Tu sei qui: Portale Documentazione Norme Norme tecniche di attuazione Piano degli Interventi e sussidi operativi
Azioni sul documento

Norme tecniche di attuazione Piano degli Interventi e sussidi operativi

creato da adminUltima modifica 12/05/2008 12:46

Art. 1.1. - Finalità ed ambito operativo della normativa P.R.G.
Art. 1.2 - Possibilità di deroga al P.R.G
Art. 1.3 - Definizione delle categorie di attività costruttiva.
Art. 2.1 - Strumenti di attuazione dei P.R.G.
Art. 2.2 - Attuazione dei P.R.G. mediante piani particolareggiati
Art. 2.3 - Attuazione dei P.R.G. mediante Piano di Lottizzazione
Art. 2.4 - Attuazione dei P.R.G. mediante licenza edilizia.
Art. 2.5 - Programmi triennali di attuazione del P.R.G.
Art. 3.1 - Indici e parametri
Art. 3.2 - Definizioni degli indici
Art. 3.2/1 - Indice di densità fondiaria (D.f.)
Art. 3.2/1 bis - Indice di densità per i Piani Particolareggiati e i Piani di Lottizzazione.
Art. 3.2/2 - Rapporto di copertura (R.C.)
Art. 3.2/3 - Percentuale di spazi pubblici (S.P)
Art. 3.3 - Definizione dei parametri ed elementi metrici
Art. 3.3/1 - Altezza dei fabbricati
Art. 3.3/2 -Volume
Art. 3.3/3 - Distacco fra gli edifici
Art. 3.3/4 - Distanza dai confini
Art. 3.3/5 - Arretramenti degli edifici - distanza dalle strade e dagli spazi pubblici
Art. 3.3/6 - Parcheggi e autorimesse
Art. 4.1 - Suddivisione in zone dei territorio comunale e valore prescrittivo degli elaborati grafici di P.R.G. a diverso scala
Art. 4.2 - Efficacia delle prescrizioni di zona
Art. 4.3 - Efficacia delle prescrizioni di zona per gli edifici preesistenti all'adozione della Variante di P.R.G.
Art. 5.1 - Definizione e modalità dì intervento
Art. 5.2 - Individuazione dei tracciati viari e delle fascie di rispetto laterali relative ai tracciati stessi
Art. 5.3 - Classificazione dei tracciati viari e dimensionamento delle fascie di rispetto laterali
Art. 5.4 - Accessi e immissioni laterali alla viabilità di scorrimento protetto e di allacciamento tra nuclei frazionali.
Art. 5.5 - Individuazione dei tracciati ferroviari e fascia di rispetto laterale
Art. 6.1 - Definizione delle zone edificabili e loro individuazione grafica.
Art. 6.2 - Utilizzazione delle zone edificabili
Art. 6.3 - Fascia di rispetto da corsi d'acqua e sorgenti
Art. 6.4 - Fascia di rispetto cimiteriale
Art. 6.5 - Modificazione degli elementi metrici consentiti in sede di piano particolareggiato
Art. 7.1 - Zone di classe A
7.1/1 - Definizione
7.1/2 - Destinazione d'uso
7.1/3 - Modalità di intervento
7.1/4 Caratteri tipologici da adottarsi per gli interventi nelle zone di classe A nei piani particolareggiati e nei restauri e risanamenti conservativi.
7.1/5 - Criteri generali di classificazione per la formulazione di P.P. nelle zone di classe A
7.1/6 - Indici edificatori delle zone e sottozone di classe A
7.1/7 - Limiti di altezza dei fabbricati
7.1/8 - Limiti di distanza tra i fabbricati
7.1/9 – Arretramenti dagli spazi pubblici
Art. 7.2 - Zone di classe B
7.2/1 - Definizione
7.2/2 - Destinazione d'uso
7.2/3 - Modalità di intervento
7.2/4 - Indici edificatori delle zone di classe B
7.2/5 - Limiti di altezza dei fabbricati
7.2/6 - Limiti di distanza tra i fabbricati
Art. 7.3 - Zone di classe C
7.3/1 - Definizione
7.3/2 - Destinazione d'uso
7.3/3 - Modalità di intervento
7.3/4 - Indici edificatori delle zone di classe B
7.3/5 - Limiti di altezza dei fabbricati
7.3/6 - Limiti di distanza tra i fabbricati
7.3/7 - Arretramenti
7.3/8 - Sottozone C/5
Art. 7.4 - Zone di classe D
7.4/1/2 - Definizione d'uso
7.4/3 - Modalità di intervento
7.4/4 - Indici edificatori
7.4/5 - Limiti di altezza dei fabbricati
7.4/6 - Limiti di distanza tra fabbricati
7.4/7 - Arretramenti dagli spazi pubblici
7.4/8 – Zone miste artigianali-commerciali D/4.
7.4/9 – Zone destinate ad attrezzature per il turismo, lo svago, i servizi pubblici amministrativi e direzionali D/5.
Art. 7.5 - Zone di classe E
Art. 7.5/1 - Direttive generali
Art. 7.5/2 - Norme generali per la tutela del paesaggio e l'uso dello spazio rurale
Art. 7.5/3 - Zonizzazione
Art. 7.5/4 - disciplina urbanistica degli interventi edilizi
Art. 7.5/5 - interventi su edifici esistenti - gradi di protezione
Art. 7.5/6 - interventi sugli edifici esistenti - prescrizioni particolari
Art. 7.5/7 - Interventi su edifici esistenti privi di valore
Art. 7.5/8 - Interventi per nuove costruzioni
Art. 7.5/9 - Interventi in ampliamento
Art. 8.1 - Aree destinate a spazi, attrezzature e servizi d'uso e interesse pubblico
Art. 8.2 - Aree destinate all'istruzione
Art. 8.3 - Verde vincolato a formare spazi di attrezzatura e di arredo urbano
Art. 8.4 - Spazi attrezzati a parco territoriale
Art. 8.5 - Aree destinate ad attrezzature per il traffico
Art. 8.6
Sussidi operativi
Schemi grafici di riferimento

TITOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.1 - Finalità ed ambito operativo della normativa P.R.G.

Le presenti Norme di attuazione integrano e specificano i contenuti prescrittivi delle Tavole Grafiche del P.R.G., di cui posseggono la medesima efficacia.

Tali prescrizioni regolano le attività inerenti l'uso del territorio sia in relazione alle attività edilizie, sia in relazione ad altre attività (agricole, industriali, estrattive etc.) in quanto esse incidono sull'assetto, la consistenza, l'igiene ed il decoro del territorio.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioní, le prescrizioni di P.R.G. (tavole grafiche e norme di attuazione) si applicano a tutto il territorio comunale.

Le presenti norme di attuazione del P.R.G. sostituiscono integralmente quelle precedentemente vigenti.

Qualora si manifesti discordanza tra Regolamento Edilizio, Regolamento d'igiene e Norme di Attuazione del P.R.G., prevalgono - le Prescrizioni più restrittive.

Per quanto non previsto dalle presenti Norme e dal Regolamento Edilizio, valgono le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 1.2 - Possibilità di deroga al P.R.G.

Nell'attuazione del P.R.G., la deroga alle prescrizioni di zona è ammessa soltanto per opere ed impianti di interesse Pubblico, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge 6-8-1967 n. 765, e per le attrezzature alberghiere ai sensi della legge 2-6-1939 n. 739.

Art. 1.3 - Definizione delle categorie di attività costruttiva

Le definizioni di cui al presente articolo sono state superate e sostituite dalle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 e dall'articolo 34 del dectreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 

Art. 2.1 - Strumenti di attuazione dei P.R.G.

Il P.R.G. viene attuato  mediante Piani Urbanistici Attuattivi  (P.U.A.) che assumono di volta in volta la funzione di:

Piano Particolareggiato (P.P.)
Piano per L'edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P)
Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.Ri.p.u.)
Piano di Lottizazione (P.di.L)
Piano di Recupero di iniziativas privata (P.Ri.Pr.)
Permesso di Costruire
Denuncia di inizio Attività (D.I.A.)

Su tutto il territorio comunale, anche nelle zone sottoposte a pianificazione preventiva, e salvo disposto contrario delle tavole grafiche, ovvero specifica prescrizione della normativa di P.R.G., il ricorso al Permesso di Costruire o alla D.I.A. è ammesso per le opere di consolidamento e di restauro, per le integrazioni funzionali e per le modifiche interne di edifici esistenti.Lo strumento attuativo (P.P. o P.L.) è preliminare per la utilizzazione edilizia per tutte le aree ove tale modalità di attuazione sia espressamente prevista dal P.R.G., e comunque quando per la edificazione sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria ed il potenziamento di quelle esistenti, sia nelle zone residenziali sia in quelle produttive. Lo strumento attuativo è inoltre obbligatorio in qualunque zona, in tutti quei casi in cui il progetto preveda una edificazione plurima e l'assoggettazione ad urbanizzazione di ampi spazi di terreno anche senza effettiva suddivisione in lotti dell'area interessata.

 

Art. 2.2 - Attuazione del P.R.G. mediante piani particolareggiati

Nelle zone e nei casi espressamente indicati nelle presenti norme, il P.R.G. viene attuato mediante apposito Piano Particolareggiato di esecuzione redatto a cura del Comune secondo la procedura prevista dalla Legge Urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche.

Piani particolareggiati di esecuzione potranno essere adottati anche al di fuori di tali zone ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale ritenga necessaria questa forma di intervento.

Nella compilazione dei singoli P.P. e P.L. devono risultare soddisfatte, in vista delle particolari caratteristiche che la zona deve assumere nel quadro dei P.R.G., le percentuali di attrezzature da destinare a verde e spazi pubblici che sono indicate per le singole zone e anche se superiori agli standard minimi fissati dal D.M. 1444/1968.

Art. 2.3 - Attuazione del P.R.G. mediante Piano di Lottizzazione

Nelle zone in cui la edificazione è subordinata all'adozione di Piano Particolareggiato di esecuzione e, in alternativa, al Piano di Lottizzazione, qualora il Comune non provveda alla redazione del Piano stesso, i proprietari che intendano lottizzare o edificare devono sottoporre all'Amministrazione Comunale per l'approvazione a norma della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n 1150 e successive modifiche (legge 7 agosto 1967 n. 765) un piano di lottizzazione convenzionato. L'estensione della zona soggetta a P.L. deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

La facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale tali Piani è peraltro estesa a tutte le zone edificabili del territorio comunale salvo disposto contrario delle norme di zona.

E' inoltre facoltà del Sindaco di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo tempo un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio (art. 28 Legge 17 agosto 1942 n. 1150).

Condizione essenziale per la redazione del Piano di Lottizzazione è che le proprietà interessate costituiscano una unità urbanistica corrispondente ad una unità di azzonamento del P.R.G. o comunque, ad una parte di unità chiaramente definita ed individuabile.

Art. 2.4 - Attuazione del P.R.G. mediante PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A.

L'attuazione dei Piano avviene attraverso Permesso di Costruire o D.I.A. ove previsto dalle indicazioni di zona.

Il rilascio del Permesso di Costruire è in ogni caso subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il Responsabile dell'U.O. Urbanistica può sospendere il titolo abilitativo qualora, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio Comunale dichiari di volere adottare il Piano Particolareggiato e la lottizzazione d'ufficio per la zona interessata, sempre che l'incarico di redigere il Piano venga affidato entro 120 giorni e che il Piano stesso venga adottato entro 360 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 2.5 - Programmi triennali di attuazione del P.R.G.

L'Amministrazione Comunale adotta, dopo l'approvazione del P.R.G., programmi triennali per l'attuazione del Piano.

Tali programmi contengono:

  1. L'indicazione delle zone che il Comune provvederà, nel triennio, a dotare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
  2. L'indicazione delle rimanenti opere e servizi pubblici che il Comune intende realizzare nel periodo suddetto su tutto il territorio.
  3. L'indicazione delle zone per le quali il Comune intende richiedere la redazione di un P.L. ovvero adottare, nel triennio, un Piano Particolareggiato di esecuzione.
  4. Una relazione finanziaria contenente le previsioni di spesa e l'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte, in relazione alla disponibilità di bilancio.
  5. I programmi di attuazione possono essere variati con delibera consiliare, in base a nuove esigenze di carattere urbanistico o economico.
  6. L'inserimento in un programma triennale di attuazione del P.R.G. è comunque preliminare all'approvazione dei P.P. o P.L. in tutte quelle zone in cui tale procedura risulta espressamente prevista dalle norme.

TITOLO 3
GLI INDICI EDILIZI

Art. 3.1 - Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree e l'edificazione delle varie zone del territorio comunale, anche in relazione alle destinazioni d'uso sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri, così come definiti agli articoli seguenti.

Art. 3.2 - Definizioni degli indici

Art. 3.2/1 - Indice di densità fondiaria (D.F.)

