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Regolamento Edilizio

creato da adminUltima modifica 26/07/2007 18:30
SOMMARIO
Parte Prima

Parte Seconda - CARATTERISTICHE, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ABITATI

Parte Terza Parte Quarta

    PARTE PRIMA

     

    DISPOSIZIONI GENERALI

    TITOLO I°

    NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

    Art. 1 -CONTENUTO E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

    Il presente Regolamento contiene le norme intese a disciplinare in tutto il territorio comunale gli interventi urbanistici, la lottizzazione delle aree, l'attività edilizia in genere e tutte le opere descritte al successivo articolo 11.

    Articolo 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI PIANO REGOLATORE

    Le disposizioni del presente regolamento sono integrate dalle prescrizioni di P.R.G. (tavole grafiche e norme tecniche di attuazione) ed eventuali piani particolareggiati, vigenti al momento della presentazione dei progetti.

    Le attività regolate dalle presenti disposizioni sono soggette inoltre all'osservanza delle leggi italiane in materia.


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    TITOLO II°

    PIANI DI LOTTIZZAZIONE

    Articolo 3 - DEFINIZIONE

    Ogni iniziativa di lottizzazione di terreni a scopo edilizio nei casi in cui e' consentita dalla legge urbanistica (art. 8, legge 6 agosto 1967 nr. 765) deve essere preventivamente sottoposta al Comune per la relativa autorizzazione, che e' subordinata agli adempimenti previsti dalla medesima norma di legge.

    Per lottizzazione s'intende ogni iniziativa immobiliare, a scopo residenziale, commerciale, industriale o turistico:

    • a) se situata nel centro urbano o comunque in area di completamento o di saturazione, che preveda la costruzione o ricostruzione di edifici interessanti una unità di azzonamento del P.R.G. o porzione di unità chiaramente definibile, o che comunque intenda realizzare , nel rispetto dei vincoli di P.R.G., edifici con volumetria e altezze superiori ai limiti indicati dal 5° comma dell'art. 17 legge 6 agosto 1967, nr. 765.
    • b) se situata in qualsiasi area di espansione, ove consentito dal P.R.G., che preveda la realizzazione di più edifici, con pluralità di destinazione o di utenti, e che comporti la predisposizione di opere di urbanizzazione primaria all'interno dei terreni interessati, che non siano il semplice allacciamento alla rete già esistente.

    Qualora sussistano le caratteristiche di cui sopra si ha lottizzazione ai sensi delle presenti norme anche se non e' previsto alcun frazionamento di terreni.

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    Articolo 4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

    Per ottenere l'autorizzazione, il privato o i privati proprietari ne fanno istanza al Comune allegando il progetto redatto da tecnici abilitati.

    Il progetto, deve essere rispondente agli allineamenti ed alle prescrizioni di zona stabiliti dal P.R.G. per l'area interessata, deve essere costituito dai seguenti elaborati:

    a) stato di fatto

    • 1) certificato di intestazione, o altro titolo equivalente, estratto di mappa e dati catastali delle proprietà comprese nella lottizzazione ;
    • 2) planimetria orientata e aggiornata disegnata su mappa catastale in scala non inferiore a 1:1000;
    • 3) rilievo topografico quotato dell'area interessata , con determinazione del piano di spiccato degli edifici esistenti;
    • 4) estratto di P.R.G., con le prescrizioni per la zona, e con l'indicazione degli eventuali altri vincoli e servitù sulle proprietà interessate;

    b) progetto

    • 5) piano di lottizzazione planivolumetrico in scala 1:500 o 1:1000 con le indicazioni seguenti:
      5.1 dimensioni ed altezze degli edifici da realizzare, numero dei piani per ciascuno di essi e loro destinazione; sezioni e prospetti schematici in scala 1:200; calcoli analitici delle cubature e degli indici di fabbricabilità;
      5.2 le nuove strade, piazze e spazi a verde previsti nella lottizzazione, con l'indicazione degli spazi destinati ad essere ceduti all'Amministrazione Comunale; eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, con la precisazione della loro ubicazione ed estensione; zone per i parcheggi;
      5.3 le linee di suddivisione in lotti, la numerazione di ciascun lotto e le sue dimensioni, ove sia previsto frazionamento;
      5.4 l'indicazione degli allacciamenti alla rete stradale già esistente, all'acquedotto, alla fognatura, alla rete del gas e alla illuminazione stradale;
    • 6) Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primarie, nelle medesime scale del piano di lottizzazione;
    • 7) dimostrazione dell'adeguamento ai limiti inderogabili di cui all'art. 17, penultimo comma, legge 6 agosto 1967, nr. 765 e relativi decreti ministeriali di attuazione;
    • 8) proposte di convenzione relativa alla assunzione degli oneri di urbanizzazione e alla cessione delle aree di cui all'art. 8, legge 6 agosto 1967 nr. 765;
    • 9) relazione illustrativa contenente le previsioni di massima delle spese occorrenti per la realizzazione degli impianti urbanistici primari, con la indicazione delle fasi di attuazione.

    Tutta la documentazione va allegata in numero 6 copie, di cui una in bollo.

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    Articolo 5 - ISTRUTTORIA E RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

    A ulteriore specificazione degli elaborati di cui all'articolo precedente, il Sindaco o l'Assessore delegato ha facoltà di richiedere la definizione nei dettagli dei seguenti elementi di progetto:

    • tipo di materiale da usarsi per la sistemazione dei percorsi pedonali (ivi compresi i marciapiedi);
    • sistemazione di elementi quali : muretti, gradinate, panchine ecc.;
    • tipo di recinzione dei lotti privati con l'indicazione delle altezze e dei materiali permessi;
    • caratteristiche estetiche e gamma di materiali consentiti per eventuali attrezzature comuni del gruppo residenziale;
    • indicazione di una gamma di materiali di rivestimento ed indicazioni sulle tinteggiature ed i colori ammessi nelle parti esterne delle costruzioni;
    • indicazioni eventuali sulla gamma estetica di caratteri propri a camini, persiane, serramenti, coperture ecc.;
    • caratteristiche tipologiche dell'illuminazione stradale;
    • indicazione preferenziale di essenze arboree per le piantumazioni che andranno operate negli spazi comunali e nei lotti privati, e di ogni altro elemento in grado di caratterizzare il paesaggio generale della zona.

    Il responsabile dell'Ufficio Urbanistica,ove sussistano precise esigenze urbanistiche e sentito il parere della Commissione Edilizia, può richiedere che il piano di lottizzazione sia esteso ad aree limitrofe che formino con le aree considerate un comprensorio unitario per natura e posizione geografica, per infrastrutture di quartiere, per caratteristiche del tessuto edilizio.

    Ove il Piano di Lottizzazione, ad un esame sommario, si presenti non rispondente alle previsioni o norme di P.R.G. o del Regolamento Edilizio, Il responsabile dell'Ufficio Urbanistica, sentita in ogni caso la Commissione Edilizia , ma senza sottoporre il Piano al Consiglio Comunale, ne da comunicazione ai richiedenti invitandoli a presentare nuovo progetto.

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    Articolo 6 - ESAME DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

    Il Piano di Lottizzazione con i relativi allegati, dopo l'istruttoria effettuata  dagli Uffici Comunali a norma dell'articolo precedente, sentita la Commissione Edilizia, viene sottoposto al Consiglio Comunale, il quale con propria delibera approva o respinge il progetto.

    In caso di decisione favorevole, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare ed intervenuto il nulla osta regionale, entro 30 giorni successivi il responsabile dell'Ufficio Urbanistica stipula con i richiedenti la convenzione da trascriversi sui registri immobiliari a cura e spese del proprietario o dei proprietari dell'area interessata.

    A detto atto saranno allegate le tavole del piano di lottizzazione, di cui al nr. 5 del precedente art. 4 e l'estratto di mappa.

