioni del P.I. impedirebbe in futuro l’attuazione degli obiettivi generali di piano. Fino all’approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., sugli immobili ricadenti in ambiti in contrasto sono ammessi esclusivamente  gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001.
Non sono comunque mai edificabili fino all’approvazione del P.I. le aree bianche indicate a viabilità e parcheggi sul vigente P.R.G.
 
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