Regolamento installazioni stazioni radio per telecomunicazioni e radiotelevisivi
Regolamento per le installazioni di stazioni radio base per telecomunicazioni e radiotelevisivi
(appendice all'art.44bis del Regolamento Edilizio Comunale
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Procedure di autorizzazione
Articolo 4 - Modifiche e disattivazioni
Articolo 5 - Localizzazione degli impianti
Articolo 6 - Norme progettuali per le installazioni
Articolo 7 - Programmazione delle installazioni
Articolo 8 - Ulteriori misure per la riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
Articolo 9 - Risanamenti
Articolo 10 - Controlli
Articolo 11 - Sanzioni
Articolo 12 - Norme generali
Articolo 13 - Norma transitoria
DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio della concessione edilizia e le modalità di installazione di impianti fissi e mobili per le telecomunicazioni e radiotelevisivi di cui all'art. 44/bis del Regolamento Edilizio Comunale.
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi e mobili della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dall'art. 2 della legge n. 36/2001.
Per sistema si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare . In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc)
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale ed internazionale, è regolata dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori".
TITOLO II
PROCEDURE AUTORIZZATORIE
Articolo 3 - Procedure di autorizzazione
Gli impianti in oggetto non costituiscono pertinenze di edifici principali né possono essere realizzati con denuncia di inizio attività.
L'installazione, l'ampliamento e/o la modifica rilevante di stazioni radio base, è soggetta a:
concessione edilizia, nei casi previsti dalla legge, previo parere favorevole dell'ARPAV competente per territorio, nonché di eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa statale e regionale vigente per interventi in aree o immobili soggetti a vincoli.
Alla richiesta concessione per l'installazione, oltre a quanto previsto dall'art. 44bis del R.E.C. devono essere allegati:
- informazioni anagrafiche, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive, come da allegato n°1.
- atto di impegno relativo alla buona manutenzione della stazione radio base, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione.
Dell'avvenuto rilascio della concessione verrà data comunicazione all'ARPAV competente per territorio.
Al termine dei lavori di installazione della stazione radio base il titolare presenterà al Comune, all'ARPAV competente per territorio, apposita comunicazione di entrata in esercizio della stessa, specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.M 381/98, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato.
La concessione rilasciata conterrà tutte le prescrizioni volte a : regolamentare la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione, il corrispettivo previsto, i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi.
Articolo 4 - Modifiche e disattivazioni
Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti deve essere comunicata dal titolare almeno trenta giorni prima al Comune, all'ARPAV competente per territorio corredata dagli aggiornamenti alla documentazione di cui all'art.3. L'ARPAV competente per territorio, entro sei mesi dall'acquisizione della documentazione, effettua le verifiche necessarie ai fini di accertare il rispetto della normativa vigente e del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la popolazione.
I titolari degli impianti all'atto della loro disattivazione devono darne comunicazione al Comune, all'ARPAV competente per territorio.
TITOLO III
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE
Articolo 5 - Localizzazione degli impianti
Si individuano, quali aree di possibile installazione degli impianti le sottoelencate aree:
- aree ricadenti in zone di rispetto cimiteriale;
- aree industriali, commerciali, di terziario, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree a parcheggio, ricadenti in aree industriali e/o commerciali, non enucleate in ambiti residenziali;
- aree destinate a fasce di rispetto del sistema stradale, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree residuali del sistema stradale e non utilizzate a tale scopo;
- aree per impianti tecnologici esistenti o di progetto, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree a verde residuale non attrezzato;
- le Z.T.O. E, escluse le E3 - E2.
Le aree con divieto assoluto alle installazioni di cui al comma precedente sono: le zone residenziali (esclusi i sistemi a microcella) quelle sottoposte a vincoli architettonici, i giardini e i parchi comunali e sovracomunali, le aree adibite dal P.R.G. ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e le fasce di mt.200 dall'area di pertinenza degli edifici di cui all'art. 8.
L'autorizzazione per l'installazione è soggetta, ai sensi dell'art. 44bis del Regolamento Edilizio, a previa approvazione di specifica variante urbanistica ai sensi dell'art. 74 della L. R. n.61/1985.
Articolo 6 - Norme progettuali per le installazioni
Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurne l'impatto ambientale, si danno di seguito alcune linee guida progettuali per le installazioni:
l'altezza massima di tali strutture non deve superare mt.35 calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna;
la relativa struttura di sostegno nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono di norma essere realizzati completamente interrati; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico, la struttura dovrà comunque essere opportunamente mascherata in modo da ridurre l'impatto ambientale;
le strutture di impianto devono osservare una distanza minima pari all'altezza del palo dai confini di proprietà. Se l'altezza del palo è superiore a m. 27,5 detta distanza deve essere almeno pari a 1,5 volte l'altezza stessa. Detta distanza deve comunque garantire un campo elettrico inferiore a 6 V / m secondo le procedure di misura fissate dal D.M. 381/98 nelle aree residenziali anche in combinazione di più gestori.