E' il rapporto (mc./mq.) fra il volume, come definito al seguente art. 3.3/2 realizzabile nelle zone che il P.R.G. destina ad insediamenti e la superficie dell'area edificabile interessata al progetto ed appartenente a qualsiasi titolo - compreso il solo diritto di edificazione - al richiedente.

Nella determinazione dei volume realizzabile, deve essere detratto quello costituito da edifici già esistenti insistenti sul lotto. Detto indice si applica in via generale per il calcolo della volumetria realizzabile in sede di esame e di rilascio dei Permessi di costruire. Una volta utilizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, essa deve ritenersi vincolata da vincolo non aedificandi, (revocabile solo in caso di demolizione del volume realizzato o di aumento degli indici di piano) in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, non possa più essere considerata nel computo degli indici edilizi.

Art. 3.2/1 bis - Indice di densità per i Piani Particolareggiati e i Piani di Lottizzazione

Nei P.P. e P.L. la volumetria realizzabile viene computata applicando la densità prevista dal P.R.G. per la zona, all'intera area oggetto del piano attuativo così come individuata in comparto sulle tavole grafiche di P.R.G.. Vengono pertanto computate le aree cedute al Comune per la formazione di spazi pubblici o di uso pubblico.

Art. 3.2/2 - Rapporto di copertura (R.C.)

E' il rapporto fra superficie coperta o copribile da edifici e la superficie fondiaria del lotto corrispondente.

Per superficie coperta o copribile si intende la proiezione sul terreno della superficie del piano di maggiore estensione, compresi i muri perimetrali, con esclusione dei soli corpi aggettanti senza sovrastanti parti chiuse, i bow-windows con superficie verticale non eccedente 1/10 della facciata, le scale esterne aperte.

Per giustificate esigenze di qualità architettonica e miglioramento funzionale sono esclusi i portici aperti e i "pioi" coperti senza sovrastanti corpi chiusi fino ad una profondità di ml. 2,50 organicamente aggregati al fabbricato principale. Tali elementi dovranno essere organicamente aggregati al fabbricato e i "pioi" dovranno rispettare la tipologia locale.


I corpi di cui al precedente comma devono comunque rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previste per le singole Z.T.O. in cui vengono realizzati.

Art. 3.2/3 - Percentuale di spazi pubblici (S.P)

E' il rapporto percentuale fra lo spazio da destinare ad uso pubblico e l'intera area interessata da un piano di lottizzazione.
Nella suddetta percentuale non si computano le sedi stradali veicolari di urbanizzazione primaria.
Si applica in sede di redazione di piani particolareggiati e di lottizzazioni convenzionate.

Art. 3.3

Definizione dei parametri ed elementi metrici

Art. 3.3/1 - Altezza dei fabbricati

E' definita dalla distanza in verticale misurata tra la quota del terreno naturale e/o quella del piano di urbanizzazione (marciapiede, viabilità) l'intradosso dell'ultimo solaio di copertura di locali abitati e potenzialmente abitabili anche se costituiti da attici o mansarde.
Qualora il soffitto dell'ultimo piano abitabile o potenzialmente abitabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al valore medio dell'intradosso.
L'altezza così definita viene utilizzata per il computo dei volumi come definito al successivo art.3.3/2. L'altezza massima fissata dalle norme di zona, anche ai fini delle distanze e degli stacchi di cui ai successivi articoli, deve risultare verificabile sul perimetro dell'edificio, salvo per i timpani di testata di edifici a tipologia tradizionale con copertura a due falde longitudinali.
Oltre tali limiti, ove giustificato da esigenze di disegno architettonico, l'altezza raggiungibile sulle fronti per eventuali costruzioni accessorie non costituenti volume (coronamenti, parapetti e simili) è di m. 1.50 misurata sulla verticale della parete perimetrale dell'ultimo piano e rispetto all'estradosso dell'ultimo piano abitabile.
Ulteriori emergenze dovranno essere contenute entro una sagoma di 30? rispetto all'orizzontale misurata dal limite superiore dell'altezza effettivamente raggiunta sulle fronti.

Art. 3.3/2 - Volume

Viene determinato computando tutti i volumi emergenti rispetto alla superficie del terreno naturale e/o del piano stradale. Ove vengano previsti sbancamenti e movimenti di terra, viene computato il maggior volume tra quello considerato allo stato naturale e quello a sbancamento o movimento effettuati.
Sono escluse dal calcolo del volume le rampe e le scale esterne aperte ed i cavedii.
Per giustificate esigenze di qualità architettonica e miglioramento funzionale sono esclusi i portici aperti e i "pioi" coperti senza sovrastanti corpi chiusi fino ad una profondità di ml. 2,50 organicamente aggregati al fabbricato principale. Tali elementi dovranno essere organicamente aggregati al fabbricato e i "pioi" dovranno rispettare la tipologia locale.
I corpi di cui al precedente comma devono comunque rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previste per le singole Z.T.O. in cui vengono realizzati. 
I portici convenzionati ad uso pubblico non costituiscono volume.

Per la sola zona di Mugnai suggerita ad edificabilità limitata, sconsigliata e non edificabile come risulta dalla tav. 5 della perizia idrogeologica dello Studio Marinoni, consegnata in data 16/08/2004 prot. 019013, sono attivate le seguenti norme specifiche:

E' vietata la realizzazione di interrati e seminterrati;
non è considerata volume urbanistico la sopraelevazione fino a 50 cm, dal livello naturale del terreno, del primo piano abitabile.

Art. 3.3/3 - Distacco fra gli edifici

E' la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, alle differenti quote, tra le superfici coperte così come definite dal precedente art. 3.2/2.

Art. 3.3/4 - Distanza dai confini

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini della proprietà.

Art. 3.3/5 - Arretramenti degli edifici - distanza dalle strade e dagli spazi pubblici

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti o previsti e comprendenti quindi, oltre alla sede veicolare, marciapiedi, fosse o scarpate, spazi di parcheggio di proprietà pubblica.
Gli spazi pedonali e di parcheggio di proprietà privata di cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale per il potenziamento della rete infrastrutturale, possono essere computati ai fini del raggiungimento delle distanze minime.
Laddove esista una struttura urbana già consolidata, la distanza delle costruzioni dalle sedi stradali è determinata dagli allineamenti preesistenti purché individuati da almeno tre edifici.

Art. 3.3/6 - Parcheggi e autorimesse

Ai sensi dell'art. 9 L. n. 122/1989 sono consentiti parcheggi da realizzare nel sottosuolo delle aree di pertinenza del fabbricato principale con obbligo di sistemare le coperture con terreno vegetale o con pavimentazione costituita da materiali consoni con le caratteristiche dell'ambiente.

Le rampe di accesso devono avere pendenza non superiore al 20% con un massimo del 7% per un tratto di almeno 5 m. dall'accesso stradale, e le murature laterali devono essere adeguatamente protette.

Per le unità abitative che ne siano sprovviste qualora le dimensioni geometriche dell'area di pertinenza non consentano il rispetto di tutte le norme del P.R.G. è sempre consentita la realizzazione di autorimesse o legnaie nel rispetto degli indici di piano e delle seguenti condizioni:

Altezza delle fronti, esclusi i timpani, non superiore a m. 2.30;

Distanza da strade: non inferiore a quella delle costruzioni già esistenti nel lotto, o in conformità alla disciplina del P.R.G.

Distanze dai confini e tra fabbricati: in conformità alle norme del codice civile. Eventuali costruzioni da realizzare nei fondi confinanti dovranno osservare la generale disciplina di P.R.G. senza considerare i manufatti realizzati ai sensi dei presente articolo.

Tipologia: copertura con pendenza comprese tra un minimo del 40% e un massimo del 60%, a due falde oppure con falda unica se addossata all'edificio principale.

I materiali di costruzione devono uniformarsi a quelli del fabbricato principale e alle caratteristiche costruttive tradizionali. Sono comunque esclusi manufatti in lamiera e simili.

Sono ammesse eventuali coperture piane ove giustificate da comprovate necessità o da particolari soluzioni estetico-architettoniche.-

Per le unità abitative già esistenti alla data del 27/01/1993, in eccedenza agli indici di edificabilità e in tutt le Z.T.O., è comunque possibile realizzare gli accessori di cui al comma precedente con le stesse caratteristiche e con la seguente ulteriore condizione:

Superficie utile interna per un massimo di mq. 30,00 comprensivi delle eventuali autorimesse o legnaie esistenti;

Nel caso di fabbricato con più unità abitative carenti di autorimesse, il progetto deve essere possibilmente unitario.

La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è consentita a condizione che siano demolite eventuali baracche, box e simili, esistenti sul lotto e comunque nelle immediate vicinanze, di proprietà della ditta richiedente.-

In alternativa con le facoltà previste dal presente articolo, è consentito il recupero e accorpamento dei manufatti esistenti nell'area di pertinenza del fabbricato principale, osservando le altezze, distanze e tipologie costruttive sopra previste.

TITOLO 4
DELLA ZONIZZAZIONE

Art. 4.1 - Suddivisione in zone del territorio comunale e valore prescrittivo degli elaborati grafici di P.R.G. a diversa scala

Ai sensi dell'art. 7 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 e successive modifiche, l'intero territorio comunale è suddiviso in zone in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite. 
Gli elaborati di riferimento sono quelli in scala 1 : 5.000

Art. 4.2 - Efficacia delle prescrizioni di zona

Tutte le disposizioni contenute nelle tavole grafiche e nelle norme di attuazione sono di carattere prescrittivo e immediatamente vincolanti.
Devono pertanto essere osservate nella predisposizione di strumenti attuativi e per il conseguimento delle licenze edilizie anche per quanto concerne l'esecuzione di opere di urbanizzazione.

Art. 4.3 - Efficacia delle prescrizioni di zona per gli edifici preesistenti all'adozione della Variante di P.R.G.

Per le costruzioni esistenti, le attività di manutenzione ordinaria, consolidamento, restauro ed integrazione funzionale sono ammesse in tutte le zone.

Per le opere di trasformazione interna e di manutenzione straordinaria di edifici esistenti, mentre non trovano applicazione i limiti di volumetria, di altezza, di rapporti di copertura previste delle singole zone per le nuove costruzioni, sono applicabili, oltre alle norme di Regolamento Edilizio, le disposizioni di P.R.G. concernenti le destinazioni d'uso e la dotazione di spazi per i parcheggi auto.

In tutti i casi previsti dal presente articolo restano comunque operanti le norme ed i criteri di salvaguardia storico ambientale.

 

TITOLO 5
AREE DESTINATE AD INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ED AGLI SPAZI A QUESTE ACCESSORI OD ASSIMILABILI

Art. 5.1 - Definizione e modalità di intervento

Queste zone si suddividono in:

  • strade e ferrovie
  • percorsi pedonali urbani
  • parcheggi

Nelle tavole del P.R.G. alle diverse scale, sono individuate:

  • a. la viabilità esistente con i tracciati e le dimensioni risultanti dalle basi cartografiche usate, fatte salve comunque le modifiche risultanti dagli aggiornamenti. Salvo quanto già previsto, su questa viabilità sono sempre possibili interventi di adeguamento funzionale che comportino lievi modifiche di tracciato e di sezione anche per la realizzazione di piccole piazzole di sosta ed interscambio;
  • b. la nuova viabilità prevista per l'adeguamento ed il rafforzamento del sistema viario di livello comunale ed intercomunale ivi comprese le modifiche puntuali delle reti esistenti. I tracciati e le dimensioni indicati possono essere modificati in fase di progetto, solo sulla base di esaurienti motivazioni tecniche che ne comprovino l'impossibilità o l'incongruenza di realizzazione;

la viabilità prevista al diretto servizio dei nuovi insediamenti individuati nelle diverse Z.T.O. I tracciati viari previsti sono vincolanti nel caso il P.R.G. si attui con intervento diretto; possono invece essere modificati senza però alterare l'impianto urbanistico generale, nel caso in cui l'intervento si realizzi attraverso uno Strumento Urbanistico Attuativo. Le possibilità di modifiche di adeguamento funzionale previsti ai precedenti punti a) e b) non costituiscono variante al P.R.G.


Art. 5.2 - Individuazione dei tracciati viari e delle fasce di rispetto laterali relative ai tracciati stessi

La classificazione che segue ha solo valore urbanistico e va ad integrare il quadro prescrittivo esplicitato graficamente dalle tavole di P.R.G.