    Il piano entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

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    Articolo 7 - ONERI A CARICO DEL PROPRIETARIO

    Gli oneri a carico dei proprietari, da prevedersi obbligatoriamente nella convenzione ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 nr. 765, sono:

    • la cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria e, nei casi in cui siano previste opere di urbanizzazione secondarie sui terreni interessati, la cessione gratuita delle aree a ciò necessarie, in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti.;
    • l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie all'interno dell'area da lottizzare;
    • l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondarie, cosi' come definita dall'art. 44, legge 22 ottobre 1971, nr. 865, oppure, ove necessarie, di quelle opere che siano necessarie per allacciare le zone ai pubblici servizi. La scelta e' a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

    Tali voci sono specificate nel modo seguente.

    Per opere di urbanizzazione primarie si intendono (vedasi legge 29 settembre 1964 nr. 847 art. 4) le strade residenziali, gli spazi pubblici di sosta e di parcheggio, le fognature e la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas (questa ultima ove esista la rete generale), la pubblica illuminazione, gli spazi verdi in prossimità o al servizio dei singoli raggruppamenti di abitazioni, ivi comprese le aree per il gioco dei bambini.

    Le modalità per la realizzazione di tali opere sono indicate dal Comune in relazione ai singoli progetti.

    Per opere di urbanizzazione secondaria si intendono i servizi pubblici indispensabili alla vita del quartiere interessato dalla lottizzazione o posti al suo diretto servizio. Tali sono, ad esempio, le aree di parco pubblico, le scuole, le chiese, i mercati, i centri sociali, ecc.

    Per opere di allacciamento ai pubblici servizi si intendono le condotte sia di adduzione idrica come di fognatura e del gas, le linee e le cabine elettriche, le attrezzature di collegamento viario e di altri servizi con la città' (o con le zone urbanizzate) e con le aree di pubblico interesse indispensabili all'integrazione del nuovo nucleo insediativo con il contesto urbano.

    Le opere di urbanizzazione e di allacciamento di cui sopra possono essere eseguite direttamente dai proprietari o dal Comune.

    Nel primo caso il proprietario e' tenuto ad ottenere preventiva approvazione del progetto esecutivo; il Comune, a mezzo del proprio ufficio tecnico, esercita la vigilanza durante il corso dei lavori.

    Nel secondo caso (esecuzione diretta a cura del Comune) il proprietario e' tenuto a garantire preventivamente l'intero costo delle opere, così come determinato in base a perizia, impegnandosi ad effettuare i pagamenti all'appaltatore alla presentazione dei singoli stati di avanzamento o con le modalità previste dal contratto di appalto.

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    Articolo 8 - ATTUAZIONE DEI PROGETTI E VARIANTI

    Nessuna domanda per Permesso di Costruire sui terreni interessati da una iniziativa di lottizzazione può essere presa in considerazione prima che sia concessa l'autorizzazione di cui all'art. 6.

    Dopo il rilascio della autorizzazione suddetta, i Permessi di Costruire per i singoli edifici e per le opere di urbanizzazione in attuazione del progetto di lottizzazione debbono essere richieste secondo la procedura di cui al successivo articolo 11 e seguenti.

    I progetti esecutivi dei singoli edifici debbono uniformarsi alle caratteristiche planivolumetriche, e agli eventuali dettagli previsti nel piano di lottizzazione approvato.

    Le richieste di variante concernente l'utilizzazione della zona, il numero e le caratteristiche generali degli edifici, nonché sostanziali modifiche alla disposizione planivolumetrica debbono essere preventivamente approvate con la procedura dei precedenti artt. 4, 5 e n. 6. In tale sede potranno essere sottoposti a revisione gli oneri previsti a carico dei proprietari del precedente art. 7, ove a causa della diversa utilizzazione si verifichi una sensibile variazione nella valorizzazione della area interessata.

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    Articolo 9 - SANZIONI

    L'inadempienza alle condizioni o ai termini stabiliti nell'atto di autorizzazione e nella relativa convenzione danno al Sindaco la facoltà di revocare l'atto autorizzativo e di procedere alla esecuzione d'ufficio, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, e con spese a carico dei proprietari, di tutte le opere e i servizi di rilevanza pubblica previsti per la zona, che si siano resi necessari a seguito di insediamenti derivanti dalla parziale attuazione del piano.

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    Articolo 10 - LOTTIZZAZIONI D'UFFICIO

    Per garantire una razionale attuazione del P.R.G. il Sindaco ha facoltà d'invitare i proprietari delle aree comprese entro un isolato, o comunque entro una area omogenea assoggettabile a piano di lottizzazione secondo le norme di attuazione del P.R.G. o secondo le sue tavole grafiche a presentare, entro 120 giorni dall'invito, un progetto di lottizzazione fra di loro concordato, in armonia con le prescrizioni urbanistiche dettate per la zona.

    In caso di mancato accordo entro il termine, il Sindaco dispone un piano di lottizzazione d'ufficio e lo notifica ai proprietari, indicando i criteri da seguire e le formalità da osservare per porre i loro beni in condizioni di essere utilizzati secondo la disciplina prescritta dal P.R.G. Se i proprietari non lo accettano entro i 30 giorni dalla notifica, il Sindaco procede a termini dell'art. 8 della Legge 6.8.1967,. nr. 765.

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    TITOLO III°

    LICENZA EDILIZIA

    Articolo 11 - ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

    Sono  eseguibili  senza  alcun titolo  abilitativo gli interventi  previsti  dall’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed in particolare:
    a) interventi di manutenzione ordinaria;
    b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
    c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. 

    Articolo 11 Bis - OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE

    Costituiscono   interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del territorio e  sono subordinati a permesso di costruire gli interventi previsti dall’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed in particolare:
    a) gli interventi di nuova costruzione;
    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
    gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volu-me, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

    Articolo 12  - OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

    Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio  attività  gli interventi non riconducibili  all'elenco  di  cui all'articolo 11 e all'articolo 11 Bis.
    Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
    La  realizzazione  degli  interventi  che  riguardino  immobili  sottoposti  a  tutela  storico - artistica o paesaggistica - ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

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    Articolo 13 OPERE URGENTI

    Possono eseguirsi senza titolo abilitativo preventivo le opere che si rendessero necessarie per urgenti e improrogabili ragioni di sicurezza, limitatamente a quanto sia indispensabile per far cessare lo stato di pericolo. Di esse deve essere fatta denuncia all'Ufficio Urbanistica, inoltrando, altresì, nel più breve tempo, la documentazione dei lavori eseguiti ed in corso di esecuzione per la necessaria approvazione in via di ratifica.

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    Articolo 14 OPERE DA ESEGUIRSI DALLO STATO O DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

    Per le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da Amministrazioni Statali su terreni demaniali, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, sentita la Commissione Edilizia, esprime al Ministero dei Lavori Pubblici preventivo parere circa la rispondenza di dette opere alle prescrizioni del P.R.G. e del Regolamento Edilizio.Le opere da eseguirsi dall'Amministrazione Comunale debbono egualmente rispondere alle prescrizioni del P.R.G. e del Regolamento Edilizio e debbono conseguire il previo parere della Commissione Edilizia.Per tali opere la delibera di approvazione ha valore di titolo abilitativo.

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    Articolo 15 - RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

    Le richieste di Permesso di Costruire, bollate a termini di legge, redatte sui modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti ecc. disposti a termini di legge, debbono essere indirizzate all'Ufficio Urbanistica con allegati i disegni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel successivo art. 16, e con ogni altra documentazione richiesta.

    Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente.

    Le domande e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal richiedente, dal progettista, dal Direttore del Lavori e dall'assuntore dei lavori.

    I nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori, non ancora designati all'atto di richiesta della licenza, possono essere comunicati all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo articolo 69.

    Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente, del direttore dei lavori o dell'assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati all'Ufficio Urbanistica dagli interessati.

    Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari.