La differenza di quota fra il centro delle antenne radianti e l'intradosso dell'ultimo solaio di copertura di locali abitati di tutti gli edifici adibiti, anche in parte, ad attività con permanenza della popolazione non inferiore a 4 ore giornaliere, ed ubicati all'interno di una circonferenza intorno all'impianto di diametro pari a 200 m., dovrà essere maggiore di 6 m.
in caso di installazione di microcelle, le stesse dovranno essere opportunamente segnalate per evitare esposizioni indebite e poste a non meno di 5 m. di altezza dal suolo e 5 m. di distanza da ogni spazio occupabile da persone o comunità.
qualora sia prevista l'installazione di impianti su edifici esistenti, non residenziali, gli stessi dovranno comunque essere posizionati in modo tale da garantire il rispetto delle sopraindicate prescrizioni;
le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico;
Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.
Articolo 7 - Programmazione delle installazioni
Gli operatori del settore entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno presentare il piano annuale di sviluppo in funzione delle aree idonee, in base al quale saranno autorizzate le singole localizzazioni, privilegiando il sistema del roaming, garantendo forme di partecipazione e impedendo che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata, dando precedenza alle rilocalizzazioni di impianti esistenti in aree classificate non idonee.
Le localizzazioni degli impianti di telecomunicazione del sistema GSM dovranno essere compatibili e riutilizzate con il nuovo sistema UMTS.
La rete di localizzazione degli impianti dovrà essere studiata, se opportuno, abbinando i sistemi macrocelle / microcelle e tale da coprire l'intero territorio comunale.
Nessuna nuova autorizzazione o concessione edilizia verrà rilasciata al gestore fintanto che non abbia ottemperato a tutte le richieste dell'Amministrazione Comunale e a tutti gli obblighi derivanti o sanciti dal presente Regolamento.
TITOLO IV
MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE SANITARIA
Articolo 8 - Ulteriori misure per la riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare da scuole, asili nido, ospedali, case di cura, di riposo e altre strutture socio - sanitarie, una distanza che garantisca un campo elettrico inferiore a 0.6 V / m secondo le procedure di misura fissate dal DM 381/98, anche in combinazione di più gestori.
L'altezza minima delle strutture non deve essere inferiore a mt. 20 calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna.
Articolo 9 - Risanamenti
Qualora l'ARPAV competente per territorio, riscontrino il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il sindaco su proposta della medesima ARPAV, prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.
Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato C del DM 381/98.
TITOLO V
CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 10 - Controlli
In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità di cui all'allegato B del D.M. 381/98, l'ARPAV eventualmente verificherà attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.
Articolo 11 - Sanzioni
Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convezioni stipulate con il comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica quali quelle previste dall'art. 8 della L.R. n. 29/1993, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.
Per le inadempienze di carattere tecnico verranno applicate le seguenti sanzioni:
- in caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti telecomunicazione e radiotelevisivi il titolare qualora non provveda al risanamento di cui all'art.9, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottomilioni a lire ventimilioni, nonché in relazione alla gravità della violazione accertata dall'ARPAV, al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature, disposto dal Sindaco anche a seguito della revoca della concessione di cui all'art.3.
- La revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione da parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre, a conformità gli impianti medesimi.
- In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone ad accesso interdetto per la popolazione, la applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.
- In caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'art.6 ultimo comma del presente regolamento.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12 - Norme generali
Sono escluse in via assoluta deroghe estensive ai parametri del campo elettromagnetico fissati dal DM 381/98.
Ogni singola concessione è subordinata alla presentazione di una adeguata documentazione che attesti il valore massimo di campo prodotto dall'impianto previsto, nonché l'interferenza con altri sistemi radianti, preesistenti e/o contemporaneamente previsti o noti.
Per le antenne previste in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico dovrà essere prodotta una relazione contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta con le indicazioni precise del vincolo, la descrizione dell'ambiente circostante e degli edifici sedi di servizi pubblici, l'individuazione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche e archeologiche comprese nell'ambito interessato, l'individuazione delle misure previste per attenuare l'impatto visivo dell'impianto ed una simulazione grafica del suo inserimento nel contesto circostante.
Articolo 13 - Norma transitoria
Considerati i tempi di approvazione del presente regolamento i limiti temporali relativi alla consegna delle programmazioni di cui all'art.7, da parte dei gestori di impianti, sono prorogati per il primo anno a 6 mesi dalla intervenuta esecutività del presente regolamento. Contestualmente gli enti gestori dovranno presentare il censimento degli impianti esistenti sul territorio comunale e la certificazione del rispetto dei limiti vigenti.