1. Strade urbane puntuali:
sono le strade urbane di servizio puntuale agli insediamenti. Per queste, sia nelle nuove realizzazioni che negli eventuali allargamenti delle esistenti la sezione stradale tipo per il doppio senso di marcia, di norma non deve avere larghezza inferiore a ml 6.00 e deve essere affiancata lateralmente da almeno un marciapiede o pista ciclabile della larghezza minima pari a ml 1.50. Le strade a "fondo cieco" debbono essere dotate di una piazzola terminale di adeguate dimensioni in grado di permettere l'inversione di marcia anche ai veicoli del servizio pubblico di competenza (nettezza urbana, raccolta rifiuti, ecc...). Nel caso di strade a "fondo cieco" adibite ad esclusivo servizio di non più 4 unità abitative isolate (villette ecc...) o 6 unità composte, (case bifamiliari, a schiera, palazzi, ecc...), la sezione stradale può essere ridotta a 4.5 ml e può essere omesso il marciapiede purché la strada non superi la lunghezza di ml 60;

2. Strade urbane di connessione: sono le strade di livello superiore alle precedenti, che hanno la funzione di:

  • collegamento degli abitati con la viabilità primaria e tra loro;
  • collegamento delle strade urbane puntuali con la viabilità primaria;
  • Per queste, sia nelle nuove realizzazioni che negli allargamenti previsti per le esistenti, la sezione stradale tipo per il doppio senso di marcia non deve avere una larghezza inferiore a ml 6.5 (ridotti eccezionalmente a ml 6 nei casi di particolari difficoltà planimetriche e/o geologiche) e, di norma deve essere affiancata lateralmente da almeno un marciapiede della larghezza minima di ml 1.80 e/o pista ciclabile;

3. Strade statali, provinciali a scorrimento veloce:

Per queste la sezione stradale tipo è comunque individuata in fase di progettazione dai relativi Enti Gestori nel rispetto di quanto previsto dalle planimetrie del P.R.G. in scala 1:5000;

4. Sentieri, carrarecce, strade al servizio di fondi agricoli:

queste strade rappresentano la rete viaria minore di servizio e presidio al territorio. Per queste è ammesso il ripristino, la segnalazione ed il consolidamento così come per i sentieri e le carrarecce anche in funzione all'uso turistico-naturalistico del territorio e del servizio ai fondi. Non sono di norma ammesse pavimentazioni bituminose od in calcestruzzo;

5. opere d'arte stradali:

nella costruzione ex-novo o nel rifacimento, i muri di sostegno per terreni e strade devono essere di dimensioni il più possibile contenute ed avere il paramento a vista in pietrame, sassi o mattoni facciavista e comunque congruenti con quelli già presenti nei dintorni del sito considerato.

In alternativa sono ammessi sistemi di sostegno ad impatto visivo naturale quali "terre armate" con idrosemine superficiali, palizzate in tronchi di legno ecc...

Nei casi di particolari difficoltà costruttive e/o di inserimento ambientale la C.E. può comunque indicare delle soluzioni specifiche.

Analogamente le opere complementari quali cunette, fossi di scarico, attraversamenti di corsi d'acqua, briglie, canalizzazioni a cielo aperto, difese spondali ecc... devono inserirsi armonicamente nel contesto esistente sia per tipologia che per rivestimento delle superfici a vista.

A tal fine i progetti di restauro, ampliamento o nuova costruzione debbono essere accompagnati da una relazione che evidenzi e giustifichi gli interventi proposti;

6. delimitazioni ed accessi alle strade:

la delimitazione del ciglio stradale mediante recinzioni private deve sempre essere tale da non ostacolare e/o intralciare le operazioni di manutenzione nonché la funzionalità della strada anche nel rispetto delle specifiche norme vigenti.

Pertanto le nuove recinzioni previste debbono distare dal ciglio stradale esistente o da quello di P.R.G. previsto (sia graficamente e/o come larghezza di carreggiata) almeno ml 1 (od ove la C.E. lo richiede espressamente in allineamento a quelle eventualmente contigue già esistenti). Sono escluse da tale arretramento i sentieri, le carrarecce e le strade al servizio dei fondi agricoli.

Nel caso di previsione e/o presenza di marciapiede e/o pista ciclabile di larghezza maggiore od uguale a ml 1 la recinzione può essere realizzata in contiguità a tale manufatto sul confine comune. I cancelli posti a protezione degli accessi carrai, debbono essere arretrati rispetto al ciglio stradale di almeno ml 5.50 e comunque in modo da arrecare il minimo pregiudizio alla sicurezza e fluibilità del traffico veicolare. Fermo restando il principio espresso al primo capoverso, l'Amministrazione Comunale, su parere conforme della Commissione Edilizia, può concedere deroghe nei casi in cui la situazione in essere richieda soluzioni diverse per motivi di un più corretto inserimento urbanistico-ambientale o di sicurezza viaria;

7. percorsi pedonali:

per i percorsi pedonali la larghezza minima consentita è quella esposta ai precedenti punti in relazione al tipo di strada pertinente o nelle eventuali schede attuattive. I percorsi individuati nelle tavole di P.R.G. hanno carattere indicativo: la loro esatta definizione è demandata ai relativi progetti esecutivi.

8. parcheggi:

per la loro costruzione, anche in riferimento agli standards, valgono le norme delle singole Z.T.O. integrate con le seguenti prescrizioni:

  • il posto macchina deve essere adeguatamente dimensionato in relazione ai veicoli da parcheggiare con una superficie minima di stazionamento pari a ml 2.5 x 5. A questa superficie vanno aggiunti adeguati spazi di manovra (che fanno parte degli standards);
  • la pavimentazione deve essere dello stesso tipo della strada di servizio o di tipo a minore impatto visivo nel rispetto di collaudati standard di pulizia e scolo delle acque superficiali (es. graticci a scomparsa, superfici erbate consolidate ecc...).

Art. 5.3 - Fasce di rispetto e distanze di sicurezza

Le fasce di rispetto stradale sono così determinate:

  • a. secondo le norme di zona e le prescrizioni grafiche delle tavole di P.R.G. all'interno della Z.T.O. A-B-C-D-F-E4;
  • b. secondi i disposti del Codice della Strada in tutte le altre zone siano essere esterne od interne ai centri abitati. Per quest'ultimi, così come per la classificazione delle strade, si fa esclusivo riferimento allo Stradario Comunale vigente.

Le fasce di rispetto ferroviario debbono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 11.07.1980 n° 753 e succ. mod.

Le distanze-limite di sicurezza nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico da assumere nel caso di fabbricati adibiti ad abitazione od altre attività comportanti "tempi di permanenza prolungati" sono quelle vigenti al momento del rilascio dei relativi permessi a costruire o della D.I.A.

Art. 5.4 - Accessi e immissioni laterali alla viabilità di scorrimento protetto e di allacciamento tra nuclei frazionali

Al di fuori dei nuclei edificati e in tutte le zone soggette a preliminare strumento attuativo, non sono ammessi accessi diretti dalle proprietà confinanti alla viabilità di scorrimento protetto ed a quella di allacciamento tra i nuclei frazionali.

Rispetto a tali strade, l'immissione dalle proprietà confinanti potrà aver luogo esclusivamente da strade laterali esistenti purché riconosciute idonee alla funzione specifica ovvero da piste di scorrimento confluenti in punti di interscambio opportunamente collocati in rapporto alle condizioni di visibilità e alle correnti di traffico.

Ogni ulteriore immissione da piste o strade laterali che non siano esistenti o previste nelle tavole di P.R.G. è ammessa previa determinazione particolareggiata dello strumento attuativo.

Art. 5.5 - Individuazione dei tracciati ferroviari e fascia di rispetto laterale

Gli spazi riservati alla destinazione di cui al presente articolo sono evidenziati con apposita grafia negli elaborati grafici di P.R.G.

Nell'edificazione delle aree finitime si fa obbligo di osservare una fascia di rispetto non edificabile misurata dall'unghia del rilevato della ferrovia e non inferiore a m. 20.

TITOLO. 6
AREE DESTINATE ALL'EDIFICAZIONE PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 6.1 - Definizione delle zone edificabili e loro individuazione grafica

Le presenti zone comprendono le aree in cui è consentita la attività edificatoria nei limiti e nel rispetto delle norme dì P.R.G.

Esse vengono distinte in zone e sottozone classificate in riferimento al D.M. 2-4-1968 n. 1444 e in relazione alla differente commistione di caratteri e di funzioni.

Le diverse zone sono individuate nelle tavole di P.R.G. a retino e linea di contorno continua o tratteggiata.

Nelle aree individuate a linea tratteggiata i confini potranno essere marginalmente modificati (ove richiesto dalle esigenze della progettazione a maggiore scala) in sede di redazione di piano particolareggiato o di piano di lottizzazione convenzionata, escluse in ogni caso variazioni quantitative che portino ad aumento di edificabilità e diminuzione di spazi a destinazione pubblica.

Nei casi in cui le tavole di P.R.G. per esigenze di scala e di dettaglio non consentano di individuare esattamente gli allineamenti e le sezioni stradali a norma dei precedente art. 5.1, essi vengono determinati dall'Ufficio Tecnico con la individuazione dei punti fissi.

Art. 6.2 - Utilizzazione delle zone edificabili

Nelle zone edificabili nessuna licenza edilizia può essere rilasciata in assenza delle opere di urbanizzazione di pertinenza dell'edificio di progetto, nonché della realizzazione ovvero della progettazione esecutiva di quelle (viabilità e attrezzature pubbliche) che interessino l'area di progetto o che siano in qualche modo in relazione con la stessa.

Nell'utilizzazione delle stesse aree si fa obbligo di osservare fasce di rispetto in conformità alle disposizioni di legge e alle presenti norme.

Art. 6.3 - Fascia di rispetto da corsi d'acqua e sorgenti

Su tutto il territorio comunale, salvo diversa e più organica normativa statale e regionale in materia, è prescritto un arretramento minimo dei nuovi fabbricati dall'alveo dei corsi d'acqua, ovvero dai limiti del demanio, come sotto specificato:

  • m. 100 per il Piave ed il Sonna
  • m. 40 per il Caorame e lo Stizzon
  • m. 10 per i corsi d'acqua minori

Analoghi criteri di rispetto dovranno essere previsti a protezione delle sorgenti in base alle vigenti disposizioni igienico sanitarie in materia.

E' consentita la deroga alle distanze dei corsi d'acqua, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6.4 - Fascia di rispetto cimiteriale

Su tutto il territorio comunale l'area circostante i cimiteri è inedificabile in forza delle leggi n. 1256/1934 e n. 1428/1956.

Indipendentemente dalla sua definizione grafica sugli elaborati di P.R.G., tale fascia di rispetto va esattamente riferita alle disposizioni di legge ed agli specifici Decreti prescrittivi.


Art. 6.5 - Modificazione degli elementi metrici consentiti in sede di piano particolareggiato

In conformità a quanto prevede il D.M. 1444/1968, all'interno del comparto edificato interessato da piano Particolareggiato o da piano di lottizzazione convenzionato, possono essere previste variazioni per motivazioni estetiche o funzionali degli indici e parametri di cui agli art. 3.2/2, 3.3/1, 3.3/3, 3.3/4, 3.3/5.

Restano comunque fermi e non modificabili gli indici di densità previsti dal P.R.G., nonché le distanze dai confini e dalle strade pubbliche all'esterno del comparto interessato dal progetto.

 

Art. 6.6 - Edificabilità e sicurezza dei manufatti

 

Oltre all'osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare quelle relative all'edificazione in zona sismica ed il D.M. LL.PP. 11.03.1988 e succ. modifiche, l'edificazione di fabbricati o di ogni altro manufatto di interesse pubblico o privato, deve verificare la natura dei terreni e la pericolosità dei siti sulla scorta delle indicazioni dell'indagine geologica allegata al P.R.G. e specificatamente alla "carta delle penalità ai fini edificatori" in scale 1:5000 che suddivide il territorio comunale in 4 classi e cioè:

  1. terreno buono
  2. terreno mediocre
  3. terreno scadente
  4. terreno pessimo

Per tutti gli interventi deve comunque essere prodotta un'adeguata sezione stratigrafica dei terreni di fondazione accompagnata, se necessario, da specifiche perizie geologiche e comunque nel rispetto di quanto previsto al Capitolo 7 "Considerazioni sull'edificabilità" della relazione allegata all'indagine geologica sopra citata.


TITOLO 7
AREE DESTINATE ALL'EDIFICAZIONE NORME DI ZONA

Art. 7.1 - Zone di classe A

Art. 7.1/1 - Definizione

Ai fini delle presenti norme sono considerate zone territoriali omogenee di classe A, così come individuate nelle tavole grafiche di P.R.G., le parti di territorio interessate:

1)    da porzioni continue di agglomerato urbano;

2)    da nuclei isolati o edifici singoli

che per il valore storico artistico ambientale, ovvero per il carattere e la tipologia urbanistica che li caratterizza in rapporto all'intero quadro territoriale, debbano a tutti gli effetti essere considerati  oggetto di tutela e vincolo conservativo di carattere generale ed obiettivo.

Sono  considerate parte integrante delle zone omogenee di classe A:

3)    le aree circostanti e contermini agli agglomerati, ai nuclei, ed ai singoli edifici, che risultino indispensabili alla tutela ed alla effettiva fruizione delle caratteristiche del tessuto edilizio e degli insiemi di interesse storico ambientale.