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    Articolo 16 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

    I disegni di progetto devono essere eseguiti su fogli di formato A1 (mm 594x841), formati più piccoli potranno essere usati solo se sufficienti per contenere tutti i dettagli del progetto, in più copie originali ottenute mediante stampante, plotter o riprodotti in copia eliografia o simile.
    I fogli dovranno essere piegati nelle dimensioni di centimetri 21x30 con una intestazione formato A4 (mm 210x297) nella quale vi sia spazio vuoto a sufficienza per apporre i timbri di approvazione.
    Alla domanda deve essere in ogni caso allegato un estratto di mappa catastale, orientata e aggiornata, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato, la destinazione di P.R.G. nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame.

    Con riferimento alle opere di cui agli articoli 11 e 12, i progetti devono inoltre essere costituiti dai seguenti elaborati:

    A) per le nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, modificazioni, e restauri:

    • a) descrizioni delle opere da eseguirsi;
    • b) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria interessata dal progetto, la superficie coperta, il volume, l'altezza del fabbricato, l'indice di fabbricazione e il calcolo delle aree destinate a parcheggio, ove ricorrano;
    • c) planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con le indicazioni del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, complete di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;
    • d) planimetria, in scala 1:200, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione; per quest'ultima sono inoltre richiesti gli specifici documenti indicati più oltre (par. B), ossia : sezione e prospetto tipo, in scala 1:20, con l'indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
    • e) tutte le piante dei vari piani , quando non siano identiche tra loro, in scala 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali.
    • f) piante, in scala 1:100, delle coperture, con la indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie ecc.);
    • g) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici;
    • h) sezioni in scala 1:100, secondo piani che manifestano particolarmente il sistema di costruzione, con l'indicazione delle altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, delle altezze nette interne dei locali, nonché dell'altezza totale dell'edificio, misurato in conformità dell'art. 3.3/1 delle norme di attuazione della V.G.P.R. del Comune di Feltre;
    • i) la indicazione dei materiali impiegati e dei colori delle varie parti della costruzione e quando ritenuto necessario un particolare del prospetto principale dell’edificio, esteso a tutta l’altezza dello stesso, in scala 1:20, con l’indicazione specifica dei materiali e dei colori;
    • l) planimetria del fabbricato, in scala 1:100 con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici;
    • m) copia dell'atto notarile certificazione catastale di proprietà, con allegato estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione del progetto; o equivalente documentazione della disponibilità' del terreno;
    • n) dichiarazione di consenso alla servitù, qualora necessaria ai sensi del successivo art. 32.

    I documenti di cui alla lettera m) e n) dovranno essere allegati alla domanda su richiesta dell'Ufficio Tecnico tutte le volte che verrà ritenuto necessario.

    In ogni caso dovranno venire esibiti prima del rilascio della concessione.

    Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e i restauri, deve essere prodotta la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso).

    B) Per le nuove costruzioni, ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni e modificazioni di recinzione:

    • l) Planimetrie in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
    • m) sezione e prospetto tipo della recinzione in scala 1:20;
    • n) sezioni quotate, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
    • o) l'indicazione dei materiali impiegati.

    C) Per le demolizioni degli edifici:

    a) piante ed almeno una sezione, quotate in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione del colore (giallo) indelebile delle parti da demolire;

    b) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.

    D) Per il collocamento, la modificazione o la rimozione di fontane, monumenti, chioschi, edicole, distributori di carburanti, edicole funerarie, ecc:

    • a) planimetria quotata, in scala 1:100 qualora necessaria;
    • b) prospetti e sezioni quotati. in scala 1.20;
    • c) indicazioni dei materiali e dei colori.

    E) Per le opere di intonacatura, coloritura, decorazioni pittoriche, rivestimento ed ornamento di qualunque genere sulle pareti esterne degli edifici, coperture degli edifici e rifacimenti delle medesime :

    • a) documentazione fotografica dello stato di fatto;
    • b) indicazione dei materiali e dei colori.
    • Per i lavori di particolare entità e importanza la documentazione deve essere integrata dai:
    • c) prospetti in scala 1:100;
    • d) particolari in scala 1:20 ove necessari;

    F) Per gli scavi ed i movimenti di terra, gli impianti sportivi all'aperto, la messa a dimora e l'abbattimento di alberi, la modifica di aree a bosco, la sistemazione di parchi ed aree aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l'apertura di strade e la costruzione di manufatti stradali :

    • a) planimetria in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
    • b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati in scala adeguata.

    G) Per la costruzione dei locali nel sottosuolo:

    • a) piante quotati di tutti i piani, in scala 1:100 con l'indicazione della destinazione dei locali,
    • b) almeno una sezione, verticale, quotata, in scala 1:100;

    H) Per il collocamento, modificazione o rimozione di apparecchiature esterne (torri, serbatoi, comignoli, ecc.):

    • a) piante e prospetti, quotati, delle opere da eseguire in scala 1:100;

    I) Per le mostre campionarie e depositi permanenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legnami, laterizi ecc.), di automezzi ecc.:

    • a) planimetria dell'area, in scala 1:200, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito, recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.

    L) Per il collocamento, modificazioni o rimozione di impianti tecnici a carattere pubblico o che interessino comunque spazi pubblici o visibili al pubblico:

    • a) planimetria e profilo, in scala adeguata;
    • b) piante, prospetti e sezioni, quotate, in scala adeguata, dei manufatti.

    M) Per le varianti da apportare ai progetti approvati:

    • a) il progetto approvato con le modifiche richieste indicate in colore (rosso) indelebile, insieme con gli elaborati richiesti per il tipo di opere da eseguire.

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    Articolo 17 - DOCUMENTI AGGIUNTIVI.

    Qualora l'edificio progettato richieda, per la chiara valutazione degli elementi che lo costituiscono, documentazione più ampia, la Commissione Edilizia potrà richiedere, in aggiunta ai documenti elencati all'art. 4, disegni in scala maggiore o plastico dell'edificio costruendo e di quelli contigui; prospettiva a colori da punti reali; prospetti esterni, in scala 1:100, ombreggiati, con luce a 45 gradi e colorati con libertà di tecnica (in due tavole) nonché tutti quei dati che si ritenessero opportuni per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

    Articolo 18 - NORME PER EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE.

    Per gli edifici a particolare destinazione, oltre alle documentazioni richieste nel precedente articolo 16, il richiedente e' tenuto con la domanda del Permesso di Costruire, a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti, e prescrizioni di altre autorità ed il conseguimento delle eventuali relative autorizzazioni.

    Per gli stabilimenti industriali, le officine e i laboratori, il progetto deve essere corredato da una relazione nella quale si precisi il genere di industria al quale la costruzione deve servire e gli eventuali flussi di traffico previsti.

    I titoli abilitativi per opere in edifici di particolare interesse monumentale o ambientale, per gli edifici adiacenti ad essi, nonché per quelli compresi negli elenchi di cui agli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, numero 41, sono subordinate alla approvazione della competente Soprintendenza.

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    Articolo 19 - PROGETTI DI MASSIMA

    Per opere di particolare importanza e' data facoltà di sottoporre all'esame dell'Amministrazione Comunale progetti di massima di nuovi edifici allo scopo di ottenere un giudizio informativo, che peraltro, anche se positivo, non impegna il Comune all'approvazione del progetto definitivo.

    I progetti di massima sono costituiti da una planivolumetria dell'edificio da realizzare, con la precisazione dei dati dimensionali, delle servitù e dei vincoli sull'area interessata, oltre che dagli altri elaborati necessari alla legittimità del progetto planivolumetrico.

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    Articolo 20 - REQUISITI RICHIESTI AL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI.

    Il progettista e il Direttore dei Lavori devono essere tecnici abilitati, iscritti ai rispettivi albi professionali, ed operare nei limiti delle rispettive competenze.

    Sia il progettista che il Direttore dei Lavori devono indicare nei disegni gli estremi di appartenenza ai rispettivi ordini professionali.

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    Articolo 21 - ESAME DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE.