Gli impianti esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento localizzati in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di legge e con l'obbligo di presentare entro 3 mesi dall'esecutività del presente regolamento un piano di rilocalizzazione in area idonea, da realizzarsi entro 4 mesi dalla relativa autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.
DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELECOMUNIZAZIONI E RADIOTELEVISIVI
da presentarsi in n° 5 (cinque) copie.
Dati anagrafici
Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati indicare indirizzo sede legale, telefono e fax:
- gestore impianto;
- responsabile tecnico;
- proprietà eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
- proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto.
Descrizione impianto
- per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare:
- tipo/modello e marca;
- dimensioni;
- guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd)
- tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;
- eventuale angolo verticale d'inclinazione elettrica.
- tipo/modello e marca;
- per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione nel caso della telefonia cellulare (tacs, gsm, dcs, etc.) o per ogni antenna nel caso di impianti radiotelevisivi, riportare, oltre alla frequenza di esercizio autorizzata:
- tipo e numero totale di antenne utilizzate (solo per la telefonia cellulare)
- l'angolo orizzontale della direzione di massimo irraggiamento/puntamento rispetto al nord geografico;
- inclinazione totale (elettrica e meccanica) rispetto alla verticale;
- numero massimo di canali e/o portanti attivabili inclusi i canali di controllo (solo per la telefonia cellulare);
- potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
- potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o in alternativa, attenuazioni totali);
- potenza ERP in uscita.
- tipo e numero totale di antenne utilizzate (solo per la telefonia cellulare)
Sito di installazione
- Indirizzo del sito;
- prospetti orizzontali e verticali in scala, dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, ecc) con indicate chiaramente le coordinate del punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna trasmittente (componente la cella, nel caso della telefonia cellulare); inoltre nei prospetti deve essere riportato qualsiasi tipo di impianto presente (antenne riceventi e trasmittenti, gruppi di condizionamento, ecc) anche gestito da altre società ;
- destinazione d'uso degli ambienti adiacenti e accessibilità del luogo di installazione.
Descrizione dell'area
- Planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto riportante:
- Indicazione delle altimetrie degli edifici, aggiornate alla data di presentazione del progetto, nel raggio di 100 m dalle antenne trasmittenti per potenze globali installate fino a 1 kW e di almeno 300 m per potenze globali installate oltre 1 kW;
- Indicazione nel raggio di 300 m dalle antenne trasmittenti di edifici di cui all'art.8 del "Regolamento Comunale per le installazioni di stazioni radio base per telecomunicazioni e radiotelevisivi" (scuole, asili nido, ospedali e case di cura, di riposo, altre strutture socio-sanitarie), corredata da relativa attestazione sottoscritta dal progettista; - Fotografie nelle tre direzioni di massimo irraggiamento nel caso di telefonia cellulare o a 360° sul piano di propagazione nel caso di installazioni radiotelevisive, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile.
Valutazioni e misure preventive
- Valutazione dell'impatto ambientale indotto dall'impianto;
- valutazione delle intensità dei campi elettrici e magnetici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nel raggio di almeno 200/500 m dalle antenne;
- pattern complessivo della singola antenna o del complesso delle antenne installate ( della singola cella, nel caso della telefonia cellulare) con isolinee a 3 V/m-0,008 A/m e 5 V/m-0,013 A/m verticali e orizzontali nella scala di cui al punto precedente;
- misura del valore di fondo del campo elettrico e magnetico nelle stesse posizioni significative e/o cautelative di cui sopra, nell'intervallo di frequenza 3-3000 MHz, sia come valore medio su 6 minuti che in modalità "Max-Hold";
- valutazione degli eventuali contributi al campo elettromagnetico di fondo dovuti alla presenza di altri impianti già esistenti;
- descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto tecnologico;
- descrizione delle misure previste a tutela dei lavoratori, in particolare nelle fasi di manutenzione degli impianti ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626;
- atto di impegno relativo alla buona manutenzione dell'impianto, di cui all'art.3 del citato regolamento comunale.
N.B.: nel richiamare integralmente le prescrizioni contenute nel regolamento comunale citato, approvato con atto di C.C. n°... del 00.00.2001 ed esecutivo in data 00.00.2001, si ricorda che la data di scadenza per la presentazione, da parte di ogni gestore, del piano annuale di sviluppo è il 31 dicembre di ogni anno, prorogati per il primo anno a sei mesi dall'intervenuta esecutività del regolamento, in funzione delle aree idonee individuate nello stesso atto e contestualmente alla presentazione del censimento degli impianti esistenti sul territorio comunale e relativa certificazione del rispetto dei limiti vigenti.
Le richieste di concessione/autorizzazione pervenute successivamente all'esecutività del regolamento comunale, saranno esaminate solo dopo la data utile per la presentazione dei piani di sviluppo sopra detti che ne costituiscono necessario presupposto.