4)    le aree circostanti e contermini agli agglomerati, ai nuclei, ed ai singoli edifici,  per le quali risulti ammissibile, a mente dei D.M. 1444/1968 e subordinatamente al rispetto delle caratteristiche tipologiche e storico ambientali, l'utilizzazione edilizia.

Ai fini di una corretta e graduata applicazione della normativa di P.R.G. le zone complessivamente identificate come facenti parti di insiemi di interesse storico ambientali vengono distinte in sotto­zone alle classi A, AB, AC.

La sottozona A (A/1 e A/2), di rilevante valore storico ambientale, corrisponde al modello schematico di z.t.o. « A » come definito  in base al D.M. 2.4.1968 n. 1444.

Le altre zone, con vincoli decrescenti in relazione ai diversi gradi di protezione richiamati dall'art. 7.1/5 e all'ammissibilità di nuove edificazioni esplicitata dal D.M. 1444/1968 sopra citato, vengano classificate come sottozone AB e AC (AC/1 e AC/2) in quanto presentano caratteristiche intermedie tra i modelli schematici di z.t.o. «A», «B» e «C».

Nella sottozona A (A/1 e A/2) gli spazi scoperti sono nel loro complesso inedificabili; in sede di PP è tuttavia ammessa una loro parziale  utilizzazione al solo scopo di consentire l'organico completamento funzionale degli edifici esistenti.

Analoga procedura viene utilizzata a L.E. per le zone classi­ficate AB in forza del prevalere delle istanze di salvaguardia di un tessuto edilizio avente caratteristiche di interesse storico ambientale nel suo insieme, ma i cui edifici, di limitato valore spe­cifico (e quindi tali da non poter singolarmente essere classificati nella classe A) richiedono tempestivi e puntuali interventi di re­stauro e ristrutturazione allo scopo di renderne possibile la soprav­vivenza.

Le aree circostanti i complessi edificati di interesse storico ambientale delle classi A e AB restano comunque inedificabili come aree di effettivo rispetto.

Le zone AC sono invece costituite da aree destinate al com­pletamento dei nuclei di interesse storico ambientale ovvero alla loro effettiva espansione. Le aree stesse, per essere in diretto rapporto ottico con il tessuto edilizio antico oggetto di salvaguar­dia, sono soggette alle precauzioni e limitazioni previste per le zone A dal D.M. 1444/1968.

In ordine alla loro individuazione grafica nelle tavole di P.R.G. le zone e sottozone di classe A si configurano con una doppia rappresentazione, riferibile in parte ai singoli edifici ed in parte alla classificazione generale della zona.

Vengono pertanto specificati con apposita simbologia:

1)    gli edifici a destinazione pubblica (campitura rossa)

2)    gli edifici a carattere storico ambientale specifico e d'insieme (campitura nera)

3)    gli edifici per i quali non è evidenziato lo specifico carattere storico ambientale (disegno catastale)

La zonizzazione risulta invece evidenziata con apposita reti­natura di fondo all'interno della quale si individuano le diverse zone A ‑ AB ‑ AC. Le fasce di rispetto inedificabili a corpo con gli edifici ed i nuclei antichi quindi coincidenti con la semplice reti­natura di fondo, laddove insista sulle aree non edificate.


Art. 7.1/2 - Destinazione d'uso

Le presenti zone sono destinate agli insediamenti residenziali e a tutti servizi ed attività connesse con la residenza, purché non risultino di pregiudizio o molestia all'igiene, al decoro e alla continuità d'uso del tessuto edilizio a carattere storico, artistico ed ambientale.

Risultano pertanto ammesse in via ordinaria nei limiti precisati al comma precedente, oltre alle residenze:

negozi e botteghe artigiane;

uffici pubblici e privati

locali di spettacolo o di ritrovo, ovvero di insegnamento.


Art. 7.1/3 - Modalità di intervento

Nelle zone di classe A sono ammesse a LE., nel rispetto delle prescrizioni cautelative di cui ai successivi articoli 7.1/4 e 7.1/5 :
Opere limitate di restauro, consolidamento del tessuto edilizio di interesse storico ambientale.
Integrazioni funzionali degli edifici esistenti ove resi necessari da un contemporaneo intervento di restauro, e comunque nel rispetto dei volumi, della tipologia e del carattere tradizionale degli elementi.

Sono consentite unicamente mediante P.P o P.L.:
Opere di demolizione, ricostruzione o sostituzione integrale con tipologia edilizia e disposizione planivolumetrica diverse da quelle preesistenti.
Nuovi interventi di completamento degli agglomerati storici di cui alle sottoclassi AB e AC, nelle zone espressamente indicate dagli elaborati grafici.
Opere di risanamento conservativo di demolizione e diradamento edilizio per le parti fatiscenti prive di effettivo interesse e carattere storico ambientale.
I Piani Particolareggiati devono interessare l'intero complesso edilizio, ovvero l'intero isolato o una congrua porzione di esso. Nella loro redazione si dovrà tener conto delle norme di carattere generale di cui ai successivi articoli 7.1/4 e 7.1/5.

In tutte le zone interessate da edifici ed agglomerati di interesse storico la demolizione dei medesimi in difformità alla L.E. comporta l'inedificabilità del lotto e la non computabilità ai fini volumetrici, rimanendo per altro validi in negativo tutti i vincoli regolamentari (distacchi, altezze, etc.) e i vincoli estetici derivanti dal preesistente edificio.
Tutti gli interventi Previsti nelle zone di classe A sia a LE. come a P.P., sono soggetti a verifica da parte della Sovrintendenza ai Monumenti.

Art. 7.1/4 - Caratteri tipologici da adottarsi per gli interventi nelle zone di classe A nei piani particolareggiati e nei restauri e risanamenti conservativi.

Rapporto tra le parti piene e parti finestrate nell'edificio e proporzione verticale delle aperture.

Disegno e materiale costruttivo impiegato per serramenti, scuri, persiane, porte e portoni esterni.

Sporgenza dei balconi, profondità delle logge e porticati.

Ringhiere esterne in ferro o in legno.

Scale, gradini in pietra o in legno.

Muri divisori della proprietà.

Acciottolati o lastricati anche negli spazi interni delle corti e dei giardini.

Pietre dei davanzali, delle soglie e dei contorni delle aperture.

La verifica di tali elementi non impone un inderogabile vincolo formale ma piuttosto un preciso punto di riferimento per la ricerca di un adeguato inserimento ambientale. A tale scopo 'Amministrazione potrà formulare ed aggiornare criteri generali di carattere estetico per l'ambientazione degli interventi di tipo ricorrente: soluzioni architettoniche che prevedano l'uso di forme e materiali diversi da quelli elencati a cura dell'Amministrazione, dovranno risultare chiaramente motivate ed evidenziate nella richiesta di autorizzazione.

Art. 7.1/5 - Criteri generali di classificazione per la formulazione di P.P. nelle zone di classe A

I P.P. nelle zone di classe A dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni di carattere generale stabilite dalla Regione Veneto.

Gli edifici compresi nelle suddette aree verranno classificati, a mezzo di schede da concordarsi con la Regione Veneto, secondo i valori d'arte, di storia, di cultura o semplicemente di ambiente urbanistico o tradizionale. In funzione dei valore accertato, verrà assegnato ad essi uno dei seguenti gradi di protezione:

grado di protezione 1) - edifici di notevole valore storico - artistico di cui interessa la conservazione integrale in ogni loro parte interna ed esterna;

grado di protezione 2) - edifici di valore storico - artistico, di cui interessi la conservazione monumentale di elementi interni ed esterni, senza tuttavia investire la totalità dell'organismo;

grado di protezione 3) - edifici di valore storico - artistico, di cui interessi la conservazione;

3a - di tutti gli elementi esterni

3b - di una parte delle strutture esterne 

grado di protezione 4) - edifici di nessun carattere: 

4a - di cui non sia facilmente riconoscibile il carattere di superfetazione ma non si possa escluderne la demolizione;

4b - di evidente carattere di superfetazione per i quali è implicita la demolizione.

Indipendentemente da quelli assegnati ai singoli edifici, analoghi gradi di protezione saranno stabiliti per complessi edilizi che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, anche in relazione all'ambiente circostante. A ciascun grado di protezione dovrà corrispondere un particolare modo di intervento da definire nel Piano Particolareggiato.

Art. 7.1/6 - Indici edificatori delle zone e sottozone di classe A

Sottozone AA - Aree di rilevante valore storico, ambientale, specifico e d'insieme:

A/1 - Centro storico

A/2 - Edifici e nuclei isolati

Programma di piano:

Restauro e risanamento conservativo

Sono ammessi a LE.:

Interventi a carattere conservativo D.f. max Valori e volumi preesistenti

Sono ammessi a PP e PL:

Interventi a carattere conservativo, con eventuali nuove edificazioni - ove compatibili con le esigenze e i vincoli estetico ambientali del nucleo storico - per il solo completamento funzionale degli edifici preesistenti

D.f. max Valori preesistenti, con eventuali incrementi sino al 20% dei valori medi di zona, massimo 150 mc. per il singolo edificio.
R.C. max Valori preesistenti con eventuali incrementi sino al 10% della superficie coperta preesistente.

Nelle zone A/2 gli interventi ammessi in norma sono consentiti a semplice licenza edilizia.

Sottozone AB - Aree di valore storico ambientale d'insieme:


Nuclei frazionali

Programma di piano:


Risanamento conservativo, completamento funzionale degli edifici preesistenti.

Sono ammesse a LE.

Interventi a carattere conservativo

D.f. max Volumi preesistenti con eventuali incrementi dei singoli edifici sino al 15% (con max 150 mc.) per integrazioni funzionali ove compatibili con le esigenze estetico ambientali del nucleo storico.

R.C. max Valori attuali con eventuali incrementi sino al 10%.

Sottozone AC - Aree di completamento e di espansione di nuclei edificati di interesse storico ambientale:

(AC/1, AC/2)

Programma di Piano :

Risanamento conservativo, ristrutturazione e completamento dei nuclei preesistenti.

Nuova edificazione di aree inedificate in rapporto ottico diretto con nuclei ed edifici di interesse storico.

Sono ammessi a L.E. 

Interventi a carattere conservativo

D.f. max Volumi preesistenti con eventuali incrementi volumetrici dei singoli edifici sino al 15% (con max 150 mc.) per integrazioni funzionali, ove compatibili con le esigenze estetico ambientali del nucleo storico.

R.C. max Valori attuali con eventuali incrementi sino al 10%

Sono ammessi a P.P. 


Interventi di carattere sostitutivo e nuove edificazioni.

AC/1 D.f. max 1,2 mc/mq.
R.C.max 30% dell'area.
AC/2 D.f. max 0,6 mc/mq.
R.C.max 20% dell'area.

Art. 7.1/7 - Limiti di altezza dei fabbricati

Per le opere di consolidamento, restauro e risanamento degli edifici realizzate a licenza edilizia, l'altezza massima degli edifici non può risultare superiore a quella degli edifici circostanti e preesistenti all'intervento.

Nel caso si tratti di edifici o gruppi di edifici oggetto di tutela in forza della legge sulle bellezze naturali, ovvero l'edificio risulti prospiciente o comunque in diretto rapporto visuale con altro oggetto di tutela, l'altezza massima dell'edificio preesistente viene computata senza tenere conto delle aggiunte recenti e prive di valore storico artistico ed ambientale.

Per opere di ricostruzione e nuova edificazione ammessa dal P.R.G. trovano applicazione i limiti previsti per le zone C. L'altezza degli edifici non può comunque superare quella degli edifici preesistenti e circostanti con cui si trova in diretto rapporto ottico.

Art. 7.1/8 - Limiti di distanza tra i fabbricati

Per le operazioni di risanamento conservativo e per le trasformazioni ammesse dal P.R.G., le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzione aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Per le nuove costruzioni ammesse dal piano regolatore, qualora le distanze tra fabbricati come sopra computate, risultino inferiori alla altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente alla altezza stessa, con minimi uguali a quelli prescritti per le zone C.

Art. 7.1/9 - Arretramenti dagli spazi pubblici

In assenza di prescrizioni grafiche di P.R.G. relative a nuovi allineamenti, in tutte le zone di classe A devono essere rispettati gli allineamenti e le conformazioni planimetriche di carattere storico.

Allineamenti e distanze diverse possono essere determinate esclusivamente in sede di P.P.

Art. 7.2 - Zone di classe B


Art. 7.2/1 - Definizione


Ai fini  delle presenti norme sono considerate zone territoriali omogenee di classe B, così come evidenziate nelle tavole grafiche, le parti di territorio parzialmente o totalmente edificate.
Le zone individuate come appartenenti alla classe B identificano sostanzialmente il tessuto edilizio di sup-porto e contorno alle strutture in cui si consolidano funzioni, servizi e caratteri del centro urbano, valutato in rapporto all'intero comprensorio terri¬toriale gravitante sulla città.
Nel complesso, quindi, le zone B sono destinate alla ristruttu¬razione e al rinnovamento del tessuto edilizio preesistente, mentre, ove compresi nel perimetro delle zone B, i nuclei edificati di carattere storico ambien-tale (così come individuati alle tavole grafiche) sono vincolati al restauro conservativo e classificati come sottozona BA per il prevalere della vincolistica di carattere storico ambientale.
Le restanti zone sono classificate nelle sottozone BB (B/1, B/2 e B/3).
 