    Gli uffici Comunali competenti ricevono la domanda di Permesso di Costruire, corredata di tutta la documentazione necessaria, e procedono immediatamente a verificare le completezze degli allegati.

    Qualora la domanda o la documentazione non sia completa, o non risulti in regola con le disposizioni del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale invierà entro 15 giorni all'interessato l'invito a provvedere alla regolarizzazione.

    Ai fini della decorrenza dei termini di legge per l'esame della licenza, fa testo la data della ricevuta degli ultimi documenti aggiuntivi richiesti.

    Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica sentito il parere della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario e, quando occorre, del Comando dei Vigili del Fuoco, della Soprintendenza ai Monumenti, nonché degli organi preposti alla Polizia e alla viabilità cittadina, con sua determinazione approva o respinge il progetto.

    In questo ultimo caso il provvedimento deve essere motivato. qualora risulti che il fascicolo non contenga tutti gli elementi necessari per l'esame, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica  invita le parti a completare la documentazione, indicando il termine. Decorso inutilmente detto termine, la domanda viene archiviata.

    Il completamento della documentazione, effettuata spontaneamente dalla parte od in ottemperanza all'invito del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica  nel termine fissato, importa nuova decorrenza del termine di Legge di gg. 60 per l'esame della domanda.

    In caso di approvazione del progetto, il visto del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica  con gli estremi del provvedimento viene apposto sui tipi del progetto, due copie dei quali restituite al richiedente. Le copie dei progetti e la documentazione allegata sono conservate negli uffuci comunali.
    Nessun lavoro, neppure di semplice scavo o reinterro, può essere iniziato senza prescritta licenza anche se sia trascorso il termine indicato dal precedente capoverso.

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    Articolo 22 -TERMINE PER LA VALIDITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

    Ai sensi del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380, il Permesso di Costriure decade qualora le opere in essa previste non siano state iniziate (secondo la definizione di cui all'art. 69 - comma 1°) entro un anno dal rilascio e di tale inizio non sia stata inoltrata regolare denunzia (come previsto dall'art. 69).
    Nel caso di decadenza, la nuova richiesta di Permesso di Costuire  per opere già autorizzate può essere presentata richiamando la precedente documentazione . In tal caso, e' data facoltà al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica  di richiedere nuovamente il parere della Commissione Edilizia e delle altre Autorità interessate.

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    Articolo 23 - SOSPENSIONE ED ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

    Il Permesso di Costruire per l'esecuzione delle opere edilizie può essere sospeso:

    • quando il Direttore del Lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata senza essere sostituito;
    • quando sia intervenuto il cambiamento del Direttore dei Lavori o dell'Imprenditore, e non ne sia stata data tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

    Il Permesso di Costruire e' revocato, per motivi di opportunità, nei casi in cui la legge prevede tale facoltà, ed e' annullata per motivi di legittimità:

    • quando risultino alterati, sottaciuti o non rispondenti al vero dati rilevanti della domanda, della documentazione o del progetto;
    • quando chi fa uso del  Permesso di Costruire contravvenga a disposizioni di legge e di regolamento o alle condizioni inserite nel Permesso o quando siano state portate modifiche al progetto allegato al Permesso, senza aver conseguito per dette varianti la prescritta autorizzazione.

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    TITOLO IV°

    COMMISSIONE EDILIZIA

    Articolo 24 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA


    La Commissione Edilizia Comunale è formata da 2 (due) membri eletti dal Consiglio Comunale e dal presidente.
    Il presidente è il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
    I membri eletti dal Consiglio Comunale  sono scelti tra esperti di comprovata professionalità ed è in ogni caso garantita l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza.
    La Commissione Edilizia, limitatamente ai pareri di cui alla L.R. 63/94, deve essere integrata da due esperti in materia di bellezze naturali che dovranno essere eletti dal Consiglio Comunale.
    La Commissione Edilizia, compresi gli esperti ambientali, dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che l’ha nominata e comunque per un periodo massimo di 5 anni.
    I membri non sono rieleggibili consecutivamente dopo un intero mandato della durata di 5 anni ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
    Dei pareri espressi dalla Commissione  un dipendente comunale con funzioni di segretario redige un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


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    Articolo 25 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

    La Commissione è organo consultivo del Comune. Essa esprime parere:

    • a) agli organi di governo, ove espressamente richiesto, in ordine a progetti di opere pubbliche comunali e ad atti in materia di pianificazione urbanistica;
    • b) al Dirigente del Settore competente al rilascio dei permessi di costruire in ordine ai progetti sotto specificati per quanto riguarda la rispondenza degli stessi alle esigenze estetiche, ambientali e di buon inserimento urbanistico come desumibili dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, dal presente regolamento e da altri atti di programmazione urbanistico-edilizia;
    • c) negli altri casi previsti da leggi nazionali o regionali.

    Alla Commissione Edilizia sono sottoposti, dopo un esame preventivo da parte degli Uffici Comunali, le seguenti pratiche:

    • f) piani urbanistici attuativi;
    • g) nuove costruzioni aventi volume urbanistico superiore a mc 1000;

    Il parere della Commissione Edilizia può essere altresì richiesto dagli organi comunali o dal Dirigente nei casi di particolare rilevanza architettonica o paesaggistica dell'intervento.

    La Commissione esprime il proprio parere in sede di primo esame del progetto senza poter rinviare l'esame della pratica se non per la necessità di eseguire sopralluoghi sulle zone interessate dagli interventi. Il parere deve comunque essere reso nei termini delle norme del procedimento.

    Per le pratiche soggette a vincolo ambientale ma non rientranti nelle competenze della Commissione Edilizia l'autorizzazione ambientale verrà rilasciata con la sola acquisizione del parere scritto di almeno uno degli esperti ambientali.
    Per la redazione del parere l'esperto potrà avvalersi dei tecnici e delle strutture dell'ufficio Urbanistica.

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    Articolo 26 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

    La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, ogni mese o straordinariamente, ogni qualvolta che il Presidente lo crede opportuno.
    L'avviso di convocazione ordinaria è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.
    Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessario la presenza del Presidente, del Segretario e di almeno 2 (due) membri compresi gli esperti ambientali.
    Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione. Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possono continuare a coprire l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità ecc.). I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione. I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti.
    La Commissione può sentire, qualora questi ne faccia domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i firmatari della pratica in esame.
    La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per un'esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
    Il presidente ha facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.
    Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.
    Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suo membri, questi se presente, deve denunziare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso.
    Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
    I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

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    PARTE SECONDA

    CARATTERISTICHE, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ABITATI

    TITOLO I°

    ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

    Articolo 27 - DECORO DEGLI EDIFICI.

    Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
    A tal riguardo il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacatura, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
    Qualora a seguito di demolizioni e di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscono deturpamento dell'ambiente, e' facoltà del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, sentita la Commissione Edilizia, imporre ai proprietari la loro sistemazione.
    Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica  può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

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    Articolo 28 - DECORO DEGLI SPAZI.

    Gli spazi non edificati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile arborati.
    A tal riguardo il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la manutenzione , la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
    E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
    Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica   ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
    Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica  può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui al commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell'inizio o della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

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    Articolo 29 - CORPI A SBALZO.

    La costituzione di corpi a sbalzo, aperti o chiusi, aggettanti su spazio pubblico o di uso pubblico (rispetto al filo stradale di allineamento) e' regolata nel modo seguente:

    • fino a m 4.00 di altezza sono ammesse sporgenze non superiori a cm 10, solo in corrispondenza dei marciapiedi;
    • oltre i m 4.00 di altezza sono consentite sporgenze, sino ad un massimo di ml. 1,50, e comunque a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante.

    Nelle vie di larghezza inferiori a m 6.00 e' vietato ogni aggetto sull'area stradale, superiore a cm. 10, salvo particolari prescrizioni di piano particolareggiato.

    I corpi a sbalzo possono essere vietati ogni qualvolta ostino particolari esigenze estetiche o ambientali.

    Debbono essere inoltre osservate le seguenti prescrizioni:

    • 1) per le tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede ; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
    • 2) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi : qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente art. Valgono comunque le prescrizioni dei precedenti articoli 27-28.

    I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad altezze inferiori a ml. 4.00 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno.

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    Articolo 30 - COPERTURE

    Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio. Pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e delle coperture stesse.

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    Articolo 31 - ACCESSO AGLI EDIFICI, STRADE PRIVATE E MARCIAPIEDI.

    Gli accessi agli edifici fronteggianti le strade e piazze pubbliche devono essere muniti, di norma, di passo carrabile. L'autorizzazione a costruire strade private per accessi ed edifici interni deve essere condizionata ad una convenzione trascritta sui registri immobiliari, nella quale deve essere specificato l'impegno del privato di provvedere alla sistemazione della pavimentazione, delle fognature e della illuminazione delle strade.
    Lungo tutti gli edifici e i muri di cinta posti in fregio a pubblici spazi il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica impone la costruzione del marciapiede a carico del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica  fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

    Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico, e l'area rimanente compresa fra questo e l'edificio non venga recintata o sistemata a verde, l'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità dei commi precedenti.
    Quando un medesimo accesso serva non soltanto ai proprietari frontisti, ma anche ai proprietari di case prospettanti verso l'interno, le spese per la sistemazione del marciapiede sono ripartite fra tutti i proprietari frontisti ed interni, in proporzione della superficie dei locali coperti appartenenti ai rispettivi uffici.
    L'apertura dei cancelli non può avvenire verso l'esterno. Qualora in corrispondenza dei cancelli di accesso esistano rampe di collegamento a scantinati o a piani sopraelevati, si fa obbligo di arretrare l'inizio della rampa di almeno m. 4.00 dal cancello.

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    Articolo 32 - PORTICI

    I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese dal proprietario.
    Il pavimento dei portici, destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
    Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelte nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
    Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario:-
    Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica  fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

    Sono a carico del proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune.
    Al Comune spettano la manutenzione dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.
    Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo pero' gravate da servitù perpetua di pubblico transito, fino all'esistenza del manufatto.
    L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo , non può essere minore di ml. 2,00 mentre l'altezza non deve essere inferiore a ml. 2,80.

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    Articolo 33 - RECINZIONI

    Le recinzioni di aree private debbono rispondere ai seguenti requisiti:

    • a) le recinzioni delimitanti le proprietà a confine con le strade statali, provinciali, comunali, o comunque di uso pubblico dovranno essere tenute staccate dal ciglio stradale almeno di ml. 1.00 salvo particolari allineamenti;
    • b) che l'altezza, salvo diverse prescrizioni dell'Ufficio Urbanistica, sia pari a quella delle recinzioni vicine;
    • c) quando lo spazio recintato è destinato a giardino, le recinzioni devono consentire di norma la vista del giardino dagli spazi pubblici;
    • d) che i materiali e la forma siano definiti in base alle caratteristiche ambientali, oltre che alle esigenze funzionali.

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    Articolo 34 - NUMERO CIVICO DEI FABBRICATI.

    All'atto del rilascio del certificato di abitabilità, il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede all'applicazione della relativa piastrina.

    La spesa conseguente e' a carico del privato interessato.

    E' riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.

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    Articolo 35 – INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI PUBBLICI.

    Al Comune e' riservata la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di applicare e far applicare alla fronte dei fabbricati o di costruzioni di qualsiasi tipo, che prospettino su spazi pubblici o aperti al pubblico, gli indicatori stradali e gli apparecchi destinati ai servizi pubblici, fra cui in particolare :

    • a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
    • b) segnaletica stradale e turistica;
    • c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
    • d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
    • e) quadri per affissi e simili.

    Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

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    TITOLO II°

    NORME TECNICHE DI CARATTERE GENERALE STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

    Articolo 36 - STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI.

    Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell'arte del costruire ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

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    Articolo 37 - MANUTENZIONI E RESTAURI.

    I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'articolo precedente, per salvaguardare la pubblica incolumità.

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    Articolo 38 - PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI.

    Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno l'obbligo di farne immediata denuncia al Sindaco, e nei casi d'urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.

    Il Sindaco, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell'Ufficio Comunale competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

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    TITOLO III°

    NORME IGIENICO-EDILIZIE

    Articolo 39 - IGIENE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO.

    Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole dell'arte di costruire e le norme del Regolamento di Igiene vigente.

    In particolare e' vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a ristagni di acque, negli avallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno.

    E' vietato costruire su terreni con pendenza maggiore del 50%.

    E' vietato altresì impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall'Ufficiale Sanitario e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

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    Articolo 40 - TIPO MATERIALE E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI.

    Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definite in funzione della natura del terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui sono sottoposte.

    In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.

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    Articolo 41 - PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ.

    Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.

    Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione, che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

    I pavimenti relativi al piano terra devono perciò essere impostati sul vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 50, oppure su solario con sottostante camera d'aria.

    Per i locali abitabili, le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementizi, sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paramento interno, che consenta la formazione di una intercapedine.

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    Articolo 42 - ISOLAMENTO TERMICO.

    Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento termico nei locali abitabili.

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    Articolo 43 - ISOLAMENTO ACUSTICO.

    Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento acustico nei locali abitabili.

    L'isolamento acustico medio non deve pertanto essere inferiore a 45 decibel per le pareti, e 70 decibel per i solai, per frequenze comprese fra 100 e 3.000 hertz. Devono inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio.

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    Articolo 44 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI.

    Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha facoltà d'imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc., di varia natura.

    Il Sindaco fissa i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

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    Articolo 44 bis - ANTENNE RADIO – TELEVISIONI ED IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI.

    • A) apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri urbani.

    Per apparati di ricezione di programmi radiotelevisivi o di servizi provenienti da satellite geostazionari si intende ogni dispositivo tecnologico utilizzato per la ricezione di segnali via satellite compresi gli impianti collettivi di ricezione satellitari che assicurano la ricezione del segnale a più di una unità abitativa nello stesso edificio.
    Le presenti norme non sono applicabili alle antenne paraboliche già installate eccettuato il caso che su-gli impianti non siano effettuate operazioni di manutenzione straordinaria.
    Tutti i proprietari o possessori di immobili composti da più unità abitative che si trovino nelle ZTO A, B e C se intendono dotarsi di un impianto di ricezione satellitare devono utilizzare una antenna collettiva sa-tellitare condominiale.
    Particolari dimostrate esigenze di puntamento della antenna parabolica possono consentire l'installazio-ne di una antenna parabolica individuale anche in presenza di una antenna collettiva condominiale o di eventuali altre modalità di fornitura di programmi radiotelevisivi via satellite.
    L' installazione di antenne paraboliche nelle Z.T.O. A, B e C non può avvenire con pregiudizio del deco-ro architettonico degli edifici e del patrimonio storico, artistico e paesaggistico della città.
    Le antenne paraboliche individuali o condominiali di ricezione dei segnali satellitari non possono avere un diametro maggiore di 180 cm., non devono prevedere sulla superficie della parabola alcuna scritta o simbolo del costruttore e devono essere preferibilmente installate sul tetto.
    Le antenne paraboliche destinate a servire più unità abitative devono essere collocate di norma sulla sommità dell' edificio e dipinte con lo stesso colore e disegno del tetto o mimetizzate attraverso la colo-razione dell'immobile. -
    Se le condizioni di sicurezza dell'impianto lo consentono di preferenza devono essere appoggiate a canne fumarie, camini o comignoli nel lato che presenta una larghezza maggiore, assumendone la colo-razione in modo da esserne perfettamente integrate.
    I convertitori e i relativi supporti ed aste possono mantenere la zincatura esterna e se colorati devono anch'essi avere una colorazione simile a quella della antenna di ricezione satellitare.
    I cavi di collegamento non devono essere visibili dall'esterno dell'edificio. Se fissati alle pareti esterne dell' edificio devono essere nascosti seguendo grondaie e cornicioni o mediante la colorazione dell'edifi-cio.
    Per l'installazione delle antenne individuali destinate a servire una unità abitativa di un condominio che sia già servito da una antenna collettiva, si provvederà con atto dirigenziale.
    L'installazione individuale di una parabola posta all'interno di un terrazzo è consentita purché in posizio-ne riparata e non visibile da vie pubbliche.