Art. 7.2/2 - Destinazione d'uso

La presente zona è destinata agli insediamenti residenziali, commerciali e direzionali connessi alla funzione di centro urbano delegata al tessuto edilizio di classe B.

Nelle aree individuate come destinate al risanamento conservativo le nuove destinazioni non possono essere di pregiudizio o molestia all'igiene, al decoro ed alla continuità d'uso del tessuto edilizio a carattere storico, artistico ed ambientale.

Risultano pertanto ammessi in via ordinaria nei limiti precisati al comma precedente, oltre alla residenza:

negozi e botteghe artigiane;

uffici pubblici e privati

locali di spettacolo o di ritrovo, ovvero di insegnamento.

Art. 7.2/3 - Modalità di intervento

Nelle zone B sono ammessi a licenza edilizia i seguenti interventi:

restauro e risanamento conservativo per gli edifici e le parti di edifici di valore intrinseco o di insieme.

Nelle sottozone BA, l'intervento di cui al comma precedente consente anche la demolizione e sostituzione degli edifici o parte di edifici di scarsa o nulla importanza artistico ambientale.

Entrambi gli interventi sono attuati nel pieno rispetto dei valori e caratteristiche formali o tipologiche tradizionali.

Sono ammesse a P.P. o P.L.:

ristrutturazioni urbanistico-edilizia degli edifici o parti di edificio di non rilevante interesse storico-artistico ambientale, anche con sostanziali modificazioni delle masse volumetriche esistenti

Completamenti di edifici preesistenti ovvero nuove edificazioni che implichino l'utilizzo delle aree inedificate.

Art. 7.2/4 - Indici edificatori delle zone di classe B

Sottozone BB - Aree di ristrutturazione e completamento del centro urbano

Sono ammessi a PP. o PL.:

Interventi di ristrutturazione o nuova edificazione

B/1
D.f. max 2.40 mc/mq.
R.C max 50%
S.P. max 40%
B/2
D.f. max 3.00 mc/mq.
R.C max 50%
S.P. max 40%
B/3
D.f. max 4.00 mc/mq.
R.C. max 50%
S.P. max 40%

Sottozone BA - Aree ed edifici di carattere storico ambientale compresi nel perimetro di intervento delle zone B

Sono ammessi a LE.:

Interventi a carattere conservativo, restauri e sostituzioni di edifici o parti di edifici di non rilevante interesse storico ambientale

D.f. max Volumi attuali, con eventuali incrementi volumetrici dei singoli edifici sino al 15% (e max 150 mc.) ove compatibili con le esigenze estetico ambientali del nucleo edificato.
R.C. max Volumi preesistenti con eventuali incrementi fino al 10%

Sono ammessi a P.P. o P.L.

Interventi di ristrutturazione e nuova edificazione a completamento di edifici preesistenti.

D.f. max 2.4 mc/mq
R.C. max 50%
S.P. min 25%

Sottozone BA/1 - Sono ammessi a C.E., con obbligo di soluzione unitaria all'interno del perimetro di zona interventi di ristrutturazione e sostituzione di organismi edilizi esistenti nel rispetto delle possibilità di intervento fissate dai gradi di protezione assegnati ai singoli edifici e secondo elaborato grafico n. 4.

GRADO 1 - Ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso mantenendo tutto l'involucro esterno ed eliminando gli elementi contrastanti.

D.f. max Volumi attuali con eventuali incrementi volumetrici di max mc. 150

R.C. max Esistente con incrementi max mq. 50

GRADO 2 - Sostituzione e parziale ricostruzione di edifici esistenti con cambio di destinazione d'uso compatibile con l'Art. 7.2/2 e con tipologia edilizia e spazi pubblici precisati nella scheda planivolumetrica tav. 4.

D.f. max Volumi esistenti calcolati dal piano terra all'intradosso medio della stuttura o solaio di copertura.

R.C. max Volumi preesistenti.

GRADO 3 - Sostituzione e parziale ricostruzione di edifici esistenti con cambio di destinazione d'uso di cui all'Art. 7.2/2 e con tipologia edilizia e spazi pubblici precisati nella scheda planivolumetrica: tav. 4.

D.f. max 2.4 mc./mq.

R.C. max 50 %

S.P. 40 %

Sottozona B* 
Questa zona va considerata come Z.T.O. "B*" e sono quindi valide le norme generali di cui agli articoli 7.2/1 e 7.2/2 delle norme tecniche di attuazione allegate al p .R. G. con le seguenti precisazioni:
• l'edificazione, a semplice concessione edilizia, è subordinata al rispetto delle specifiche previsioni del-l'allegato planivolumetrico (allineamenti d'obbligo -altezze) che costituisce parte integrante delle norme. Le distanze da osservare tra fabbricati e dai confini di proprietà non devono essere inferiori a quelle previste nell'allegato planivolumetrico che hanno efficacia ai sensi dell’art. 23 - ultimo comma - della L.R. n° 61/1985;
• è ammessa la realizzazione di accessi laterali (Iato Est ed Ovest) per il piano interrato escludendo co-munque rampe a vista dallo spazio pubblico;
• sono ammesse tutte le destinazioni d'uso de!l'art. 7.2/2 ivi inclusi servizi di completamento del com-plesso palaghiaccio quali palestra, sala massaggi, spogliatoi, ecc., nonché spazi di ristorazione, catering, commerciale a negozi (max 30% della superficie lorda prevista);
• gli indici edificatori della zona sono:
D.F. max  3,9°mc/mq.
R.C. max  50%
• per tutta la Z.T.O. "B*" è ammessa una sola unità abitativa di servizio con un max di mc 450;.
• gli standards di competenza non reperibili all'interno del perimetro della Z.T.O. vanno recuperati secon-do le quantità di legge previste per le specifiche destinazioni d'uso nelle aree di parcheggio esistenti lungo il Iato opposto di Viale Marconi previa monetizzazione secondo i parametri stabiliti dal Comune.
Per l'attività commerciale-direzionale il rapporto superficie commerciale/superficie parcheggio deve es-sere pari ad 1 (uno);
• non è ammessa la formazione di recinzioni della singola area di pertinenza della nuova costruzione; po-trà essere valutata l’opportunità di recintare in forma unitaria tutta l'area del Bosco Drio Le Rive, esclu-dendo comunque frammentazioni interne, utilizzando materiali tradizionali (quali recinzioni in legno - re-te metallica mascherata da siepe di essenze locali, ecc.);
• l’edificazione è subordinata alla stipula di convenzione con il Comune che preveda oltre alla monetizza-zione per le aree a standards di cui al punto precedente anche un vincolo di destinazione d'uso dell’immobile per un periodo non inferiore a 20 anni.
• In sede di realizzazione esecutiva della nuova strada di servizio al Palaghiaccio sia definito un tracciato che tenga conto dell’orografia del terreno in modo che la realizzazione della nuova viabilità incida il meno possibile sullo stato dei luoghi, e che sia realizzata una opportuna barriera verde, tale da “scher-mare” la nuova viabilità di accesso limitandone la visibilità da via Marconi.

Art. 7.2/5 - Limiti di altezza dei fabbricati

Per le opere di consolidamento, restauro e risanamento degli edifici realizzati a licenza edilizia, l'altezza massima degli edifici non può risultare superiore a quella degli edifici circostanti e preesistenti all'intervento.

Nel caso si tratti di edifici o gruppi di edifici oggetto di tutela in forza della legge sulle bellezze naturali, ovvero l'edificio risulti prospiciente o comunque in diretto rapporto visuale con altro oggetto di tutela, l'altezza massima dell'edificio preesistente viene computata senza tenere conto delle aggiunte recenti e prive di valore storico - artistico - ambientale.

Per opere di ricostruzione e nuova edificazione ammesse a P.P. l'altezza degli edifici non può superare quella degli edifici preesistenti e circostanti per tutta l'area posta a Sud del percorso formato dalle vie: della Peschiera, Assaba, Mazzini, Monte Cima, Tofane, SS 50 del Rolle.

In ogni caso l'altezza degli edifici sarà determinata in sede di P.P. in relazione alle garanzie di fruibilità paesistiche del nucleo storico della città antica, con particolare riguardo ai punti di vista individuabili lungo i tracciati della superstrada della Val Belluna e della viabilità di scorrimento Anzù-Stazione - Via M. Grappa-svincolo Sud - Ovest della superstrada -raccordo alla Statale 473 di Croce D'Aune.

Art. 7.2/6 - Limiti di distanza tra fabbricati

Per le opere di consolidamento, restauro e risanamento realizzate con semplice licenza edilizia, le distanze tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle preesistenti.

Nel caso si tratti di edifici o gruppi di edifici oggetto di tutela in forza della legge sulle bellezze naturali ovvero l'edificio risulti prospiciente o in diretto rapporto visuale con altro oggetto di tutela, le distanze vengono computate senza tenere conto delle aggiunte recenti e prive di valore storico-artistico-ambientale.

Per le nuove costruzioni ed i completamenti ammessi a L.E. i distacchi minimi previsti tra i nuovi fabbricati e le costruzioni esistenti sono:

D = 0.00 m. per costruzioni convenzionate a confine
D = 5.00 m. tra pareti non finestrate o con luci di aerazione tra locali accessori
D = 10.00 m. tra pareti finestrate e pareti antistanti, con D. comunque non inferiore all'altezza del fabbricato più alto.

Le distanze minime dei fabbricati dalle proprietà confinanti sono:

D = 0.00 m. per fabbricati convenzionati ed i corpi accessori inferiori ai m. 2.50 ovvero
D = 5.00 m. con D. comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più alto.

Art. 7.3 - Zone di classe C

Art. 7.3/1 - Definizione

Ai fini delle presenti norme sono considerate zone territoriali omogenee di classe C:

Le parti di territorio destinate al completamento o alla sostituzione del tessuto edilizio preesistente in tutte le zone individuate dalle tavole grafiche

le parti di territorio destinate alla espansione dell'aggregato urbano ovvero alla realizzazione di nuovi complessi insediativi.

Art. 7.3/2 - Destinazione d'uso

Nelle zone C sono ammessi edifici a carattere residenziale.
Nelle zone C sono ammessi inoltre edifici commerciali e la localizzazione di servizi di supporto alla vocazione residenziale della zona, ivi comprese le autorimesse commerciali, purché dotate di opportuni accorgimenti per l'eliminazione dei rumori e delle esalazioni.
Nelle zone C è ammessa inoltre la realizzazione di depositi e piccoli laboratori artigiani purché non molesti e compatibili con il carattere residenziale dell'insediamento.

Art. 7.3/3 - Modalità di intervento

Nelle zone per le quali i grafici di P.R.G. non prescrivano espressamente la redazione di idoneo strumento attuativo è ammessa la costruzione mediante intervento diretto subordinatamente alla esistenza delle opere di urbanizzazione o alla loro realizzazione.

Art. 7.3/4 - Indici edificatori delle zone e sottozone di classe C

Sottozone C/1 - Aree di completamento ed espansione

Sono ammessi a LE, P.L. o P.P. in rapporto alle diverse modalità previste per i singoli comparti edificatori così come individuati nelle tavole grafiche:

D.f. max 1.8 mc/mq
R.C. max 25%
S.P. min 18%
Sottozone C/2 - Aree di completamento ed espansione

Sono ammessi a LE, o P.P. in rapporto alle diverse modalità previste per i singoli comparti edificatori così come individuati nelle tavole grafiche:

D.f. max 1.2 mc/mq
R.C. max 20%
S.P. min 12%
Sottozone C/3- Aree di completamento ed espansione

Sono ammessi a LE, P.L. o P.P. in rapporto alle diverse modalità previste per i singoli comparti edificatori così come individuati nelle tavole grafiche:

D.f. max 0.60 mc/mq
R.C. max 12%
S.P. min 10%
Sottozone C/4 - Aree di completamento ed espansione

Sono ammessi a LE, P.L. o P.P. in rapporto alle diverse modalità previste per i singoli comparti edificatori così come individuati nelle tavole grafiche:

D.f. max 0.40 mc/mq
R.C. max 10%
S.P. min 10%


All'art. 7.3/4 è abrogato il secondo comma relativo alla disciplina delle sottozone C/1-C/2-C/3-C/4 nonché il terzo e quarto comma per le sottozone C/3-C/4.

Art. 7.3/5 - Limiti di altezza dei fabbricati

Per le nuove costruzioni, l'altezza massima raggiungibile è così fissata:

m. 5.50 per le zone C/3 e C/4
m. 8,50 per le zone C/2


m. 10.50 per le zone C/1 a Sud Est dell'area definita dalle vie:

della Peschiera, Assaba, Mazzini, Monte Cima, Tofane, SS 50 del Rolle e via del Campo Sportivo.

m. 16.00 per le zone C/1 a Nord e ad Ovest della stessa area.