    • B) strutture  per  teleradiocomunicazioni  o  impianti generatori  di  campi  elettrici,  magnetici  ed elettromagnetici

    Fermo restante quanto disposto dalle vigenti norme in materia, l’installazione sul territorio comunale di strutture per teleradiocomunicazioni o impianti generatori di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti, sia indipendenti collegati a terra, sia poggianti su edifici o strutture, indipendentemente dalle loro dimensioni, potenza e caratteristiche, in quanto in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici dell'area destinata all'insediamento, può essere autorizzata solamente previo espletamento della procedura di cui all’art. 74 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61.
    Le installazioni dei suddetti impianti fissi e mobili e l’ampliamento degli impianti esistenti su aree pubbliche e private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche sono comunque soggette al rilascio di concessione edilizia previa verifica da parte dell’ufficio competente in ordine alla compatibilità delle opere richieste con le norme del Piano Regolatore, nonché alla preventiva acquisizione delle autorizzazioni/nulla osta degli Enti Organi diversamente preposti (Soprintendenza, BB.AA., Genio Civile, Forestale, ULS, ARPAV, ecc.).
    La localizzazione degli impianti dovrà avvenire in ambiti e con modalità che garantiscano la massima tutela paesaggistica, ambientale nonché architettonica, in particolare dovrà essere dimostrata, in sede di localizzazione e progettazione la salvaguardia della godibilità delle preesistenze di valore storico, architettonico e delle aree di particolare pregio paesaggistico.

    La ditta richiedente dovrà sottoscrivere, prima del rilascio della concessione, un atto unilaterale di obbligo per la rimozione dell’impianto e di tutte le sue pertinenze e di ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società titolata al subentro, (quest’ultima variazione deve essere preventivamente comunicata). Tale obbligo dovrà essere rispettato anche nel caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l’impianto.

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    Articolo 45 - DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI ARCHITETTONICI.

    Si definiscono i seguenti elementi architettonici:

    • a) cortile e' l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta aventi un'altezza maggiore o uguale a ml. 2,50 con rapporto tra piani e vuoti superiori a 1/6; l'altezza delle pareti e' misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile;
    • b) lastrico solare e' la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti; l'altezza delle pareti e' misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico;
    • c) c) chiostrina e' l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili.

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    Articolo 46 - CORTILI E LASTRICI SOLARI

    I cortili ed i lastrici solari, nell'accezione dell'art. 45, sono ammessi soltanto nelle parti interessate da agglomerati che rivestano carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale, nonché nelle parti totalmente o parzialmente edificate.

    I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano.

    La distanza minima tra le pareti opposte deve essere quella stabilita dalle norme di P.R.G. per le zone relative al distacco tra i fabbricati.

    Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggioli non superi il 20% dell'area del cortile stesso.

    Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie dei muri di perimetro.

    I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.

    I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1,00 lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.

    Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno uguale alla media delle altezze delle fronti che vi prospettano, si applicano le disposizioni del successivo art. 47.

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    Articolo 47 - CHIOSTRINE

    Le chiostrine, nell'accezione del precedente articolo 45, sono ammesse esclusivamente nelle parti interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

    La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina.

    Nella sezione orizzontale delle chiostrine si deve poter iscrivere un cerchio del diametro di ml. 3,00.

    Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed una efficacie ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina.

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    Articolo 48 - COMUNIONE DI CORTILE.

    L'area del cortile può appartenere a due o più proprietà finitime. In tal caso i proprietari di aree contigue possono stipulare convenzione per la formazione di un cortile unico a servizio reciproco dei loro edifici. Si applicano le norme dell'art. 46.

    Alle convenzioni di cortile e' allegato un tipo grafico nel quale devono essere indicate le aree che compongono il cortile, le altezze e lo sviluppo delle pareti che vengono riservate per la fabbricazione dei singoli coutenti nonché il calcolo del cortile e le eventuali riserve di costruzione in arretrato.

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    TITOLO IV°

    REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

    Articolo 49 - LOCALI ABITABILI - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI SECONDO LA DESTINAZIONE.

    I locali di edifici o di parte di essi, sono distinti in :

    • a) locali ad abitazione permanente : sono locali in cui la presenza di una o più persone, nell'arco della giornata, non e' saltuaria: camere private e di affitto, soggiorni, stanze da pranzo, ambulatori , uffici;
    • b) locali ad abitazione temporanea: sono locali in cui la presenza di una o più persone, nell'arco della giornata, e' saltuaria e in genere i locali ausiliari a quelli di cui al precedente paragrafo a) cabine di cottura, servizi igienici, disimpegni, ingressi, vani scala , dispense, guardaroba, lavanderie, cantine, garages, magazzini, depositi, archivi ;
    • c) locali di edifici, o di parti di essi, ad uso collettivo e degli esercizi pubblici: alberghi, pensioni ,locande, convitti, ospizi, conventi, dormitori pubblici, convivenze in genere, ambienti per le riunioni, lo spettacolo, il divertimento, le esposizioni, il commercio (negozi, grandi magazzini, supermercati), il ristoro (bar, ristoranti), il campeggio;
    • d) locali di edifici, o di parti di essi, a speciale destinazione: stabilimenti industriali, laboratori artigianali, magazzini senza accesso al pubblico, depositi officine, autorimesse, stabilimenti agricoli.

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    Articolo 49 bis - LOCALI ABITABILI

    I locali di abitazione permanente debbono avere i seguenti requisiti:

    • a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 8.00 con la larghezza minima di ml. 2.00;
    • b) cubatura minima di mc. 20.00
    • c) altezza interna minima non inferiore a ml. 2,55
    • d) superficie di illuminazione ed areazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari almeno a 1/10 della superficie del pavimento del locale, riducibile a 1/15 quando trattasi di locali sottotetto.

    Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 8 se per una persona, di mq. 14 se per due persone.
    Sono ammesse abitazioni monostanza, purché abbiano una superficie comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28 se per una persona e a mq. 38 se per due persone:-
    Ogni nuova abitazione, anche monostanza, inoltre, dovrà' essere dotata di un posto auto coperto e un ripostiglio, ad esclusioni degli alloggi ricavati da ristrutturazione in Z.T.O. A e B, per i quali può essere previsto un posto auto scoperto o l'eventuale monetizzazione nel caso di dimostrata impossibilità di reperire spazi esterni di proprietà.
    Per gli uffici, laboratori, gli ambulatori, e per tutti i vani abitabili in genere non prettamente destinati alla residenza dovrà essere garantita una superficie minima di mq. 14, più i servizi igienici.
    Altezze, superfici, cubature, rapporti di illuminazione inferiori, sono ammessi negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico-ambientale e negli edifici preesistenti ovunque ubicati, sentito il parere del settore Igiene Pubblica - U.S.L.

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    Articolo 49 ter - SOTTOTETTI E MANSARDE.

    I sottotetti, se adibiti ad abitazione, devono soddisfare alle caratteristiche stabilite ai precedenti artt. 49 e 49 bis ed essere opportunamente isolati termicamente.-
    L'altezza di ogni singolo vano di abitazione permanente in essi ricavabile deve essere mediamente non inferiore a ml. 2.20 con minimo di ml. 1,60.-
    Anche se non adibiti ad abitazione i sottotetti devono essere direttamente arieggiati.-
    Gli interventi di recupero, ai sensi della L.R. 06/04/1999 n. 12, dei sottotetti esistenti ai fini abitativi, devono rispettare i parametri dell’art. 2 della L.R. stessa.