7.3/6 - Limiti di distanza tra fabbricati

Per le nuove costruzioni ed i completamenti a L.E. i distacchi minimi previsti tra i nuovi fabbricati e le costruzioni esistenti sono:

D = 0,00 m. per costruzioni convenzionate a confine
D = 10,00 m. tra pareti finestrate e pareti antistanti, con D. comunque non inferiore all'altezza del fabbricato più alto.


Le distanze minime dei fabbricati dalle proprietà confinanti sono:

D = 0,00 m. per fabbricati convenzionati ed i corpi accessori inferiori ai m. 2,50 ovvero
D = 5,00 m. con D comunque non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più alto.

Art. 7.3/7-Arretramenti

Salvo il disposto dell'art. 5.3 per gli arretramenti dalla viabilità di scorrimento e le prescrizioni di allineamento secondo il disposto dell'art. 3.3/5, la distanza minima dei fabbricati dagli spazi pubblici, misurati dal filo della carreggiata veicolare, deve risultare:

D = 8,00 m. per strade fino a 15 m.
D = 10.00 m. per strade oltre i 15 m.

Qualora la distanza fra i fabbricati prospicienti risultasse tuttavia inferiore all'altezza del fabbricato più alto, tale distanza verrà maggiorata sino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Art. 7.3/8-Sottozone C/5

In tali zone l'edificazione è soggetta a Piano Particolareggiato esteso a tutto l'ambito indicato nella planimetria di zonizzazione con le seguenti norme:

- sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al punto 7.3/2 nonché le attività ricettive, informative e direzionali a carattere turistico e per lo svago o comunque altre attività direttamente connesse con il Parco urbano circostante;

- i parametri urbanistici sono:


massimo volume edificabile: mc. 15000
altezza massima: ml. 10

A questi vanno aggiunti altri mc. 16.000 da ubicarsi nell'intera Z.T.O. F posta a nord del tracciato della pista ciclabile per configurare la quinta della piazza. In sede di S.U.A. potranno essere approntate le trasposizioni di zona necessarie a rendere conforme il P.P. con il P.R.G.. L'altezza massima ammessa è pari a ml. 10;

- l'attività indicata come incompatibile deve essere trasferita entro cinque anni dall'approvazione della presente variante. In questo tempo per gli edifici di pertinenza sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della legge 457/78. Per gli altri parametri valgono le norme dei punti 7.3/6 e 7.3/7 del presente articolo.

Art. 7.4 - Zone di classe D

Art. 7.4/1/2 - Definizione d'uso

Ai fini delle presenti norme sono considerate zone territoriali omogenee di classe D le parti dei territorio destinate all'insediamento dei nuovi complessi produttivi nell'area industriale attrezzata (zona D/1) e nell'area mista artigianale e industriale (zona D/2).

Non è ammessa residenza se non per le funzioni di vigilanza con il limite di mc 500 per ogni attività produttiva.

Vengono classificate come zone D/3 le aree attualmente occupate da insediamenti industriali di notevole consistenza.

La fascia di rispetto dal torrente Colmeda ha come caposaldo il terminale dello scalo merci ferroviario.

La fascia di rispetto dal fiume Sonna, in armonia con quanto già stabilito per il confluente Stizzon, viene fissato in m. 40. 

Per la Z.T.O. D/2 di Peschiera e per la Z.T.O. D/1 di Villapaiera (area ex C.O.N.I.B.) l'edificazione è ammessa con concessione singola.

La nuova Z.T.O. D/2 di Villapaiera è soggetta a S.U.A. e lo strumento attuativo deve prevedere:
• una fascia alberata di 30 m lungo la nuova strada a sud che delimita l'area del Vincheto;
• una fascia di rispetto di 30 m verso la viabilità pubblica, anche di progetto, nella quale possono essere ricavate le aree a verde e parcheggio.

Nella nuova Z.T.O. D/2 soggetta a Piano Attuativo non sono ammesse destinazioni d’uso commerciali.

Nella esistente Z.T.O. D/2 di Peschiera, sono ammesse anche le destinazioni d’uso commerciali, a servizi  ed i depositi con l’esclusione delle strutture commerciali della grande distribuzione (supermercati, centri commerciali, ecc.).

Art. 7.4/3 - Modalità di intervento

L'edificazione è ammessa esclusivamente previo piano di lottizzazione convenzionata che interessi non meno di 20.000 mq. e preveda la cessione ad uso pubblico di spazi alberati e parcheggi per una superficie SP non inferiore al 20% della area lottizzata.
Per le zone D/3 è ammesso l'ampliamento a intervento diretto secondo gli indici previsti al successivo art. 7.4/4.

Detto ampliamento può essere attuato entro cinque anni dall'approvazione del P.R.G.

Art. 7.4/4 - Indici edificatori

Per le zone D/1-D/2-D/3 l'indice di copertura dei fabbricati non potrà superare il 45% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Art. 7.4/5 - Limiti di altezza dei fabbricati

L'altezza massima degli edifici non potrà risultare superiore a m. 10.

Tale limitazione non è operativa per gli edifici che richiedono impianti tecnici realizzabili solo in edifici aventi altezza utile superiore ai m. 10 e per gli impianti di limitata estensione come silos, ciminiere e simili.

Art. 7.4/6 - Limiti di distanza tra fabbricati

E' prescritta in tutti i casi, salvo l'edificazione in aderenza, la distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate ed edifici antistanti. Per le altre distanze valgono le disposizioni previste per le zone C.

Art. 7.4/7 - Arretramenti dagli spazi pubblici

Salvo le indicazioni grafiche di P.R.G., il disposto dell'art. 5.3 per gli arretramenti della viabilità di scorrimento e le prescrizioni di allineamento secondo il disposto dell'art. 3.3/5 delle presenti norme, la distanza minima dei fabbricati dagli spazi pubblici non può risultare inferiore ai m. 20. La nuova edificazione dovrà rispettare dal verde pubblico e da altri spazi pubblici diversi dalla viabilità di cui al primo comma, la distanza minima di mt. 10.

Art. 7.4/8-Zone miste artigianali-commerciali D/4

Ai fini delle presenti norme sono considerate Z.T.O. D/4 le parti del territorio destinate agli insediamenti misti per il commercio, l'artigianato di servizio, i mercati, le esposizioni, i servizi industriali. La residenza è ammessa nel limite di 500 mc. per ogni attività insediata fatte salve le residenze esistenti che possono essere riconfermate. La destinazione a magazzino non può superare il 50% della superficie lorda di pavimento. In sede di Strumento Urbanistico Attuativo vanno utilizzati idonei accorgimenti atti a salvaguardare le visuali verso sud e sud-ovest e deve essere previsto un unico accesso, debitamente attrezzato. L'indice di copertura è pari al 50% della superficie fondiaria di pertinenza. Per gli altri parametri urbanistici valgono i punti 7.4/5-7.4/6 con l'altezza massima dei fabbricati ridotta a ml. 6,50.

Art. 7.4/9-Zone destinate ad attrezzature per il turismo, lo svago, i servizi pubblici amministrativi e direzionali D/5

Ai fini delle presenti norme sono considerate Z.T.O.. D/5 le parti del territorio ad attrezzature per il turismo ricettivo e di servizio, le istituzioni per lo svago e lo spettacolo, per i servizi amministrativi e direzionali sia pubblici che privati, ed i servizi per il traffico escluse le stazioni di servizio. Per gli altri parametri urbanistici valgono le norme delle z.t.o. D/2  con l'altezza massima ammessa per i fabbricati pari a mt. 6,50.

Art. 7.5 - Zone di classe E

Art. 7.5/1 - Direttive generali

Premessa

Le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti ad interventi nel campo edilizio, urbanistico, ambientale e paesaggistico sono regolate dalle presenti norme redatte ai sensi della L.R. 24 e 61/1985 e succ. modifiche.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento diretto a tali leggi. Le presenti norme hanno validità in tutte le zone agricole ed ambientali del territorio comunale con esclusione di quelle comprese nel Parco delle Dolomiti Bellunesi e nell'Ambito di tutela del massiccio del Grappa (PAMAG).

Le norme sono organizzate in tre parti tra loro interrelate e cioè:

  • la prima parte, composta dall'art. 7.5/1 che detta le direttive generali;
  • la seconda, composta dagli art. 7.5/2 e 7.5/3, che norma la zonizzazione urbanistica e paesaggistica;
  • la terza parte, composta dagli art. 7.5/4 – 7.5/5 – 7.5/6 – 7.5/7 –7.5/8 – 7.5/9 che esplicita le norme per gli interventi puntuali.

La seconda e terza parte formano il corpo normativo di interpretazione oggettiva.

La prima parte, seppur vincolante, ha il carattere di direttiva ed è quindi soggetta, seppure parzialmente, anche ad interpretazioni soggettive. Pertanto nei casi dubbi è vincolante il parere della C.E. e del Responsabile del procedimento.

Nella gerarchia applicativa le norme della prima parte debbono intendersi come integrative. Laddove le altre norme non danno indicazioni e/o prescrizioni, esse debbono invece intendersi come pienamente vincolanti.

CRITERI GENERALI PER LA TUTELA ambientale DEL TERRITORIO AGRICOLO

I criteri generali che nel proseguo si espongono in forma sinottica vanno intesi come "strumento guida" necessario e vincolante per risalire, coerentemente e correttamente, dalla casistica ai criteri metodologici propri del settore.

Tali criteri non sono, per loro scopo e natura, esaustivi, ma vanno ad ordinare ed integrare le prescrizioni specifiche e puntuali esposte nelle presenti norme.

Altresì, proprio per permetterne una loro verifica puntuale questi vengono qui esposti attraverso una serie di enunciazioni o "definizioni di tendenza" e cioè:

  • Originalità degli ambienti architettonici e naturali. Il criterio di originalità allude alla ricerca di uno stato di partenza, spesso problematico da definire. Indispensabile come direttiva per lo studioso, può diventare fonte di equivoci e spesso di inutili sacrifici in sede realizzativa;
  • Autenticità. Il rispetto delle parti autentiche, riferito a tutte le epoche rilevanti per la formazione di un ambiente, offre una via più praticabile: si tratta di distinguere gli elementi che costituiscono depositi di informazioni storiche da quelli che ostacolano la lettura senza fornire nuove chiavi interpretative;
  • Continuità di esperienze. In un insieme antropizzato è utile, per poter effettuare la distinzione di cui sopra, ipotizzare una certa continuità e consequenzialità nelle trasformazioni. È l'approfondimento di questa vicenda che può dare un senso ad eventuali eliminazioni di parti incongrue;
  • Prevalenza caratteristica. Ogni complesso storico trova, nel suo sviluppo, uno o più momenti di forte caratterizzazione, prevalenti nella conformazione a noi pervenuta. Queste prevalenze, piuttosto che supposti caratteri originari, suggeriscono eventuali integrazioni o sacrifici che si rendano necessari per dare una coerenza al complesso. lì rispetto di tutte le epoche non è infatti sempre possibile e a volte,. se integralmente applicato, porta alla perdita di qualsiasi possibile lettura coerente dal punto di vista architettonico o paesistico;
  • Struttura. Il concetto di struttura, contrapposto a quello di semplice immagine, indica I'attenzione rivolta all'integrità del bene ambientale, visto nel suo funzionamento al di là della pura apparenza. Questo comporta superare I'assimilazione dell'architettura ad oggetto di sola percezione estetica, e, per la stessa via, I' appiattimento della nozione di ambiente su quella di paesaggio. Unito al precedente criterio di prevalenza, palesa ciò che va conservato e ciò che va mostrato come momenti separati dalla tutela. In particolare, rappresenta un modo di superare la contrapposizione tra interno ed esterno che ha portato allo svuotamento di tante testimonianze architettoniche;
  • Contesto. Nel percorso di lettura e protezione, la nozione di contesto indica, meglio di quella di pertinenza, lo stretto legame tra beni architettonici ed ambientali, indispensabili gli uni agli altri per una conoscenza ed un rispetto del territorio nel suo insieme, nei confronti del quale rappresentano appunto elementi contestuali, senza la cui compresenza ogni lettura è carente;
  • Immagine. Pur con i limiti indicati, I'apprezzamento visivo di un insieme rappresenta un valore da salvaguardare. Va però inteso nella sua poliedricità spesso contraddittoria, evitando di fissarsi su "clichés" turistici che sacrificano gran parte del suo potenziale conoscitivo;
  • Ricostruzione. Va considerata, se intesa come ripristino di valori d'epoca perduti, un'utopia, dal momento che non solo materiali e tecnologie sono cambiati, ma è altresì mutato il nostro modo di vivere e percepire la storia. Può però essere attivato come procedimento eccezionale per instaurare un processo di attiva ricognizione storica, con la coscienza di operare nell'attualità;
  • Reversibilità. Deve intendersi come tendenza a modificare il meno possibile e comunque in maniera che con operazioni semplici si possa tornare ad uno stato simile a quello che abbiamo trovato. senza sacrificare troppo il suo potenziale di conoscenza. Rappresenta un criterio conservativo importante: consente infatti di prolungare la vita di un bene ambientale mantenendo una riserva di fruibilità e d'intervento per le generazioni future;
  • Nuovo e vecchio. Con il riconoscimento dell'autonomia dei progetti del nostro tempo rispetto alle preesistenze in cui s'inseriscono, sancita da una rigida distinzione tra parti originali e nuovi contributi, siglati e differenziati nei materiali, si sviluppa un rapporto di maggior continuità. Oggi si riconosce che gli edifici antichi mostrano una compatibilità maggiore con le tecniche tradizionali, come gli ambiti naturali sono protetti meglio da interventi biologici di scarso impatto. Pur mantenendo quindi la distinzione tra vecchio e nuovo, si deve tendere ad armonizzarli, perfezionando i metodi artigianali con I' apporto industriale piuttosto che contrapporvisi;
  • Patrimonio futuro. Ogni seria politica culturale per il patrimonio non può limitarsi a difendere la tradizione passata, ma deve tendere a creare quella futura. È quindi necessario intendere i nuovi interventi come patrimonio futuro ed organizzare di conseguenza, una protezione preventiva contro le scelte dettate solo da criteri economici di corto respiro;
  • Conservazione integrata. indica, secondo la definizione della Carta Europea del '75, l'attività conservativa integrata con le opere necessarie ad assicurare agli edifici antichi una funzione contemporanea adeguata. Si può estendere a tutti i beni ambientali che necessitano, per mantenersi nel tempo, della continua attività umana e farne la base per piani che associno strettamente uso economico delle risorse e cura per la loro durata in continuità con la storia;
  • Progetto conservativo. Gli interventi nuovi e quelli rivolti alla cura delle preesistenze debbono configurarsi come modalità diverse di uno stesso processo, fondato sulla convinzione che, si interviene sempre su un territorio già caratterizzato da segni storici. La progettualità cosciente deve elaborare, se non vuole rompere antiche armonie, un'analisi approfondita dei caratteri più o meno visibili di un ambiente.
    L'opera che ne scaturisce, sia essa una rimessa in valore di ciò che già esisteva o I' aggiunta di ciò che mancava, discende comunque da un giudizio fondato su una conoscenza che può avvalersi oggi di mezzi di indagine sofisticati. Va altresì notato che il carattere conservativo non implica automaticamente un allineamento con I'esistente;
  • Superfetazioni. Il giudizio di superfetazione, riferito al criterio di originalità, può portare a diradamenti e liberazioni tutt'altro che salutari per un edificio che abbia avuto una storia tormentata. In questi casi è meglio riferirsi alla continuità storica tendendo, fin dove è compatibile con una lettura coerente, a rispettare tutte le epoche presenti. È certamente più affidabile il metodo di capire dalla sua reale consistenza e dal suo rapporto con il contesto se un edificio, prestigioso o plebeo, supporti o no aggiunte o sottrazioni;
  • Nuova edificazione. Per le nuove costruzioni l'eventuale allineamento alle tipologie tradizionali o prevalenti deve evitare inserimenti folcloristici specie se destinati a mascherare visioni nel nostro tempo. È invece importante inserire, tra il necessario studio della tradizione e l'esecuzione di un nuovo manufatto, lo sguardo critico dell'attualità con la sua potenzialità ed identità espressiva che, ovviamente, non può essere quella banale ed anonima di tanti interventi recenti.

EDIFICI ED INSEDIAMENTI ABITATI: REGOLE E MODELLI DI SVILUPPO

A) le regole generali

Nel modello storico gli edifici e gli aggregati edilizi si localizzano in funzione del percorso e si orientano tenendo conto delle caratteristiche del sito e del clima (curve di livello, esposizione al sole, protezione dai venti dominanti, ecc…).

1. Il sistema dei percorsi

La struttura degli insediamenti storici minori è organizzata sul sistema della viabilità e degli spazi pubblici, attorno al quale si articola il tessuto residenziale. I percorsi si distinguono secondo un ordine gerarchico direttamente conseguente alla loro importanza nei confronti del territorio servito e cioè:

  • percorso matrice: rappresenta l'elemento generatore dell'insediamento sul quale si organizza e si relazione il tessuto urbano. A seconda dell'importanza, può trattarsi di una connessione di tipo territoriale, che collega i centri maggiori e serve un territorio ben definito (fondo valle, altipiano, ecc…); oppure di una diramazione da una connessione territoriale primaria al servizio dei centri minori o territori marginali;
  • percorsi di impianto edilizio: l'insediamento residenziale si sviluppa lungo un percorso matrice, che ne costituisce l'elemento generatore. Nel caso di centri più complessi dal percorso matrice si diramano i percorsi secondari di impianto edilizio, con direzione ortogonale al percorso principale, sul quale si attestano le residenze;
  • percorsi di collegamento. Collegano la struttura urbana e quindi i percorsi principali, con la campagna circostante, per consentire l'accesso ai fondi

2. Il rapporto tra edifici e percorsi

Il rapporto tra edifici ed i percorsi può anche essere diretto, quanto l'edificio sorge in fregio al percorso stesso; generalmente è mediato dalla presenza di un'area di pertinenza, che separa lo spazio pubblico da quello privato. Il rapporto percorso/edificio/area di pertinenza avviene secondo modalità diverse, condizionate dalla posizione dell'edificio di rispetto al percorso , dall'orientamento degli stessi e dalla morfologia del terreno e cioè:

  • il percorso di impianto passa davanti all'edificio/area di pertinenza in un terreno pianeggiante: il percorso è parallelo o poco inclinato rispetto alle curve di livello del terreno ed è posizionato a valle dell'edificio in un terreno in pendenza;
  • il percorso di impianto passa sul retro dell'edificio: il percorso è parallelo o poco inclinato rispetto alle curve di livello del terreno ed è posizionato a monte dell'edificio in un terreno in pendenza;
  • il percorso di impianto passa sul lateralmente all'edificio: il percorso è ortogonale alle curve di livello del terreno ed è posizionato lateralmente all'edificio

3. Il processo di crescita

Negli schemi allegati (fig. 2, 3, 4) sono illustrate le modalità di accrescimento degli insediamenti nei vari casi, che costituiscono le regole per eventuali ampliamenti consentiti dal P.R.G.

Figura 1
Figura 2
Figura 3

4. I modelli di crescita recenti

Nello sviluppo edilizio degli ultimi decenni il sistema di rapporto tipico del modello tradizionale è andato perduto. Va quindi ricercato uno sviluppo che si ripristini, laddove ancora possibile, le regole di crescita tradizionali ed in particolare lo sviluppo lineare lungo le strade o le corti esistenti e previste, evitando la crescita a blocchi compatti.

B) Gli edifici di interesse storico-ambientale

LE CELLULE ELEMENTARI

L'elemento costitutivo dell'edilizia di base e rappresentato dalla cellula elementare, la stanza.

Le dimensioni della cellula sono standardizzate, in quanto derivano dai moduli costruttivi tradizionali; esse vengono definite dalla posizione delle murature portanti, di prospetto e laterali.

Sono riconoscibili i seguenti moduli (fig. 12/a e 12/b):

a) Larghezza
I solai in legno sono appoggiati ai muri portanti laterali, e la lunghezza media delle travi determina la larghezza delle stanze, che varia dai 4.00 ai 6.00 ml

b) Profondità
Le due dimensioni della cellula sono pressoché analoghe, per cui normalmente essa presenta una forma quadrata.
Talvolta la profondità può essere maggiorata, anche fino a 6.00 ml, per ospitare un vano scala o una zona di servizio.

I MODELLI DI BASE

L'organizzazione delle cellule determina l'impianto distributivo dell'edificio e configura le classi tipologiche.

Esso è esemplificato nella tavola allegata, (fig. 13) che illustra le varianti derivate dal tipo di base.

  1. La casa unicellulare (A1)
    La tipologia più semplice è costituita in pianta da un unico vano, che si sviluppa verticalmente mediante la sovrapposizione di altre cellule.
    Essa si può ricondurre alla tipologia originaria con cellula elementare unica, considerata la matrice delle tipologie successive: essendo comunque la più antica, non è ormai quasi più riconoscibile, se non inglobata in organismi più maturi.
  2. La casa doppia (B1)
    La casa doppia deriva dall'unione di due tipi di base, mediante il raddoppio del corpo di fabbrica secondo la lunghezza.
  3. La casa doppia con vano scala indipendente (C1)
    Deriva dalla casa doppia (B1) con l'inserimento tra i due vani di uno spazio di servizio specializzato (vano scala).
  4. La casa a due vani in profondità (A2)
    La casa a due vani in profondità è caratterizzata dalla presenza di due locali pressoché quadrati, collegati in senso trasversale.
  5. La casa doppia a due vani in profondità (B2)
    La pianta deriva dal raddoppio della casa a due vani in profondità; è quindi composta da quattro locali e presenta una forma pressoché quadrata.
    Spesso questo tipo deriva da una graduale trasformazione di tipi originari, aggregati ed unificati per fusione.
  6. La casa con atrio centrale (C2)

È costituita da una casa doppia con un corridoio centrale che disimpegna i vari locali. Anche questa tipologia può derivare da una fusione di più tipi preesistenti, ma più frequentemente si trova come tipologia originaria, specialmente verso la fine del XIX l'inizio del XX secolo. La combinazione dei modelli base da luogo ad un abaco tipologico (riportato nella figura 13) che illustra tutte le possibili varianti tipologiche derivate dai tipi di base; ovviamente, non tutte le categorie si presentano nella realtà, per cui nell'abaco sono state indicate con apposita simbologia le tipologie prevalenti, riscontrate più di frequente nell'area in esame.

Figura12
Figura13

IL PROCESSO DI CRESCITA

Lo sviluppo degli edifici fino alla situazione attuale è il risultato di un processo di crescita che parte da organismi più piccoli e semplici, e, attraverso l'aggiunta di nuove cellule, porta alla formazione di organismi più articolati e complessi.

Le modalità di sviluppo sono essenzialmente due: la crescita in serie, mediante l'aggiunta di cellule collegate a schiera con quelle originarie, e il raddoppio del corpo di fabbrica, mediante l'aggiunta di cellule sul retro, (fig. 12/c). Tali modalità costituiscono le regole per eventuali ampliamenti consentiti dal P.R.G.

L'AREA DI PERTINENZA

Gli edifici rurali sono normalmente dotati di un'area di pertinenza a diretto servizio delle attività residenziali e produttive ed in rapporto funzionale e morfologico con gli altri edifici.

Anche catastalmente quasi sempre essa costituisce un mappale a se stante con lo stesso numero dell'edificio principale al quale viene aggregata.

L'area di pertinenza è in genere suddivisa in spazi funzionali specializzati: lavorazione e deposito provvisorio dei prodotti agricoli (parte talvolta pavimentata), spazio di movimento e manovra, orto per l'autoconsumo familiare, giardino, ecc.

A differenza di quanto succede con gli edifici, per le aree di pertinenza non sono riscontrabili moduli standardizzati. Hanno infatti dimensioni molto variabili in funzione della morfologia del terreno, della dimensione dell'azienda e quindi della necessità di maggiore o minore spazio di lavoro, della esposizione ecc.

Un ruolo particolarmente importante viene assunto nelle tipologie "a corte", in cui lo spazio scoperto centrale (la corte) diventa il fulcro funzionale e formale di tutto il sistema.

Ogni intervento deve essere coerente e rispettoso della situazione in essere.

Le tipologie edilizie

Gli edifici residenziali esistenti sono in genere, riconducibili a tre tipologie costruttive e cioè:

  • edifici con ballatoio in legno
  • edifici con fronte a parete piena
  • edifici con portico passante

Nella realtà la casistica è più vasta in quanto gli edifici non sempre corrispondono esattamente a questi modelli (sono stati oggetto di successivi interventi di trasformazione che ne hanno alterato parzialmente l'impianto). In quest'ottica ogni progetto edilizio deve essere accompagnato da uno studio che, evidenziando le caratteristiche morfologiche del sito e tipologiche dell'edificio, nonché le relative trasformazioni subite, espliciti con documentata motivazione, l'attribuzione dell'edificio ad una delle citate tre categorie applicando conseguentemente la normativa di competenza.

Nei casi dubbi o di impossibile identificazione, il progetto deve esplicitare uno studio analitico, basato sugli indirizzi generali esposti in questo articolo, che individui le proposte progettuali coerenti.