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    Articolo 50 -CUCINE.

    Le cucine oltre ai requisiti dell'articolo 49 bis devono comunque essere fornite di due condotti verticali prolungati sopra il tetto, di cui uno per l'areazione dell'ambiente e l'altro per l'eventuale convogliamento dei fumi di combustibile.

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    Articolo 51 - LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI.

    Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di W.C., bidet, lavabo o vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti:

    • a) superficie non inferiore a mq. 4,00;
    • b) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0,80.

    Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile fino all'altezza almeno di ml. 2,00.

    E' vietata la comunicazione diretta tra locale abitabile ed il locale per i servizi igienici.

    Nel caso in cui sia previsto un secondo locale per servizi igienici, questo può essere accessibile da locale abitabile, areato ed illuminato artificialmente e di minori dimensioni.

    Ogni unità destinata alle attività terziarie (negozi, uffici, ecc.) deve essere dotata di servizi igienici adeguati, anche in depressione.

    Nelle attrezzature alberghiere e nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità dell'areazione ed illuminazione diretta, il Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, può concedere l'uso di locali igienici in depressione.

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    Articolo 52 - SCALE ED ASCENSORI RINGHIERE E PARAPETTI.

    Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe di larghezza non inferiore al ml. 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml. 1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni, ad essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati su parete verticale esterna, di superficie non inferiore a 1/10 della superficie del vano scala.
    Sono scale principali le scale che servono quale accesso a più di un alloggio. Non rientrano nella definizione di scale principali quelle di servizio e quelle interne degli alloggi.
    Le scale esterne, anche se coperte e non principali, possono arrivare al massimo al piano primo degli edifici, sono comunque da escludere le scale esterne che non siano compatibili con la tipologia del fab-bricato o ne pregiudichino l’equilibrio architettonico o tipologico.
    Tutte le scale interne degli alloggi devono avere rampe di larghezza non inferiore ml. 0,80.
    Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.
    Per le scale che servono fabbricati di non più' di quattro piani abitabili, è ammessa la areazione e la illuminazione dall'alto, mediante lucernario apribile, di superficie non inferiore a 1/3 di quella del vano scala. Possono essere illuminati ed aerati dal vano scala soltanto gli ingressi degli alloggi.
    Oltre il piano terreno, deve essere previsto l'impianto di ascensore, nei casi previsti dalla legislazione vigente.
    Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, dovranno essere attuate le provvidenze indicate al precedente art. 43.
    L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia.

    Le ringhiere ed i parapetti poste a quote superiori a ml.2,00 dal piano su cui prospettano, dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm. 10 di diametro.

    Schemi scale ammissibili per accessibilità disabili.

    Articolo 53 - CORRIDOI E DISIMPEGNI.

    I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed areati in modo indiretto.
    L'altezza minima e' fissata in ml. 2,20; la larghezza minima e' fissata in ml. 1,00.

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    Articolo 54 - LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI.

    I locali a piano terra, i seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di ml. 2,10.

    I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante, devono rispettare le prescrizioni del primo e del secondo comma del precedente art. 41.

    Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno.

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    Articolo 54 bis - SOTTERRANEI E SEMINTERRATI: USI CONSENTITI.

    Non può essere adibito ad abitazione, anche nelle case esistenti, alcun locale che sia, anche parzialmente sotterraneo.

    I locali seminterrati, possono essere tuttavia adibiti ad esercizi pubblici, cucine, forni, locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili, quando siano rispettate le condizioni seguenti:

    1. l'altezza minima del locale deve essere di m. 2,70 di cui almeno mt. 0,90 deve essere sopra il livello del marciapiede;
    2. il pavimento deve essere uniforme e impermeabile con sottostante vespaio areato, e le pareti devono essere efficacemente protette contro l'umidità del suolo;
    3. lo scarico delle acque deve essere regolarmente ed in particolare modo deve avvenire in collettori che non diano luogo a rigurgiti;
    4. la superficie netta di diretta illuminazione ed areazione deve essere pari a 1/10 della superficie in pianta del locale, con finestre aprentesi a non meno di m. 0,25 dal piano di spiccato;
    5. profondità massima del locale non superiore al doppio dell'altezza del locale medesimo.

    L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali dei locali seminterrati areati mediante impianto di condizionamento di aria può essere concesso, caso per caso, dietro autorizzazione dell'Ufficio Sanitario e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che abbiano certificato la presenza di tutte le condizioni igieniche richieste per l'uso di cui alla fattispecie.

    In tal caso l'Amministrazione Comunale può imporre specifici provvedimenti.

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    TITOLO V°

    ALLACCIAMENTI IDRICI, FOGNATURE, SMALTIMENTO RIFIUTI

    Articolo 55 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.

    Ogni nuovo edificio destinato ad abitazione non può essere dichiarato abitabile ne' essere materialmente occupato in tutto o in parte se non e' provvisto di acqua potabile distribuita in misura proporzionale al numero dei locali e sufficiente alle necessità personali e domestiche delle persone destinate a risiedervi.

    Ogni alloggio anche minimo destinato ad abitazione deve avere un acquaio separato dai servizi igienici.

    Gli acquai ed ogni altro apparecchio per l'evacuazione di acque devono avere lo scarico provvisto di chiusura idraulica permanente.

    Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile devono essere collegati con il pubblico acquedotto a spese del proprietario dell'immobile.

    Gli impianti privati di sollevamento acqua sono consentiti nel rispetto delle leggi vigenti, e previa autorizzazione comunale. Le caratteristiche a cui tali impianti debbono rispondere sono le seguenti :

    1. attingere alla seconda falda acquifera, e a profondità non inferiore a mt. 15;
    2. essere costruiti con buona muratura rivestita interamente da uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili per impedire infiltrazioni di acque superficiali dal suolo circostante. In ogni caso sono da preferirsi i pozzi con tubatura metallica;
    3. essere chiusi alla loro bocca e disposti in modo che il tubo metallico formante il pozzo sia direttamente collegato con la tubazione aspirante della pompa;
    4. essere lontani almeno mt. 50 dai pozzi neri o dai depositi di immondizie, ferme restando le disposizioni dei successivi commi.

    L'acqua prodotta dai pozzi deve risultare potabile all'analisi del competente laboratorio d'Igiene.

    Chiunque intenda eseguire un impianto per il sollevamento e la utilizzazione dell'acqua potabile, deve ottenere la licenza ai sensi dell'art. 11 e segg.; ultimato l'impianto si deve domandare all'Autorità Comunale la visita di collaudo.

    Quando un pozzo venga abbandonato, deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino al livello del suolo.

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    Articolo 56 - VASCHE, SERBATOI, TUBAZIONI.

    Per la distribuzione dell'acqua potabile e' vietato l'impiego di vasche e di serbatoi, eccezione fatta per eventuali casse d'aria o per serbatoi sotto pressione.

    Tuttavia vasche e serbatoi possono essere permessi, quando l'acqua debba servire soltanto per usi industriali, o servizi igienici.

    Qualora esista un impianto per acqua non potabile per uso industriale, l'impianto stesso e le tubazioni relative devono essere distinte da quelle dell'acqua potabile, o terminare senza interruzione negli apparecchi di utilizzazione, e non aver alcun rubinetto aperto verso l'esterno dal quale sia possibile attingere l'acqua.

    I tubi che conducono l'acqua potabile nell'interno degli edifici e delle singole unità immobiliari devono avere le seguenti caratteristiche:

    1. essere di ferro zincato od altro materiale riconosciuto idoneo dall'Ufficio Municipale di Igiene, e avere i giunti a perfetta tenuta;
    2. essere collocati in modo tale che ne sia sommamente agevole la riparazione in caso di qualsivoglia guasto;
    3. non essere posti a diretto contatto con i condotti di fognatura, ma separati da questi mediante uno strato di terra buona ed impermeabile, di almeno mt. 1, o da altre opportune difese.

    L'Ufficio tecnico ha facoltà di prescrivere, in relazione alle varie zone del territorio comunale, norme particolari di carattere tecnico (profondità delle tubazioni, riduttori di pressione, idranti, saracinesche ecc.).

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    Articolo 57 - SCARICHI DELLE ACQUE USATE.

    Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione.

    Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune ecc:), e' fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali ecc., diverse da quelle meteoriche.

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    Articolo 58 - DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI.

    In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia di igiene.
    Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
    Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi ecc.
    Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

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    Articolo 59 - ALLACCIAMENTI.

    Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura (del tipo misto o del tipo separato per acque usate e meteoriche), sono concessi nella osservanza delle norme contenute in appositi regolamenti comunali, che prescrivono dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti.

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    Articolo 60 - FOGNATURE SINGOLE.

    In mancanza di rete comunale idonea, non e' ammesso l'inserimento di acque usate nella rete pluviale.
    Le fosse private pertanto devono essere del tipo a camera stagna.
    E' facoltà del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, consentire l'uso di fosse biologiche, le cui acque di sfioro possano essere disperse mediante pozzi perdenti o immesse nella rete pluviale.
    Dimensioni, materiali, e modalità costruttive delle fosse biologiche e dei pozzi perdenti sono stabilite, di volta in volta, dall'Ufficiale Sanitario, a seconda delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente urbano.
    I pozzi perdenti sono ammessi nelle sole zone rurali ed a condizione che la loro distanza da strade, altre case, pozzi per acqua potabile, sia conforme a quella prevista dal vigente regolamento comunale per le fognature.

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    Articolo 61 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI.

    Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno , prolungati sopra la linea di colmo del tetto.

    Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.

    Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni , il tratto terminale delle quali, nel caso in qui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazioni di ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 2.00.

    Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.

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    Articolo 62 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI.

    In ogni edificio i rifiuti solidi debbono essere raccolti in appositi recipienti sia direttamente sia a mezzo di canne di caduta ove esistenti. I recipienti del tipo approvato dal Comune vengano forniti dal proprietario dello stabile e collocati in idoneo vano situato a piano di cortile, facilmente raggiungibile dagli addetti al servizio di rimozione.

    Le canne di caduta debbono avere le seguenti caratteristiche:

    • a) sezione minima interna di cm. 30x40 con spigoli arrotondati;
    • b) andamento verticale privo di gomiti o curve e superfici lisce;
    • c) dispositivo di caricamento con chiusura ermetica ai vari piani atto ad impedire la dispersione;
    • d) dispositivo al piede delle canne atto ad assicurare il buon riempimento dei bidoni e la loro sostituzione senza dispersione;
    • e) essere prolungati in alto fin sopra il tetto con le estremità fornite di torrino a mitre.

    I locali di sosta dei bidoni che ricevono i rifiuti delle canne di caduta devono avere pavimento e pareti fino a m. 2 con superficie liscia, lavabile ed essere provvisti di adatta bocca di scarico delle acque di lavaggio. Gli immondezzai sono consentiti unicamente negli aggregati rurali e solo quando non vi sia un servizio di vuotatura dei bidoni; essi devono avere un pavimento e pareti impermeabili, coperchio con chiusura ermetica e distare almeno dieci metri dalle aperture di abitazione.

    I rifiuti ivi contenuti devono essere completamente rimossi o distrutti almeno ogni settimana.

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    TITOLO VI°

    PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO.

    Articolo 63 - LOCALI PER LA LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI

    I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

    Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco e' delegato a controllare l'applicazione delle norme.

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    Articolo 64 - IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE.

    In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali , tradizioni costruttive locali o qualificate scelte architettoniche richiedono l'uso di strutture lignee, l'impiego di essi e' condizionato alla adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a renderli incombustibili.

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    Articolo 65 - PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO.

    E' richiesto il preventivo Nulla Osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prima dell'inizio dei lavori, per i progetti di aziende, lavorazioni, attività, elencate nel decreto 16 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Tuttavia qualora non fosse possibile, per cause non dipendenti dal richiedente, la produzione del Nulla Osta preventivo, i lavori possono avere inizio previo presentazione di:

    • a) dichiarazione a firma di tecnico abilitato, che il progetto delle opere, oggetto della concessione edilizia, e' redatto in conformità alla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi;
    • b) di copia della domanda e relativa documentazione con timbro di ricevuta presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

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    Articolo 66 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE.

    I cortili chiusi devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio.

    L'impianto interno per la distribuzione del Gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarico e le canne fumarie; gli apparecchi utilizzatori installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna d'acqua; non e' ammessa l'installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati o interrati.

    Ogni impianto elettrico deve essere fornito da interruttori generali che selezionano i circuiti per ogni unità immobiliare; interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano installati in ambienti ove possa presentarsi pericolo di incendio o di esplosioni, devono essere a tenuta stagna.

    I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; debbono essere provvisti di bocchetta di ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno ml. 1,00 rispetto all'estradosso della copertura; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.

    Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine ecc. devono in ogni loro parte essere costruite con materiali resistenti al fuoco.

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    Articolo 67 - USO DI GAS IN CONTENITORI.

    I contenitori di gas (bombole) devono essere collocati in opportuni spazi o nicchie ricavati all'esterno dei fabbricati ed isolati dai locali di abitazione

    la tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta da guaina metallica aperta verso l'esterno

    i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni.

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    Articolo 68 - COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO.

    Negli edifici di cui al precedente articolo 65, per l'avvio delle attività soggette, è richiesto il rilascio, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

    PARTE TERZA

    ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

    EDIFICI A SPECIALE DESTINAZIONE

    TITOLO I°

    ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

    Articolo 69 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO ED INIZIO E TERMINE LAVORI.

    Il titolare della concessione o dell’autorizzazione, ove sia previsto, prima dell’inizio dei lavori deve indicare al Comune, con adeguata documentazione, i punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali o indicazioni celerimetriche), che devono essere osservati scrupolosamente.

    L’Ufficio Tecnico Comunale, o il tecnico a ciò delegato dal Comune, si riserva di verificare in fase di esecuzione dei lavori la conformità dei punti di linea e di livello.

    L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni, prestarsi a tutte quelle operazioni che all’uopo verranno indicate dagli incaricati del Comune ed accollarsi le spese conseguenti.

    Nel caso di nuove costruzione di qualsiasi tipo la data di inizio si configura all'escavo della fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di regolare esecuzione delle opere.

    Nel caso di trasformazione o demolizione di costruzioni, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del secondo comma del presente articolo.-

    Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra.-

    In mancanza delle dichiarazioni, di cui al primo comma del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento a carico dei contravventori, sono assunte, come data di inizio de lavori, la data di notifica della concessione o autorizzazione e, come data di ultimazione, quella dell'accertamento comunale.

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    Articolo 69 bis - APPOSIZIONE CARTELLO IN CANTIERE.

    Evidenza della concessione edilizia o autorizzazione e del progetto.

    La concessione o autorizzazione ad edificare, l'autorizzazione a lottizzare, ed i relativi disegni allegati, firmati dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo.

    In ogni cantiere, compresi quelli che riguardano lavori relativi alle opere interne di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia di cui al comma 2° dell'art. 76 Legge Regionale 27.06.1985 n. 61 deve essere apposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di cm. 50x70 nel quale devono essere indicati:

    • a) l'oggetto e la destinazione dell'opera da costruirsi;
    • b) il progettista;
    • c) il direttore dei lavori;
    • d) l'assuntore dei lavori;
    • e) il titolare e gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia;
    • f) data inizio lavori.

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    Articolo 70 - OCCUPAZIONE E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO.

    Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria la occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo e sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco ed ottenere l'autorizzazione.

    La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.

    Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.

    Il Sindaco ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio o a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.

    La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento Comunale.

    In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Sindaco subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

    In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

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