Per tutti questi edifici vanno rispettate le seguenti norme generali da adottare su conforme parere della C.E. comunale, alle singole situazioni:

  • obbligo di mantenere la simmetria centrale di facciata ove esista;
  • obbligo di mantenere gli assi orizzontali e verticali delle aperture in facciata;
  • se l'edificio appartiene ad una cortina edilizia, obbligo di mantenere l'inclinazione e le falde del tetto uguali a quelle della schiera;
  • obbligo di mantenere le dimensioni dei fori entro i valori medi correnti e costruirli in asse con quelli esistenti;
  • obbligo, per gli edifici con portico passante, di mantenere la morfologia dell'arco e/o della volta del portico;
  • obbligo, per gli edifici con ballatoio, del mantenimento del legno nella struttura portante, nelle ringhiere dei ballatoi, nelle scale esterne e nello sporto del tetto.

c) I rustici

Gli edifici rustici a carattere permanete sono distinguibili in due categorie e cioè:

  • "i rustici isolati" costituiti da fabbricati autonomi situati in prossimità dell'abitazione;
  • "i rustici annessi" che formano un prolungamento con l'edificio abitativo (sviluppo in linea od ortogonale od inglobato in aggregazioni "a cortina").Per questi valgono le seguenti prescrizioni generali:
  • per gli edifici isolati la possibilità di ampliamento va sviluppata con accrescimento modulare lateralmente agli stessi;
  • laddove sia necessario per ragioni statiche ed igieniche e comunque previo conforme parere della C.E., sono ammissibili gli interventi di sostituzione dei muri interni, il rifacimento di solai in legno con solai di moderna concezione, la sostituzione del tetto purché venga conservato l'orientamento delle linee di colmo e di gronda. Le strutture possono essere realizzate con materiali moderni ad eccezione delle tipologie a ballatoio o loggia per le quali l'ossatura dovrà essere in legno,
  • sono comunque e sempre fatte salve le prescrizioni puntuali date dalle presenti norme per gli edifici di pregio architettonico-ambientale.
  • Nel caso di uso residenziali dei rustici è preferibile mantenere l'originario rapporto pieni-vuoti di facciata così come indicato nelle fig. 53.

Figura 53

INDICAZIONI PROGETTUALI RELATIVE ALLA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Queste indicazioni si applicano e sono prescrittive per tutti gli edifici dotati di G.d.P. A1 – A2 – A3. Anche se non esaustive esse hanno lo scopo di dare puntuali indicazioni per conseguire un miglioramento nel comportamento sismico delle strutture.

a. Indicazioni generali

Le operazioni di intervento strutturale sono di regola rivolte a singole parti del bene architettonico, nel quadro della indispensabile visione di insieme che ne estenda il beneficio all'intero manufatto edilizio. Il loro scopo consiste:

  • nella ricostituzione di capacità strutturali venute meno;
  • nella cura di patologie riconosciute;
  • in ulteriori provvedimenti volti alla riduzione degli effetti sismici.

Oltre ai problemi connessi ai singoli elementi possono presentarsi casi di maggiore complessità riguardanti il bene architettonico.

La presenza di pareti molto vulnerabili ad azioni trasversali al piano medio a causa della dimensione dell'eccessiva snellezza, dell'assenza di elementi strutturali ortogonali di controvento, richiede un accurato esame della storia costruttiva e sismica del complesso architettonico.

Gli interventi possibili per ciascuna patologia o forma di vulnerabilità sono generalmente più d'uno, con caratteristiche diverse in termini di efficacia, invasività, reversibilità, durabilità, costi. La scelta della soluzione è compito primario del progetto e deve essere predisposta dopo attento esame della specifica situazione e verifica dell'efficacia della soluzione proposta. Nell'ambito delle opere di restauro architettonico, devono in via generale essere evitate tutte le opere di demolizione-sostituzione e di demolizione- ricostruzione, operando con interventi che collaborino con la struttura esistente senza alterarla.

b. Fondazioni

Salvo i casi che presentano dissesti analoghi a quelli descritti nel punto C.9.3.3 a) del D.M. 16/1/1996 e salvo le riscontrate inadeguatezze, non si pone in generale, la necessità di interventi in fondazione.

Nei casi in cui i dissesti del manufatto appaiono dovuti a movimenti di fondazione si rende necessaria una indagine geotecnica conforme alle prescrizioni del D.M. 11/3/88, per accertare la natura e l'origine dei fenomeni osservati.

Comunque prima di progettare qualsiasi intervento è necessario procedere al rilievo sistematico delle fondazioni esistenti redigendo una relazione che ne individui e documenti le eventuali carenze.

L'intervento deve mirare alla massima uniformità nelle condizioni di appoggio, al fine di ottenere una distribuzione il più possibile uniforme delle pressioni di contatto; a tal fine sono da privilegiare interventi di ampliamento della base fondale con parziale sottomurazione, rispetto invece al ricorso ai micropali o ad altre tecniche di consolidamento del terreno che possono essere adottate solo ove non esistano valide alternative

c. Pareti murarie

Gli interventi devono utilizzare materiali con caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche analoghe e comunque il più possibile compatibili con quelle dei materiali in opera.

A seconda, dei casi si procederà:

  • a riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate;
  • a ricostituire la compagine muraria, in corrispondenza di manomissioni quali cavità, vani di varia natura, scarichi e canne fumarie, ecc., la cui eliminazione sia giudicata strettamente necessaria in sede di progetto di restauro;
  • a migliorare le caratteristiche' di murature particolarmente scadenti per tipo di apparecchiatura e/o di composto legante.

L'intervento deve mirare a far recuperare alla parete una resistenza sostanzialmente uniforme e una continuità nella rigidezza anche realizzando gli opportuni ammorsamenti qualora mancanti.

L'inserimento di materiali diversi dalla muratura, ed in particolare di elementi in conglomerato cementizio, va operato con cautela e solo ove il rapporto tra efficacia ottenuta e impatto provocato sia minore di altri interventi, come nel caso di architravi danneggiati e particolarmente sollecitati.

Nel caso di murature con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti, si può ricorrere alla tecnica dell'iniezione di miscele leganti di cui va preventivamente provata la compatibilità e l'efficacia, tenendo anche conto delle protezioni eventualmente necessarie ad impedire il danneggiamento dei paramenti esterni prodotto dalla miscela.

Tutti gli interventi di consolidamento citati devono essere evitati nel caso di pareti decorate o affrescate, eventualmente operando su altre strutture contigue con interventi di analoga efficacia e comunque operando sotto il controllo di competenze specializzate.

In generale sono da evitare comunque le demolizioni di parti edilizie significative nella storia delle trasformazioni del manufatto e di particolare valore storico-artistico anche se presentano gravi sintomi di instabilità quali strapiombi o estese lesioni.

d. Pilastri e colonne

Tenendo presente che pilastri e colonne sono essenzialmente destinati a sopportare carichi verticali con modeste eccentricità gli interventi vanno con figurati nel modo seguente:

  • ricostituire la resistenza iniziale a sforzo normale, ove perduta, mediante provvedimenti quali cerchiature e cassellature;
  • eliminare e comunque contenere le spinte orizzontali mediante provvedimenti quali opposizione di catene ad archi volte e coperture e, ove opportuno, realizzazione o rafforzamento di contrafforti;
  • ricostituire collegamenti atti a trasferire le azioni orizzontali a elementi murari di maggiore rigidezza.

Sono da evitare in generale, e comunque da considerare solo in mancanza di alternative da dimostrare con dettagliata specifica tecnica, gli inserimenti generalizzati di anime metalliche, perforazioni armate, precompressioni e, in generale, salvo i casi di accertata necessità ,gli interventi non reversibili volti a conferire a colonne e pilastri resistenza a flessione e taglio, modificando il comportamento di insieme della struttura.

Oltre all'esecuzione di iniezioni cementizie, può essere consentito l'inserimento di anime metalliche in zone localizzate, e comunque dopo la presentazione di accertata e documentata verifica.

e. Archi e volte

Gli interventi sulle strutture ad arco o a volta vanno realizzate con il ricorso alla tradizionale tecnica delle catene, che compensa le spinte indotte sulle murature di appoggio e ne impedisce l'allontanamento reciproco.

Va evitato comunque il ricorso a tecniche di placcaggio all'estradosso con realizzazione di controvolte in calcestruzzo o simili, armate o meno, a favore di interventi che riducano i carichi, e/o diminuiscano le eccentricità, e/o vin colino la deformazione all'estradosso (rinfianchi alleggeriti, frenelli, ecc.). Tale intervento è ammesso solo se non esistono valide alternative.

f. Solai

In presenza di azioni sismiche i solai assumono un ruolo fondamentale di collegamento tra pareti murarie e di trasmissione di sforzi orizzontali. A tal fine è essenziale, che essi siano efficacemente collegati alle murature e possiedano una sufficiente rigidezza nel piano.

I solai con struttura in legno vanno conservati, anche in considerazione del loro ridotto peso proprio. Le linee preferenziali di intervento sono pertanto le seguenti:

  • ove necessario si adotta la tecnica di irrigidimento dei tavolati con particolare attenzione alle tecniche di ammorsamento nei muri laterali;
  • per i solai a travi in legno e pianelle di cotto, che presentano limitata resistenza nel piano, possono essere adottati interventi di irrigidimento all'estradosso con caldane armate alleggerite opportunamente collegate alle murature perimetrali;
  • per i solai a putrelle e voltine o tavelloni è opportuno provvedere all'irrigidimento mediante solettina armata resa solidale ai profilati e collegata alle murature perimetrali;
  • l'inserimento di cordoli in c.a. in breccia che comportano tagli continui nelle murature va adottato esclusivamente in casi di eccezionale gravità statica ed ove sia tecnicamente documentata la loro indispensabilità. Deve essere data la preferenza ad incatenamenti e collegamenti perimetrali puntuali;
  • nei casi in cui un solaio in legno o in ferro non possa essere conservato a causa dell'accentuato degrado o dissesto esso è sostituibile con un nuovo solaio analogo a quello esistente;
  • il consolidamento delle travi lignee può avvenire aumentando la sezione portante in zona compressa, mediante l'aggiunta di elementi opportunamente connessi.

g. Scale

Per tutti gli interventi riguardanti scale in muratura portante, di norma, se ne prevede la conservazione adottando, se necessario, lavori di rinforzo che, comunque, non ne alterino i caratteri architettonici e il loro valore tipologico e formale.

h. Tetti

Ove i tetti presentino orditure spingenti, come nel caso di puntoni inclinati privi di semicatene in piano, la spinta deve essere compensata.

È in linea generale opportuno il mantenimento dei tetti in legno evitando interventi che comportino aumenti di masse nella parte più alta dell'edificio o formazione di elementi eccessivamente rigidi rispetto alla compagine muraria sottostante. Sono perciò escluse le sostituzioni di tetti in legno con tetti in cemento o in laterocemento.

L'impiego di carpenterie metalliche deve essere attentamente valutato. In ogni caso non sono consentiti provvedimenti generalizzati di sostituzione. Nel corso degli interventi di restauro delle orditure lignee per riportarle a piena efficienza strutturale, e di manutenzione degli impalcati e dei manti di copertura, va posta ogni attenzione a verificare ed accentuare il ruolo di connessione reciproca tra murature contrapposte svolto dalle orditure del tetto. Oltre al collegamento con capichiave metallici che impediscano la traslazione, debbono ove possibile. essere adottati elementi di rafforzamento del punto di contatto tra muratura e tetto. Ciò può essere compiuto attraverso cordoli-tiranti in legno o in metallo opportunamente connessi sia alle murature che alle orditure in legno del tetto, a formare al tempo stesso un bordo superiore delle murature resistente a trazione, un elemento di ripartizione dei carichi agli appoggi delle orditure del tetto e un vincolo assimilabile ad una cerniera tra murature e orditure.

Vanno esclusi i cordoli in cemento armato, per la diversa rigidezza che essi introduco nel sistema e per l'impatto che producono. Essi possono essere utilizzati solo quando non alterino la situazione statica della muratura e ne sia dimostrata chiaramente l'efficacia e l'indispensabilità.

i. Incatenamenti metallici

La Pratica tradizionale di inserire catene e tiranti in metallo va considerata, in via generale, come la risposta di maggior efficacia in funzione antisismica rispetto all'impatto causato sul manufatto, per cui si richiede che essa vada adottata sistematicamente.

Scopo delle catene è quello di impedire il collasso delle pareti perimetrali ortogonalmente al loro piano e verso l'esterno, quando ciò non appaia garantito dai solai o da altre strutture e di contribuire, laddove opportuno alla capacità dell'edificio di funzionare strutturalmente quale organismo unitario.

Sono da preferire le catene costituite da barre tonde di acciaio a bassa resistenza, con capichiave atti a distribuire la pressione conseguente al tiro su zone murarie di adeguata ampiezza.

Tali capichiave potranno essere esterni alla parete, soluzione preferibile dal punto di vista tecnico e di minor impatto distruttivo, oppure incassati con opportune cautele ove giudicato necessario

I tiranti dovranno in via generale essere disposti sulle murature principali ad ogni piano con preferenza per le soluzioni a doppia catena, sui due lati dei muri stessi. Nel caso di mu